AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Sugammadex Tillomed» (23A01832) 
(GU n.76 del 30-3-2023)

 
          Estratto determina n. 187/2023 del 13 marzo 2023 
 
    Medicinale: SUGAMMADEX TILLOMED. 
    Titolare A.I.C.: Tillomed Italia Srl. 
    Confezioni e numeri di A.I.C.: 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro  da  2
ml - A.I.C. n. 050099011 (in base 10); 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro  da  5
ml - A.I.C. n. 050099023 (in base 10). 
    Composizione: principio attivo: sugammadex. 
    Officine di produzione: 
      Synthon Hispania S.L  -  Calle  De  Castello  1,  Sant  Boi  De
Llobregat, 08830 Barcellona, Spagna; 
      Synthon B.V. - Microweg 22,  Nijmegen  -  6545  CM  Gelderland,
Paesi Bassi. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      antagonismo del blocco neuromuscolare indotto  da  rocuronio  o
vecuronio negli adulti; 
      per la popolazione pediatrica: sugammadex e' raccomandato  solo
per l'antagonismo di routine  del  blocco  indotto  da  rocuronio  in
bambini e adolescenti di eta' compresa tra i 2 e i 17 anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile»  10  flaconcini  in
vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050099011 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': H. 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 546,91. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62. 
    Confezione: 100 mg/ml soluzione  iniettabile»  10  flaconcini  in
vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050099023 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': H. 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.367,25. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,51. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge  5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Sugammadex Tillomed»  (sugammadex)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Sconto obbligatorio sul prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Sugammadex  Tillomed»  (sugammadex)  e'  la   seguente:   medicinale
soggetto   a   prescrizione   medica   limitativa   e    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero   o   struttura   ad   esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'articolo  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.