N. 7 SENTENZA 23 novembre 2022- 27 gennaio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi  abusivi  -  Norme  della
  Regione Campania - Immobili  acquisiti  al  patrimonio  comunale  -
  Possibile destinazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica
  - Criteri di assegnazione - Precedenza, a  determinate  condizioni,
  agli occupanti del cespite al tempo dell'acquisizione -  Denunciata
  violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  dell'ambiente e dell'ecosistema - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 65. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.5 del 1-2-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Daria de PRETIS; 
Giudici :Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo  BUSCEMA,  Emanuela  NAVARRETTA,
  Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
65, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n.  5,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2013   e
pluriennale  2013-2015  della  Regione  Campania  (Legge  finanziaria
regionale 2013)», promosso dalla Corte d'appello di  Napoli,  sezione
quinta penale, nel procedimento penale a carico di E. D.P.  e  altra,
con ordinanza del 24 febbraio 2020, iscritta al n. 210  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Udita nella camera di consiglio del 23 novembre 2022  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza depositata il 24 febbraio 2020 e iscritta al n.
210 del registro  ordinanze  2021,  la  Corte  d'appello  di  Napoli,
sezione quinta penale, ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  s),  della   Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge  della
Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale  2013-2015  della
Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)». 
    Il rimettente censura tale norma nella parte in cui «prevede  che
gli  immobili  acquisiti  al  patrimonio  comunale   possano   essere
destinati  prioritariamente  ad  alloggi  di  edilizia   residenziale
pubblica e sociale e che i Comuni stabiliscono, entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  disposizione  e  nel  rispetto
delle norme  vigenti  in  materia  di  housing  sociale  di  edilizia
pubblica riguardanti i  criteri  di  assegnazione  degli  alloggi,  i
criteri di assegnazione degli  immobili  in  questione,  riconoscendo
precedenza a coloro che, al tempo  dell'acquisizione,  occupavano  il
cespite, previa verifica che  gli  stessi  non  dispongono  di  altra
idonea  soluzione  abitativa,  nonche'  procedure  di  un  piano   di
dismissione degli stessi». 
    2.- In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che, in sede di
incidente di esecuzione, E. D.P. e S. V. domandavano la revoca  o  la
sospensione dell'esecuzione di un ordine giudiziale di demolizione di
opere edili realizzate in assenza dei prescritti  titoli  abilitativi
nel  Comune  di  Napoli.  All'ordine,  disposto  dalla  stessa  Corte
d'appello rimettente, con una  sentenza  di  parziale  riforma  della
pronuncia del 22 novembre  1999  del  Tribunale  ordinario  di  Torre
Annunziata  -   sezione   distaccata   di   Sorrento,   era   seguita
l'ingiunzione di demolizione emessa dal Procuratore  generale  presso
la citata Corte d'appello. 
    2.1.- Secondo quanto riporta il rimettente,  con  l'incidente  di
esecuzione E. D.P. e S. V. facevano  valere  un  triplice  ordine  di
argomentazioni. 
    In primo  luogo,  sostenevano  che  l'ingiunzione  giudiziale  di
demolizione, successiva ad altri due analoghi  provvedimenti  emanati
dal Comune interessato, si ponesse in contrasto con il principio  del
ne bis in idem «in relazione agli effetti  prodotti  nell'ordinamento
interno dalla sentenza della C.E.D.U.  Grande  Stevens  ed  altri  c.
Italia», con conseguente violazione del principio del giusto processo
e dell'art. 50  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea. Per tale ragione, E. D.P. e S. V.  domandavano  che  venisse
sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 cod.
proc. pen. 
    In secondo luogo, sempre le istanti adducevano  che  l'ordine  di
demolizione fosse incompatibile con successivi provvedimenti adottati
dal Comune interessato. 
    Questi aveva, dapprima,  disposto  l'acquisizione  al  patrimonio
dell'ente delle opere abusive e della relativa area  di  sedime,  per
inottemperanza  ai  provvedimenti  di  demolizione.  Di  seguito,  in
attuazione della legge reg. Campania n. 5 del 2013,  aveva  approvato
il «regolamento contenente l'indicazione dei criteri di  assegnazione
degli immobili acquisiti al  patrimonio  comunale  per  finalita'  di
"social housing"». Infine,  sulla  base  della  citata  legge  e  del
relativo regolamento di attuazione, aveva dichiarato «il  "prevalente
interesse pubblico" all'acquisizione conservativa del bene in oggetto
al patrimonio comunale», ai sensi dell'art. 31, comma 5, del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia. (testo A)»,  per  «destinarlo  ad  attivita'  di  "edilizia
residenziale sociale"». 
    Da ultimo, sempre secondo  quanto  riferisce  il  rimettente,  le
istanti adducevano che l'ordine di demolizione sarebbe stato  avviato
in violazione dei criteri di priorita'  individuati  dal  Procuratore
generale presso la Corte d'appello di Napoli con provvedimento del 10
dicembre   2015,   criteri   «finalizzati   alla    piu'    razionale
individuazione degli immobili da demolire  esistenti  nel  territorio
del Distretto». 
    2.2.- Cosi' ricostruite le domande fatte valere  nel  giudizio  a
quo, il rimettente  chiarisce  di  non  poter  condividere  il  primo
argomento  e  di  dover,  pertanto,  escludere   che   sussistano   i
presupposti   per   «sollevare   la   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 649 c.p.p. prospettata dalla difesa». 
    3.- Per converso, la Corte d'appello di Napoli si sofferma  sulla
seconda motivazione fatta valere dalle istanti, esaminando  la  quale
ritiene di dover sollevare  una  diversa  questione  di  legittimita'
costituzionale concernente l'art.  1,  comma  65,  della  legge  reg.
Campania n. 5 del 2013. 
    3.1.- Il rimettente espone, infatti, che la delibera con la quale
il  Comune  interessato  ha  dichiarato  il   «prevalente   interesse
pubblico» all'acquisizione  conservativa  del  manufatto  abusivo  al
patrimonio  comunale,  per  destinarlo  ad  attivita'  di   «edilizia
residenziale sociale», sarebbe stata  assunta  sul  fondamento  della
legge reg. Campania  n.  5  del  2013  e  del  relativo  regolamento.
Quest'ultimo, in particolare, in attuazione dell'art.  1,  comma  65,
della citata  legge,  stabilisce  i  criteri  di  assegnazione  degli
alloggi di residenza sociale, «riconoscendo precedenza a coloro  che,
al tempo dell'acquisizione, occupavano il  cespite,  previa  verifica
che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa». 
    3.2.-  Secondo  il  rimettente,  l'art.  1,  comma  65,   sarebbe
«sostanzialmente sovrapponibile» all'art. 2,  comma  2,  lettera  c),
della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19  (Misure  di
semplificazione e linee guida di supporto ai  Comuni  in  materia  di
governo   del   territorio),   gia'   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo con la sentenza n. 140 del  2018  di  questa  Corte  «per
violazione dell'art. 117, co. 3 Cost.». Tale disposizione  prevedeva,
in particolare, che «i Comuni, nell'ambito delle proprie  competenze,
possono avvalersi delle linee guida di cui al presente  articolo  per
approvare, in conformita' e nel rispetto  della  normativa  nazionale
vigente in materia, atti regolamentari  e  d'indirizzo  riguardanti»,
tra l'altro, «la regolamentazione della locazione e alienazione degli
immobili  acquisiti  al  patrimonio   comunale   per   inottemperanza
all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per
necessita'  al  fine  di  garantire   un   alloggio   adeguato   alla
composizione del relativo nucleo familiare» (art. 2, comma 2, lettera
c, della legge reg. Campania n. 19 del 2017). 
    Il   giudice   a   quo   riprende   le    motivazioni    addotte,
nell'impugnazione  della  citata  disposizione,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, il quale lamentava  che,  «a  fronte  di  una
disciplina statale in base alla quale la demolizione  degli  immobili
abusivi acquisiti al patrimonio del Comune "costituisce  la  doverosa
risposta sanzionatoria per reprimere l'illecito"», l'art. 2, comma 2,
lettera c), della legge reg. Campania  n.  19  del  2017  comportava,
viceversa, che «il bene, una volta acquisito al patrimonio  comunale,
non [venisse] demolito, ma assegnato,  sulla  base  di  una  apposita
procedura, agli stessi occupanti, a prescindere che questi  [fossero]
anche gli autori dell'illecito». 
    Ebbene, a giudizio della Corte d'appello di Napoli,  la  medesima
contestazione puo' riferirsi all'art. 1, comma 65, della  legge  reg.
Campania n. 5 del 2013, oggetto dell'odierna censura, in quanto  tale
disposizione   «prevede,   a   chiusura   dell'intero    procedimento
sanzionatorio, la possibilita' di riconoscere  "precedenza  a  coloro
che,  al  tempo  dell'acquisizione,  occupavano  il  cespite,  previa
verifica che gli stessi non  dispongano  di  altra  idonea  soluzione
abitativa"». 
    Riscontrata, dunque, la «sostanziale corrispondenza» della  norma
censurata con quella gia' dichiarata costituzionalmente  illegittima,
il rimettente esclude nondimeno  la  possibilita'  di  estendere  gli
effetti ablatori di cui alla citata sentenza n. 140 del 2018. 
    Di conseguenza, solleva questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 65, della legge reg. Campania n. 5  del  2013,  in
quanto  disposizione  tuttora  vigente,  riferendo  la  censura  alla
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    3.3.- Cosi' motivata la non manifesta infondatezza, il rimettente
ravvisa, altresi', la rilevanza della questione,  sostenendo  che  la
«eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale» della norma
censurata «imporrebbe la disapplicazione dei  provvedimenti  comunali
che hanno condotto all'acquisizione  al  patrimonio  dell'Ente  delle
opere abusive di  che  trattasi  e  sulle  quali  pende  l'ordine  di
demolizione  della   cui   esecuzione   si   dibatte   nel   presente
procedimento». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza depositata il 24 febbraio 2020 e iscritta al n.
210 del registro  ordinanze  2021,  la  Corte  d'appello  di  Napoli,
sezione quinta penale, ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge reg. Campania n.  5
del 2013, nella parte in cui «prevede che gli immobili  acquisiti  al
patrimonio comunale  possano  essere  destinati  prioritariamente  ad
alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e  che  i  Comuni
stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in  materia  di
housing  sociale  di  edilizia  pubblica  riguardanti  i  criteri  di
assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli  immobili
in  questione,  riconoscendo  precedenza  a  coloro  che,  al   tempo
dell'acquisizione, occupavano il cespite,  previa  verifica  che  gli
stessi non dispongono di altra idonea  soluzione  abitativa,  nonche'
procedure di un piano di dismissione degli stessi». 
    2.- Il giudice rimettente riferisce  di  essere  stato  investito
della domanda di revoca o di sospensione  dell'ordine  giudiziale  di
demolizione di opere edili,  realizzate  in  assenza  dei  prescritti
titoli abilitativi nel Comune di Napoli,  sul  presupposto  che  tale
ordine fosse incompatibile con successivi provvedimenti  emanati  dal
Comune citato. 
    Quest'ultimo  aveva,   dapprima,   adottato   la   determina   di
acquisizione al patrimonio dell'ente delle opere abusive, nonche'  la
delibera di approvazione del regolamento previsto  dalla  legge  reg.
Campania n. 5 del 2013. Di seguito, aveva dichiarato il  «"prevalente
interesse pubblico" all'acquisizione conservativa del bene in oggetto
al  patrimonio  comunale,  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.P.R.   n.
380/20001, per destinarlo  ad  attivita'  di  "edilizia  residenziale
sociale"», sul fondamento della citata legge reg. Campania n.  5  del
2013 e del relativo  regolamento  di  attuazione,  emanato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 65, censurato nell'odierno giudizio.  Tale  norma,
in particolare, dispone che  il  regolamento  attuativo  della  legge
preveda i criteri di assegnazione degli immobili, dando precedenza  a
coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa
verifica che gli stessi non  dispongano  di  altra  idonea  soluzione
abitativa. 
    2.1.- In punto di rilevanza, secondo il rimettente,  l'«eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale» della norma  censurata
«imporrebbe la disapplicazione dei provvedimenti comunali  che  hanno
condotto all'acquisizione al patrimonio dell'Ente delle opere abusive
di che trattasi e sulle quali pende l'ordine di demolizione della cui
esecuzione si dibatte nel presente procedimento». 
    2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il  giudice  a  quo
asserisce la «sostanziale corrispondenza» fra il contenuto precettivo
della norma censurata e quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lettera
c), della legge  reg.  Campania  n.  19  del  2017,  previsione  gia'
dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 140  del
2018 di questa Corte. 
    Evocando tale corrispondenza, il rimettente  ravvisa  «lo  stesso
profilo di  illegittimita'  costituzionale»,  rilevato  nei  riguardi
della citata disposizione del 2017, e lo individua  nella  violazione
della «competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera  s)
della Costituzione», sulla base della quale solleva la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 65, della  legge  reg.
Campania n. 5 del 2013. 
    3.- In via  preliminare  e'  necessario  esaminare  d'ufficio  il
profilo di inammissibilita' relativo all'incongruenza del  parametro,
sul cui fondamento e' stata promossa la citata questione. 
    La disposizione censurata e' dettata  in  materia  di  interventi
edilizi  «abusivi»  e,  in  particolare,  disciplina   la   possibile
conservazione dell'immobile  e  la  sua  destinazione.  Il  contenuto
stesso della norma evoca, dunque, un «insegnamento costante di questa
Corte secondo cui l'urbanistica e l'edilizia  vanno  ricondotte  alla
materia "governo del territorio", di cui all'art. 117,  terzo  comma,
Cost.» (sentenza n. 68 del 2018; nello  stesso  senso,  ex  plurimis,
sentenze n. 217 del 2022, n. 86 del 2019, n. 140 del 2018, n. 84  del
2017 e n. 233 del 2015). In tale «materia di legislazione concorrente
[...] lo Stato ha il  potere  di  fissare  i  principi  fondamentali,
mentre spetta alle Regioni il  potere  di  emanare  la  normativa  di
dettaglio» (sentenza n. 84 del 2017; nello stesso senso, ex plurimis,
sentenza n. 233 del 2015). 
    E', pertanto, di palmare evidenza che il parametro sulla base del
quale il giudice  rimettente  ha  sollevato  l'odierna  questione  di
legittimita'  costituzionale  -  la  competenza  legislativa  statale
esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente»,  ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. - non  e'  conferente  rispetto
all'ambito cui e' ascrivibile la disposizione censurata. 
    Non a  caso,  benche'  il  rimettente  affermi  di  sollevare  la
questione di legittimita' costituzionale  relativamente  al  medesimo
profilo gia' censurato rispetto all'art.  2,  comma  2,  lettera  c),
della legge reg. Campania n. 19 del 2017, tale assunto risulta, a ben
vedere, non corretto. La sentenza n. 140 del 2018 di questa Corte non
ha, infatti, accolto la questione di legittimita' costituzionale  con
riguardo alla competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente, bensi' ha dichiarato costituzionalmente illegittima la
citata disposizione, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.,
relativamente ai principi fondamentali stabiliti dall'art. 31,  commi
da 3 a 6,  t.u.  edilizia,  con  riguardo  alla  materia  concorrente
«governo del territorio». 
    Di conseguenza, l'inesatta individuazione del parametro, rispetto
al quale il rimettente  ha  promosso  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge reg. Campania n.  5
del 2013, non puo' non condurre a rilevare  l'inammissibilita'  della
censura. 
    4.- Ancor prima, sempre in rito, non puo'  tacersi  il  carattere
contraddittorio  e  inadeguato  della   motivazione   relativa   alla
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata. 
    Il  rimettente,  dapprima,  afferma  di  essere  investito  della
questione in sede di incidente di esecuzione, a partire dalla domanda
di annullamento o sospensione di un ordine giudiziale di demolizione,
il cui  fondamento  nell'ordinanza  di  rimessione  si  radica  nella
dichiarazione di interesse pubblico all'acquisizione conservativa del
bene, a sua volta, supportata dalla legge reg. Campania n. 5 del 2013
e  dal  relativo  regolamento,  emanato  in  attuazione  della  norma
censurata. 
    Di seguito, viceversa, ritiene che la questione sia rilevante, in
quanto la «eventuale declaratoria di  illegittimita'  costituzionale»
della   norma   censurata   «imporrebbe   la   disapplicazione    dei
provvedimenti  comunali  che  hanno  condotto   all'acquisizione   al
patrimonio dell'Ente delle opere abusive  di  che  trattasi  e  sulle
quali pende l'ordine di demolizione della cui esecuzione  si  dibatte
nel presente procedimento». 
    Sennonche', e' manifestamente erroneo l'assunto che giustifica la
rilevanza della questione con riguardo alla possibile  rimozione  del
provvedimento di acquisizione al patrimonio del  Comune  delle  opere
abusive. Tale acquisizione,  infatti,  da  un  lato,  e'  fondata  su
presupposti del tutto indipendenti dalla disciplina impugnata; da  un
altro lato, e soprattutto, e' imprescindibile proprio per  conseguire
l'obiettivo auspicato dalle istanti, vale a dire la  declaratoria  di
pubblico interesse con destinazione dell'immobile abusivo  al  social
housing. 
    5.- In conclusione, stante la evidente incongruenza del parametro
sulla base del quale il rimettente ha radicato la sua censura, cui si
aggiunge il carattere contraddittorio e inadeguato della  motivazione
sulla rilevanza, la questione deve ritenersi inammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1,  comma  65,  della  legge  della  Regione
Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale  2013  e  pluriennale  2013-2015  della  Regione
Campania  (Legge  finanziaria   regionale   2013)»,   sollevata,   in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione quinta penale,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Daria de PRETIS, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA