N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2022

Ordinanza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Macerata sull'istanza
proposta da S. A.. 
 
Straniero - Processo penale  -  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -
  Contenuto  dell'istanza  -  Previsione  la  quale  dispone  che  la
  dichiarazione in ordine ai redditi esteri dell'istante debba essere
  rilasciata dalla sola autorita' consolare  e  non  dalla  autorita'
  consolare   o   dalla   diversa   autorita'   competente    secondo
  l'ordinamento dello Stato straniero. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia), art. 79, comma 2. 
(GU n.12 del 22-3-2023 )
 
                        TRIBUNALE DI MACERATA 
 
          Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale 
 
Proc. n. 385/22 Reg. mod 27 
    n. 679/20 RGNR 
    Il Tribunale penale di Macerata, ufficio GIP-GUP,  nella  persona
del dott. Giovanni M. Manzoni. 
 
                            Premesso che 
 
    In data 4 novembre  2022  S.  A.  avanzava  istanza  di  gratuito
patrocinio, allegando autodichiarazione  reddituale  in  ordine  alla
assenza di redditi o  proprieta'  estere,  evidenziando  come  avesse
fatto richiesta di certificazione consolare e avesse  avuto  risposta
che il Consolato «non rilascia attestazione al riguardo». 
    Evidenziava che in Italia aveva avuto redditi pari  2827,  47  in
relazione all'anno di riferimento, rientrando pertanto nei limiti  di
legge per la concessione del beneficio. 
    La  risposta  della  autorita'  consolare,   piu'   precisamente,
informava l'istante che «la situazione  reddituale  viene  rilasciata
dalla Direzione regionale delle imposte in Marocco .. il  certificato
che attesta le proprieta' mobiliare ed immobiliare  viene  rilasciato
dalla Agenzia nazionale della conservazione fondiaria, del catasto  e
della cartografia in Marocco ... il Consolato  non  ha  competenza  a
rilasciare certificati». 
 
                               Osserva 
 
    L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
prevede che in generale: 
        1. L'istanza e' redatta  in  carta  semplice  e,  a  pena  di
inammissibilita', contiene: 
          a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione
del processo cui si riferisce, se gia' pendente; 
          b) le generalita'  dell'interessato  e  dei  componenti  la
famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; 
          c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma  1,  lettera  o),  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante la sussistenza delle condizioni di  reddito  previste  per
l'ammissione, con specifica determinazione  del  reddito  complessivo
valutabile a tali fini, determinato  secondo  le  modalita'  indicate
nell'art. 76; 
          d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo  non  sia
definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi
nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine
di  un  anno,  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza  o  della
eventuale precedente comunicazione di variazione. 
        2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino  di  Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea  correda  l'istanza  con   una
certificazione dell'autorita' consolare competente,  che  attesta  la
veridicita' di quanto in essa indicato. 
    L'art. 94 (specifico per il settore penale) prevede che: 
      2. In caso  di  impossibilita'  a  produrre  la  documentazione
richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea,  la   sostituisce,   a   pena   di
inammissibilita',    con    una    dichiarazione    sostitutiva    di
certificazione. 
      Nel procedimento penale si deve pertanto  ritenere  che  1)  la
autocertificazione sia presupposto di ammissibilita' della istanza, e
2) sia possibile come dice chiaramente e univocamente il tenore della
norma solo in caso di impossibilita'  a  produrre  la  documentazione
richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2. 
    La Corte di cassazione, poi, con giurisprudenza  che  allo  stato
appare maggioritaria e da ultimo non controversa, ha ritenuto che, in
relazione all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
115/2002, per integrare il requisito dell'impossibilita'  a  produrre
la certificazione di  cui  all'art.  79,  comma  2  che  consente  la
produzione di  autocertificazione  da  parte  dell'istante,  non  sia
necessaria la assoluta impossibilita' di produrre  la  certificazione
consolare, bastando anche la  mera  omissione  di  certificazione  da
parte della richiesta autorita'  consolare,  per  inerzia  o  ritardo
(Cassazione 8617/18). 
    Ritiene questo giudice per le indagini  preliminari  contrastante
con il principio di ragionevolezza e di parita' di  trattamento  (tra
soggetti residenti  in  paesi  il  cui  consolato  effettua  rilascia
certificazione terza e imparziale, anche previe necessarie  indagini,
e soggetti che possono avvalersi  della  mera  autocertificazione  in
quanto il consolato dello stato di appartenenza non  e'  abilitato  a
tale  attivita')  che  tale   certificazione   vada   indistintamente
richiesta alla autorita' consolare, e non alla  autorita'  competente
al rilascio di tale certificazione secondo  il  diritto  interno  del
paese di appartenenza dell'istante (nel caso di specie  il  consolato
ha espressamente chiarito che  quanto  richiesto  non  rientra  nelle
proprie competenze, indicando la diversa autorita' a cio' preposta). 
    Appare, infatti, a questo giudice  per  le  indagini  preliminari
privo di possibile spiegazione razionale che  taluno  debba  avanzare
istanza ad  ufficio  incompetente  e  che,  da  questo  correttamente
declinata la competenza, la decisione debba essere assunta  in  forza
delle interessate autodichiarazioni dell'istante, prodotte sulla base
(non  di  ingiustificato  silenzio  di   tale   ufficio   ma)   della
declinatoria di competenza effettuata, con  indicazione  del  diverso
organo competente. 
    Per un verso, infatti, non  si  puo'  certo  imporre  allo  Stato
estero di «adattare» le competenze dei propri organi alle aspettative
della legge italiana e per altro  appare  irrazionale  che  lo  Stato
italiano debba sopportare spese di difesa di cittadini stranieri - in
assenza  di  ogni  affidabile  accertamento  e  basandosi   su   mera
interessata autodichiarazione - in quanto lo Stato straniero  il  cui
cittadino e' indagato/imputato ha designato altri uffici al  rilascio
delle dichiarazioni di cui  all'art.  79  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
    Non appare infatti fuori luogo ricordare che trattasi di utilizzo
di denaro pubblico, che non appare razionale possa distolto da  altri
utili o necessari scopi solo in quanto lo Stato estero ha individuato
altro ente competente, diverso dal Consolato, per il  rilascio  delle
attestazioni previste dalla legge italiana ai fini  della  ammissione
al beneficio (non puo' poi non  sottolinearsi  che  con  riguardo  al
cittadino straniero e' di fatto impossibile - o  comunque  mai  visto
fare in oltre 20 anni di servizio - ogni controllo sui beni o redditi
esteri  dello  stesso,  diversamente  da  quanto  possibile  per   il
cittadino italiano, destinatario di ben  piu'  agevoli  e  stringenti
verifiche). 
    Al riguardo si ricorda peraltro Corte costituzionale 219/95  che,
in relazione alla precedente formulazione della norma, ha evidenziato
come  «Per  il  cittadino  l'art.  5  detta  una  prescrizione  assai
rigorosa, che  si  coniuga  con  quelle  ulteriormente  previste  dai
successivi  articoli  6  e  10.  Ed   infatti   il   cittadino   deve
autocertificare la  sussistenza  delle  condizioni  reddituali;  deve
inoltre allegare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei
certificati sostitutivi; deve  altresi'  produrre  una  dichiarazione
contenente l'elencazione di tutti i suoi redditi, di qualsiasi  fonte
ed a prescindere dal loro trattamento fiscale; infine  deve  indicare
anche la sua  situazione  patrimoniale,  accludendo  all'istanza  una
elencazione dei beni immobili e mobili registrati in ordine ai  quali
l'interessato sia titolare di un diritto  reale.  A  questo  rigoroso
onere documentale si accompagna un altrettanto rigorosa procedura  di
controllo perche'  copia  di  tutta  la  documentazione  deve  essere
inviata all'intendente  di  finanza,  che  ne  apprezza  l'esattezza,
eventualmente  disponendo  la  verifica   della   posizione   fiscale
dell'istante a mezzo della Guardia di  finanza  (art.  6  cit.).  Ove
all'esito  di   tali   accertamenti   risulti   l'insussistenza   del
presupposto reddituale, il beneficio del  patrocinio  a  spese  dello
Stato viene revocato (art. 10 cit.). Invece nulla di  tutto  cio'  e'
previsto per lo straniero. E' infatti sufficiente  che  egli  produca
l'autocertificazione  della  sussistenza  del  requisito  reddituale,
accompagnata dall'attestazione  dell'autorita'  consolare  competente
dalla quale risulti che, "per  quanto  a  conoscenza"  della  stessa,
l'autocertificazione non e' mendace. In particolare,  la  limitazione
dell'attestazione   di   non   mendacio   della    autocertificazione
all'eventuale  conformita'  con  quanto  possa  essere  a  conoscenza
dell'autorita' consolare da una parte consente in realta' che nessuna
verifica sia  fatta  e  d'altra  parte  priva  di  ogni  elemento  di
valutazione il giudice chiamato a provvedere (ex art. 6  cit.)  sulla
base  dell'auto   certificazione.   Cio'   svela   l'irragionevolezza
intrinseca  della  disciplina  dell'onere  documentale   perche'   il
legislatore,  se  da  una  parte  nella  sua  discrezionalita'   puo'
individuare in termini analoghi per il cittadino e per  lo  straniero
la situazione reddituale che definisce la condizione di non  abbienza
come presupposto per la  spettanza  del  beneficio,  non  puo'  pero'
rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche  verifica  e
controllo che non siano legati unicamente all'eventualita', meramente
ipotetica e  casuale,  che  all'autorita'  consolare  gia'  risultino
elementi di conoscenza  utili  a  valutare  l'autocertificazione  del
presupposto.  L'art.  5,  comma  3,   cit.   va   quindi   dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  per  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione (assorbita la denuncia  di  violazione  anche  dell'art.
101, comma 2, della Costituzione) e la reductio ad legitimitatem puo'
essere operata eliminando dalla disposizione censurata l'inciso  "per
quanto a conoscenza della predetta autorita'". Per  effetto  di  tale
pronunzia l'autorita' consolare, se vuole  rendere  una  attestazione
utile  in  favore  dell'interessato,  non  puo'  piu'   limitarsi   a
raffrontare  l'autocertificazione  con  i  dati  conoscitivi  di  cui
eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra
autorita' appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo,  ma)
l'onere  (implicito  nella  riferibilita'  ad  essa  di  un  atto  di
asseveramento di una dichiarazione  di  scienza)  di  verificare  nel
merito   il   contenuto   dell'autocertificazione    indicando    gli
accertamenti eseguiti». 
    Asserzioni che evidenziano univocamente, pur nella diversita' del
petitum e nel cambiamento della norma, la necessita' di un  controllo
quanto  piu'  possibile  effettivo  sulla  sussistenza  in  capo   al
cittadino extracomunitario delle condizioni legittimanti il beneficio
e la impossibilita' che lo Stato italiano diventi un mero «pagatore a
richiesta», sulla base di  mere  autodichiarazioni  dell'istante,  in
assenza  di  controlli   dello   stato   di   provenienza   e   nella
impossibilita'    di    utili    controlli    sulle     dichiarazioni
dell'indagato/imputato. 
    Ne' e' da dirsi che la  attuale  formulazione  sia  razionalmente
giustificabile in quanto tesa ad agevolare l'istante, indicandogli un
riferimento certo e presente sul territorio nazionale ove  lo  stesso
istante al momento presumibilmente (ma non e'  detto -  ben  potrebbe
essere tornato in patria) si trova. 
    Non vi e' infatti motivo di ritenere a priori che il rilascio  di
certificazione  reddituale  o  fondiaria  da  parte  del   paese   di
appartenenza abbia particolari  difficolta'  (gran  parte  del  mondo
tecnologicamente evoluto e con alti standard di servizio al cittadino
e' estraneo alla  UE  e  puo'  essere  piu'  agevole  ottenere  utile
risultato rivolgendosi agli uffici competenti in patria piuttosto che
al Consolato, organo dalle plurime e svariate competenze) e comunque,
ove vi  fossero  soverchie  difficolta'  ad  ottenerla  ben  potrebbe
sovvenire la previsione di cui all'art.  94,  comma  2,  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  115/2002  per  come  gia'  latamente
interpretata dalla giurisprudenza di legittimita' (v. supra). 
    Vi  e'  poi  una  ingiustificabile,  ad  avviso  di  chi  scrive,
diversita' di trattamento tra soggetti  residenti  in  paesi  il  cui
consolato effettua rilascia certificazione terza e imparziale  previe
necessarie indagini -  v.  Corte  costituzionale  sopra  citata  -  e
soggetti che  possono  avvalersi  della  mera  autocertificazione  in
quanto il consolato dello stato di appartenenza non  e'  abilitato  a
tale attivita', cosi' di fatto  sfuggendo  ad  ogni  controllo  circa
eventuali redditi goduti all'estero. 
    La questione appare rilevante nel presente  procedimento,  avendo
l'istante,  cittadino   extracomunitario,   dichiarato   un   reddito
inferiore ai limiti di legge e avendo prodotto autocertificazione  ex
art. 94, comma 2 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 stante la omessa risposta  della  autorita'  consolare  alle
proprie richieste. 
    Ove tale autodichiarazione si ritenesse prodotta in presenza  dei
presupposti di legge ne  deriverebbe  pertanto  l'accoglimento  della
richiesta, pur in presenza delle criticita' sopra evidenziate. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letti gli articoli n. 134 e n. 137 della  Costituzione,  1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11  marzo
1953, n. 87. 
    Promuove  di  ufficio,   per   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  79
comma II del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002
nella parte in cui prevede che la dichiarazione in ordine ai  redditi
esteri dell'istante sia rilasciata dalla sola autorita'  consolare  e
non dalla autorita' consolare o dalla  diversa  autorita'  competente
secondo l'ordinamento estero dello Stato straniero. 
    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed  al  Presidente  della
Camera  dei  deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
      Macerata, 27 novembre 2022 
 
                             Il Giudice