DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2023 

Proroga  dello  stato  di  emergenza  in  relazione  all'esigenza  di
assicurare soccorso ed assistenza,  sul  territorio  nazionale,  alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave  crisi  internazionale
in atto. (23A01540) 
(GU n.59 del 10-3-2023)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 23 febbraio 2023 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5   aprile   2022,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti sulla  crisi  in  Ucraina»,  e  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», e integrato ai sensi dell'art.
26,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 142 del 21 settembre 2022; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con la quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo  stato
di emergenza in relazione  all'esigenza  di  assicurare  soccorso  ed
assistenza, sul territorio nazionale,  alla  popolazione  ucraina  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto e con  la  quale
sono stati stanziati euro  10.000.000  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e'  stata
adottata  per   assicurare   il   concorso   dello   Stato   italiano
nell'adozione, sul territorio nazionale, di tutte  le  iniziative  di
carattere straordinario di assistenza alla popolazione finalizzate al
superamento della grave emergenza umanitaria determinatasi a  seguito
degli accadimenti in rassegna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022  con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
citata delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022  e'
stato integrato di euro 30.000.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre  2022
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1,  comma  3,
della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022
e' stato integrato di euro 35.000.000,00 a valere sul  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  febbraio  2023
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1,  comma  3,
della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022
e' stato ulteriormente integrato di euro 55.000.000,00 a  valere  sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.  44,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Dato  atto  che  per  il  finanziamento  delle  attivita'  e  degli
interventi, con i richiamati provvedimenti  normativi  primari,  sono
state rese disponibili ulteriori risorse  finanziarie  straordinarie,
allo scopo di consentire l'attivazione e gestione di peculiari  forme
e modalita' di assistenza ed  accoglienza  individuate  dai  medesimi
provvedimenti, in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  richiamata
normativa unionale e nazionale di recepimento; 
  Visto l'art. 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con
cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 3 marzo
2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di  esecuzione
(UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022 e con  cui  si  prevede
che eventuali ulteriori proroghe  di  tale  termine,  finalizzate  ad
assicurare l'allineamento temporale delle  misure  nazionali  con  le
eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere  adottate
dall'Unione  europea,  possono  essere  adottate  con  le   modalita'
previste dall'art. 24 del codice della protezione civile, di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle  risorse
disponibili a legislazione vigente; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di  protezione
civile per assicurare, sul territorio  nazionale,  l'accoglienza,  il
soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione  in  conseguenza   degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881  del
29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n.
895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902  e  n.  903
del 13 luglio 2022, n. 921 del 15  settembre  2022,  n.  926  del  22
settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022
e, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023 e n. 964 del
9  febbraio  2023  recanti:  «Ulteriori   disposizioni   urgenti   di
protezione  civile  per   assicurare,   sul   territorio   nazionale,
l'accoglienza,  il  soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione   in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Considerato che il perdurare della crisi internazionale in atto  in
Ucraina ha determinato un costante afflusso di persone  in  fuga  dal
territorio  ucraino  e  richiedenti  il  permesso  di  soggiorno  per
protezione temporanea, cui consegue il permanere delle esigenze volte
ad  assicurare  il  soccorso,  l'accoglienza  e   l'assistenza   alla
popolazione che, a seguito  del  citato  contesto  emergenziale,  sta
accedendo al territorio nazionale; 
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  assicurare  il  necessario
coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte  le
iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal
teatro degli accadimenti in corso anche attraverso  la  realizzazione
di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove  necessario,
in   deroga   all'ordinamento   giuridico   vigente,    assicurandone
l'opportuna  integrazione  con  le  diverse  misure  in  materia   di
accoglienza poste in essere; 
  Considerato quanto comunicato dalla Commissione  europea  circa  la
prosecuzione automatica di un ulteriore  anno,  a  livello  unionale,
degli effetti della direttiva sulla protezione temporanea; 
  Ritenuto che la predetta situazione  emergenziale  persiste  e  che
pertanto  ricorrono,  nella  fattispecie,  i   presupposti   previsti
dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del  2018,
per la proroga dello stato di emergenza; 
  Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del
22 febbraio 2023; 
  Su proposta del Ministro per la protezione civile  e  le  politiche
del mare; 
 
                              Delibera: 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1, e' prorogato, fino al  31  dicembre  2023,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare  soccorso   ed
assistenza, sul territorio nazionale,  alla  popolazione  ucraina  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                    Meloni            
Il Ministro per la protezione civile 
      e le politiche del mare 
              Musumeci