N. 104 SENTENZA 6 aprile - 25 maggio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Tributi - Accise - Gasolio commerciale - Riduzione dell'aliquota  per
  talune categorie di operatori che  utilizzano  il  carburante  come
  propellente per il trasporto di persone - Denunciata disparita'  di
  trattamento e violazione della  liberta'  di  iniziativa  economica
  privata - Non fondatezza della questione. 
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 24-ter, commi  2,
  lettera b), e 3. 
- Costituzione, artt. 3 e 41. 
(GU n.22 del 31-5-2023 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24-ter,
commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di
Pescara, sezione  prima,  nel  procedimento  vertente  tra  M.  R.  e
l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  -  Ufficio  delle  dogane  di
Pescara, con ordinanza del 6 settembre 2022, iscritta al n.  122  del
registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 43,  prima  serie  speciale,  dell'anno  2022,  la  cui
trattazione e' stata fissata per l'adunanza in  camera  di  consiglio
del 5 aprile 2023. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  6  aprile  2023  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 6 settembre 2022 (r.o. n. 122 del 2022), la
Commissione tributaria provinciale  di  Pescara,  sezione  prima,  ha
sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  41  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24-ter,  commi  2,
lettera b), e 3, del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504
(Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative). 
    1.1.-  Le  disposizioni  censurate,  nel  circoscrivere  l'ambito
soggettivo di applicazione del beneficio fiscale, di cui al  comma  1
del medesimo articolo, costituito dall'aliquota  ridotta  dell'accisa
gravante sul gasolio commerciale, prevedono che: 
    «2. Per gasolio commerciale usato come carburante si  intende  il
gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione  di  quelli  di  categoria
euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021,  ad  eccezione
dei  veicoli  di  categoria  euro  4  o  inferiore,  utilizzati   dal
proprietario  o  in  virtu'  di  altro  titolo  che   ne   garantisca
l'esclusiva disponibilita', per i seguenti scopi: [...] b)  attivita'
di trasporto di  persone  svolta  da:  1)  enti  pubblici  o  imprese
pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali
di attuazione; 2) imprese  esercenti  autoservizi  interregionali  di
competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285; 3) imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza  regionale  e
locale di cui al decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422;  4)
imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario  di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1073/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009. 
    3.  E'  considerato  altresi'  gasolio  commerciale  il   gasolio
impiegato per attivita'  di  trasporto  di  persone  svolta  da  enti
pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico». 
    1.2.- Il giudice rimettente riferisce che la questione  e'  sorta
nel corso di un giudizio riguardante un avviso di  pagamento  emesso,
ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli  nei  confronti  di  una  impresa  individuale,
esercente attivita' di autotrasporto  con  noleggio  di  autobus  con
conducente, in possesso di licenza per il trasporto internazionale di
passeggeri su strada  per  conto  terzi  e  di  autorizzazione  della
Regione Abruzzo. 
    In  particolare,  il  giudice  a  quo  chiarisce  che  era  stata
effettuata un'attivita' di verifica - con le modalita'  previste  nel
d.P.R.  9  giugno  2000,  n.  277  (Regolamento  recante   disciplina
dell'agevolazione fiscale  a  favore  degli  esercenti  attivita'  di
trasporto merci, a norma dell'articolo  8  della  legge  23  dicembre
1998,  n.  448)  -  per  accertare  «la  sussistenza  degli  elementi
necessari   al   riconoscimento   dell'agevolazione   concessa»    al
contribuente, consistente nell'applicazione di una  aliquota  ridotta
dell'accisa  gravante  sul   gasolio   commerciale   acquistato   per
l'attivita' di trasporto. 
    La CTP precisa che si  era  proceduto  al  controllo  documentale
delle dichiarazioni inviate, nel periodo dal quarto trimestre 2014 al
primo  trimestre  2018,  «per  un  totale  complessivo   di   n.   14
dichiarazioni», ma l'attivita' di trasporto dell'impresa «non  veniva
ricondotta dai verificatori  ad  alcuna  delle  fattispecie  previste
dall'art. 24 ter del D.Lgs n. 504/1995 [...]». 
    Nel rammentare lo svolgimento dei fatti di causa,  il  rimettente
evidenzia che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  aveva  proceduto
«alla verifica del credito d'imposta  erroneamente  riconosciuto  nei
confronti della ditta»; di qui l'emissione dell'avviso  di  pagamento
per il «recupero dell'accisa dovuta». 
    La CTP,  quindi,  ricorda  che  il  contribuente  aveva  proposto
ricorso deducendo, in particolare, la violazione e falsa applicazione
«dell'art. 7, par.  3,  della  Direttiva  27.10.2003  n.  2003/96/CE,
nonche' degli art. 101 e ss. del TFUE con conseguente  necessita'  di
disapplicare l'art. 24-ter del T.U. accise e la  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 15 T.U.  n.  504/1995  [...]»,  cui  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli aveva resistito richiamando «una  nutrita
giurisprudenza»  secondo  cui  tale  direttiva  non  poteva  produrre
effetti diretti nell'ordinamento nazionale. 
    2.- Cio' premesso, la CTP, ritenute «[l]e disposizioni  nazionali
applicabili  al  caso  di  specie»,  in  punto   di   non   manifesta
infondatezza,  dopo  aver  premesso  di  aver   considerato   «quanto
affermato con la sentenza della Corte di giustizia europea, Sez.  II,
30/1/2020 n. C-513/18», dubita della  conformita'  dell'art.  24-ter,
commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, agli artt. 3  e
41 Cost.  nella  parte  in  cui  «crea  una  evidente  disparita'  di
trattamento tra imprese pubbliche e private, limitando la liberta' di
iniziativa di quest'ultime non estendendo anche ad esse  un  evidente
regime di favore». 
    Il rimettente precisa  di  essere  persuaso  che  «l'applicazione
della disciplina  agevolativa  sulle  accise  circoscritta  dall'art.
24-ter del T.U. [...] ai soli soggetti pubblici, sia contrastante con
gli artt. [3] e 41 della Cost. da leggere anche in combinato disposto
tra loro, nel senso che la mancata eguaglianza tra imprese  pubbliche
e private  puo'  comportare,  come  nel  caso  di  specie  [...]  una
limitazione della liberta'  di  iniziativa  economica  da  parte  dei
privati». 
    Soprattutto, aggiunge la CTP, «la normativa non vieta all'impresa
pubblica che effettua il trasporto di  passeggeri  in  modo  regolare
(con linee definite con  partenza  ed  arrivo,  fermate  predisposte,
rispetto di orari, ecc.), di effettuare anche il noleggio di  autobus
con conducente, anzi, tale attivita' e' costantemente  esercitata  da
dette imprese». 
    Di qui la conseguenza, ad avviso del  rimettente,  che  «[q]uesto
stato di fatto, con l'agevolazione sul gasolio che l'impresa pubblica
puo'  usufruire  per  legge,  rende  la  stessa   piu'   competitiva,
mettendola al pari  di  imprese  estere,  che  pur  effettuando  solo
l'attivita' di noleggio autobus con conducente, per la  normativa  di
altro Stato membro gode di detta agevolazione», sicche' la  normativa
«crea una disparita' di trattamento tra imprese che  pur  esercitando
la stessa attivita', non godono dello stesso diritto agevolativo». 
    2.1.- Per la CTP la norma censurata contrasterebbe,  quindi,  sia
con i principi di uguaglianza e  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3
Cost., sia con l'art. 41  Cost.,  incidendo  «sulle  possibilita'  di
scelta di mezzi e risorse, nonche' sull'organizzazione  delle  stesse
dando opportunita' differenti». 
    3.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilita'  della  questione
di  legittimita'  costituzionale  e  deducendone,  comunque,  la  non
fondatezza. 
    3.1.- L'eccepita inammissibilita'  s'incentra,  in  primo  luogo,
sull'omesso   tentativo   di   un'interpretazione    conforme    alla
Costituzione, in quanto la CTP  avrebbe  sollevato  la  questione  di
legittimita'     costituzionale     «con     riferimento     soltanto
all'interpretazione data» alla norma censurata dalla «amministrazione
pubblica»,  senza  tentare  di  interpretare  in  via   autonoma   la
disposizione di legge in modo conforme al dettato costituzionale. 
    3.2.- La difesa erariale eccepisce, poi, l'inammissibilita' della
questione di legittimita' costituzionale, che sarebbe stata sollevata
«dubitativamente e in maniera perplessa» e con «incerta ricostruzione
fattuale dell'intera fattispecie». 
    Infatti, per la difesa statale, il giudice rimettente  muoverebbe
dall'erronea considerazione che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
abbia negato il beneficio della riduzione dell'aliquota  dell'accisa,
gravante sul gasolio commerciale, in ragione  della  «natura  privata
del contribuente». 
    In realta', chiarisce l'Avvocatura,  la  ragione  dell'esclusione
dall'agevolazione sarebbe imputabile alla circostanza che si trattava
di  «noleggio  con  conducente  e  quindi  di  trasporto  di  persone
occasionale»; cio' che rileverebbe, dunque, non sarebbe la natura del
soggetto,  pubblica  o  privata,  ma  la  tipologia   del   trasporto
effettuato. 
    4.- Nel merito, la questione sollevata non sarebbe fondata. 
    4.1.- L'Avvocatura prende le mosse dal dato di fatto  che  tra  i
fruitori  dell'agevolazione  vi  sarebbero  predeterminati   soggetti
individuati in modo specifico dalla norma censurata: 1) enti pubblici
o imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di  cui
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422  (Conferimento  alle
regioni ed agli enti locali di  funzioni  e  compiti  in  materia  di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,  comma  4,  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e  alle  relative  leggi  regionali  di
attuazione;  2)  imprese  esercenti  autoservizi  interregionali   di
competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285  (Riordino  dei   servizi   automobilistici   interregionali   di
competenza statale); 3) imprese esercenti autoservizi  di  competenza
regionale e locale di cui al d.lgs.  n.  422  del  1997;  4)  imprese
esercenti autoservizi  regolari  in  ambito  comunitario  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al  mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e  che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006. 
    La difesa erariale sottolinea quindi che il giudice a quo sarebbe
stato tratto in inganno da un'interpretazione «parziale» della  norma
sospettata, nella parte in cui  prevede  che  l'agevolazione  fiscale
spetta agli «enti pubblici o  imprese  pubbliche  locali»  (ai  sensi
dell'art. 24-ter, comma 2, lettera b, numero 1, del d.lgs. n. 504 del
1995), finendo per reputare erroneamente escluso il beneficio per  le
imprese  private  di  trasporto,  senza  considerare  che  la   norma
aggiungerebbe all'elenco dei beneficiari anche queste ultime, purche'
esercenti attivita' di trasporto regolare o di linea. 
    Peraltro, l'Avvocatura precisa  che  l'interpretazione  sostenuta
dal rimettente non costituirebbe "diritto  vivente",  in  assenza  di
pronunce sul punto da parte della  Corte  di  cassazione,  mentre  la
giurisprudenza di merito si sarebbe «totalmente schierata» nel negare
l'agevolazione fiscale  ai  soggetti  che  esercitano  esclusivamente
attivita' di trasporto occasionale di passeggeri. 
    Evidenzia  quindi  che,  in   materia   di   norme   agevolatrici
tributarie, troverebbe applicazione  il  principio  d'interpretazione
restrittiva, restando in tal modo escluse dal beneficio di  riduzione
dell'aliquota  dell'accisa  le  imprese  che  svolgono  attivita'  di
trasporto di persone non rientranti in alcuna delle  categorie  sopra
indicate, e in particolare le imprese  che  effettuano  attivita'  di
trasporto solo occasionale e non di linea. 
    La  difesa  erariale  richiama,  a   supporto   dell'assenza   di
discriminazioni e di violazione del principio di libera  concorrenza,
anche la pronuncia della «Corte di giustizia 30 gennaio  2020,  nella
causa C-513/18», che avrebbe evidenziato le differenze tra i  servizi
di trasporto regolare e occasionale,  che  non  risponderebbero  alle
medesime esigenze. 
    Per questi motivi risulterebbero quindi non fondate le  questioni
sollevate con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La CTP  di  Pescara,  sezione  prima,  con  ordinanza  del  6
settembre 2022 (r.o. n. 122 del 2022), dubita,  in  riferimento  agli
artt. 3 e  41  Cost.,  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.
24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995. 
    1.1.-  Le  disposizioni  censurate  prevedono  l'applicazione  di
un'aliquota ridotta  dell'accisa  gravante  sul  gasolio  commerciale
esclusivamente per talune categorie di operatori  che  utilizzano  il
carburante come propellente per il trasporto di persone. 
    In particolare, al comma 2, lettera b), dell'art. 24-ter  citato,
tali categorie sono  cosi'  individuate:  «enti  pubblici  o  imprese
pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422»; «imprese esercenti autoservizi
interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285»; «imprese esercenti autoservizi di  competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422»; «imprese esercenti autoservizi regolari in  ambito  comunitario
di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009». Al comma 3, si fa infine riferimento
ad «attivita' di trasporto di  persone  svolta  da  enti  pubblici  o
imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico». 
    Il giudice rimettente riferisce che la  questione  e'  sorta  nel
corso di un giudizio riguardante un avviso di  pagamento  emesso,  ai
sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 504  del  1995,  dall'Agenzia  delle
dogane e  dei  monopoli  nei  confronti  di  un'impresa  individuale,
esercente  attivita'  di  trasporto  con  noleggio  di  autobus   con
conducente  per  il  recupero  di  somme  indebitamente   restituite;
infatti, inizialmente tali somme erano state riconosciute all'impresa
sull'erroneo  presupposto  della  spettanza  del  beneficio  fiscale,
costituito  dall'applicazione   dell'aliquota   ridotta   dell'accisa
gravante sul gasolio commerciale. 
    A seguito di un successivo controllo - prosegue il giudice a  quo
- l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  avrebbe  escluso  l'impresa
dall'agevolazione, che spetterebbe, sulla base della norma censurata,
solo alle  imprese  pubbliche  esercenti  attivita'  di  trasporto  a
carattere regolare o di linea e non alle  imprese  private  svolgenti
attivita'  di   trasporto   solo   occasionale,   come   quella   del
contribuente. 
    1.2.- La CTP, ritenute «[l]e disposizioni  nazionali  applicabili
al caso di specie», in punto di non manifesta infondatezza,  premette
che l'agevolazione  fiscale  non  spetterebbe  in  nessun  caso  alle
imprese private che esercitano attivita' di trasporto di persone, sia
esso regolare o occasionale. 
    Precisa poi che «la normativa non vieta all'impresa pubblica  che
effettua il trasporto di  passeggeri  in  modo  regolare  (con  linee
definite con partenza ed arrivo,  fermate  predisposte,  rispetto  di
orari,  ecc.),  di  effettuare  anche  il  noleggio  di  autobus  con
conducente, anzi, tale attivita' e' costantemente esercitata da dette
imprese». 
    In quest'ultimo caso, pertanto, l'impresa  pubblica  usufruirebbe
dell'agevolazione  per  ciascuna  delle  due  diverse  attivita'   di
trasporto svolte. 
    1.3.- Da qui - ed e' questo propriamente il cuore  dell'ordinanza
di rimessione - deriverebbe  per  il  giudice  a  quo  la  violazione
dell'art. 3 Cost., in quanto la medesima tipologia  di  trasporto  di
passeggeri, a carattere  solo  occasionale,  se  svolta  dall'impresa
pubblica in modo ancillare  rispetto  alla  principale  attivita'  di
trasporto  regolare,  consentirebbe  l'applicazione   del   beneficio
fiscale,  mentre  ne  sarebbe  esclusa  se  esercitata   dall'impresa
privata, che comunque non potrebbe mai godere del beneficio (sia  per
il trasporto regolare che per quello occasionale). 
    1.4.- La medesima esclusione comporterebbe,  per  il  rimettente,
anche la lesione dell'art. 41 Cost., incidendo «sulle possibilita' di
scelta di mezzi e risorse, nonche' sull'organizzazione delle stesse»,
ledendo anche il principio di libera concorrenza tra imprese. 
    2.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   eccependo   preliminarmente,    sotto    diversi    profili,
l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale. 
    2.1.- Con la prima eccezione la difesa erariale evidenzia che  il
rimettente   avrebbe   sollevato   la   questione   di   legittimita'
costituzionale «con riferimento  soltanto  all'interpretazione  data»
alla norma censurata dalla «amministrazione pubblica», senza  tentare
di interpretare in via autonoma la  disposizione  di  legge  in  modo
conforme al dettato costituzionale. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Va infatti ribadito il  costante  orientamento  di  questa  Corte
secondo cui l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando
il passo all'incidente di  costituzionalita',  allorche'  il  giudice
rimettente sostenga, come nel caso di specie, che il tenore letterale
della disposizione non consenta tale  interpretazione  (ex  plurimis,
sentenze n. 18 del 2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del  2020,  n.
221 e n. 141 del 2019, n. 268 e n. 83 del 2017, n. 241 del 2016). 
    2.2.- Secondo  la  difesa  erariale,  inoltre,  la  questione  di
legittimita' costituzionale sarebbe stata sollevata  «dubitativamente
e  in  maniera  perplessa»,  con  «incerta   ricostruzione   fattuale
dell'intera fattispecie»,  anche  perche'  il  rimettente  muoverebbe
dall'erronea considerazione che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
avrebbe negato l'agevolazione in  parola  in  ragione  della  «natura
privata del contribuente», mentre l'effettiva ragione dell'esclusione
dipenderebbe dalla circostanza  che  si  trattava  di  «noleggio  con
conducente e quindi di trasporto di persone occasionale». 
    Anche tale eccezione non e' fondata. 
    Dalla lettura complessiva dell'ordinanza emerge che  il  percorso
argomentativo non e' dubitativo ne' perplesso e che il rimettente  ha
sufficientemente descritto la fattispecie ai fini dell'ammissibilita'
della effettiva  questione  sottoposta  al  vaglio  di  questa  Corte
(sentenze n. 46 del 2023, n. 95 del 2022 e n. 35 del 2021). 
    3.- Nel merito le questioni non sono fondate. 
    Il  rimettente,  in  definitiva,  muove  dall'assunto  che  nelle
ipotesi in cui l'impresa pubblica eserciti, unitamente alla attivita'
di trasporto di persone a carattere  regolare,  anche  una  parallela
attivita' di trasporto di persone a connotazione occasionale,  l'art.
24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995  consentirebbe  l'attribuzione  del
beneficio fiscale per l'esercizio di ciascuna  delle  due  attivita',
che rimarrebbe invece precluso alle imprese private di  trasporto  di
persone che svolgono solo attivita' di trasporto occasionale. 
    Cio' che determinerebbe la violazione degli artt. 3 e 41 Cost. 
    4.-  L'esame  del  quadro  normativo  in  cui  s'inseriscono   le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate  dimostra  che  il
principale presupposto ermeneutico su cui le stesse poggiano  non  e'
corretto. 
    4.1.- Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il censurato
art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995, in particolare,  prevede,  al
comma  2,  lettera  b),   l'applicazione   di   un'aliquota   ridotta
dell'accisa gravante sul gasolio commerciale utilizzato da: a)  «enti
pubblici  o  imprese  pubbliche  locali  esercenti   l'attivita'   di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  e
alle relative leggi regionali di attuazione»; b)  «imprese  esercenti
autoservizi interregionali di competenza statale di  cui  al  decreto
legislativo  21  novembre  2015,  n.  285»;  c)  «imprese   esercenti
autoservizi di competenza  regionale  e  locale  di  cui  al  decreto
legislativo  19  novembre  1997,  n.  422»;  d)  «imprese   esercenti
autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE)
n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre
2009». 
    In questi termini, il  suddetto  art.  24-ter  ricomprende  nelle
tipologie  dei  beneficiari  dell'agevolazione  non   solo   soggetti
pubblici ma anche imprese che possono avere natura privata;  sia  gli
uni che le altre, pero', sono, in forza dei rimandi normativi in esso
previsti,  caratterizzati  dallo  svolgimento  di   un'attivita'   di
trasporto regolare o di linea, che e' tale, secondo quanto stabilisce
l'art. 87, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285
(Nuovo  codice  della  strada),  in  quanto  «l'esercente,   comunque
remunerato, effettua corse per  una  destinazione  predeterminata  su
itinerari autorizzati e  con  offerta  indifferenziata  al  pubblico,
anche se questo  sia  costituito  da  una  particolare  categoria  di
persone». 
    Il legislatore nazionale, pertanto, ha voluto agevolare -  e  del
resto il medesimo criterio e' stato adottato fin dai vari  interventi
contingenti  che  si  sono  susseguiti  prima  della  stabilizzazione
dell'agevolazione in questione con la norma censurata -  il  servizio
di trasporto regolare:  come  ratio  della  previsione  dell'aliquota
ridotta  ha  quindi  assunto  un  criterio   oggettivo,   senza   mai
discriminare - a differenza di quanto ritenuto dal  rimettente  -  in
base alla natura soggettiva dell'esercente. 
    5.- Non erra, invero, il rimettente nel sostenere  che,  in  base
alla normativa nazionale,  le  imprese  pubbliche  possono  svolgere,
accanto  alla  principale  attivita'   di   trasporto   regolare   di
passeggeri, anche una parallela attivita' di trasporto di persone con
noleggio di autobus con conducente, e quindi solo occasionale. 
    Da un lato, infatti, l'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21
(Legge quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di  linea)  prevede  che  «[s]ono  definiti  autoservizi
pubblici non di linea quelli che provvedono al  trasporto  collettivo
od individuale di persone, con funzione complementare  e  integrativa
rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari,  automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono  effettuati,  a  richiesta
dei trasportati  o  del  trasportato,  in  modo  non  continuativo  o
periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta».
Dall'altro,  la  legge   11   agosto   2003,   n.   218   (Disciplina
dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori  effettuato   mediante
noleggio di autobus con conducente) non pone alcun limite sostanziale
allo svolgimento di tale attivita' da  parte  di  soggetti  che  gia'
svolgano attivita' di trasporto di persone regolare. 
    5.1.- Tuttavia, a differenza  di  quanto  ritenuto  dal  medesimo
rimettente, dalla agevolazione fiscale  in  questione  e'  del  tutto
esclusa l'attivita' di trasporto occasionale,  senza  che  rilevi  da
quale soggetto sia esercitata, e quindi anche se svolta  da  soggetti
pubblici dediti prevalentemente all'attivita' di trasporto regolare. 
    Diversi elementi ermeneutici confermano tale conclusione. 
    Innanzitutto, l'attivita' di trasporto occasionale non viene  mai
considerata, ne' direttamente ne' indirettamente,  nelle  fattispecie
indicate nel censurato art. 24-ter. 
    Inoltre,  la  mancata  agevolazione  del  trasporto   occasionale
risponde alla ratio per cui  solo  quello  regolare  costituisce  una
tipologia di trasporto ad alta intensita', che da  un  lato  incontra
particolari esigenze dei lavoratori e  degli  utenti  (in  virtu'  di
un'offerta  generalizzata,  di  itinerari  posti  a  garanzia   anche
dell'accessibilita'  dei  territori,  di   tariffe   prestabilite   e
calmierate) e, dall'altro, in quanto tale, normalmente  permette  una
sistematica diminuzione del traffico - consentendo di non  utilizzare
il mezzo proprio - e quindi del conseguente inquinamento ambientale. 
    Del  resto,  cio'  ha  puntualmente  rilevato  la  piu'   recente
giurisprudenza di merito che si e' espressa al riguardo,  confermando
l'esclusione   dell'agevolazione   in   questione   in    riferimento
all'attivita' di  trasporto  occasionale  (ex  plurimis,  Commissione
tributaria regionale della Lombardia, sezione  settima,  sentenza  29
giugno 2021, n. 2417; CTR Toscana, sezione prima, sentenza 26 ottobre
2020, n. 746; CTR Lombardia, Milano,  sezione  settima,  sentenza  18
settembre 2020, n. 1925). 
    5.2.- Tale interpretazione, volta  a  restringere,  nel  silenzio
della norma, la portata del beneficio tributario in questione, appare
peraltro in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze  n.
218 del 2019 e n. 120 del 2020), che ha valorizzato,  in  riferimento
alle agevolazioni  fiscali  in  senso  proprio,  l'esistenza  di  una
finalita'  extrafiscale  riconducibile  all'attuazione  di   principi
costituzionali,  anche  quale  elemento  che,  in  presenza  di   una
sostanziale eadem ratio, ne giustifica l'estensione. 
    Da questo punto di vista, l'agevolazione in questione, in  quanto
riferita al trasporto regolare risponde, come detto, sia a  interessi
sociali inerenti alla  mobilita',  in  particolare  di  lavoratori  e
studenti, sia ad esigenze  di  tutela  dell'ambiente,  oggi  peraltro
precisate nel nuovo testo dell'art.  9  Cost.  anche  «nell'interesse
delle future generazioni». 
    In relazione al trasporto occasionale il  perseguimento  di  tali
interessi ed esigenze,  invece,  non  e'  normalmente  riscontrabile,
perlomeno negli stessi termini. 
    Cio' che impone una interpretazione restrittiva dell'agevolazione
in riferimento a questa tipologia di mobilita'. 
    6.- Tale conclusione trova ulteriore conferma in quanto stabilito
dalla recente sentenza della Corte di giustizia  dell'Unione  europea
(sentenza 30 gennaio 2020, in causa  C-513/18,  Autoservizi  Giordano
societa' cooperativa), la quale ha ritenuto che l'art. 7, paragrafi 2
e 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27  ottobre  2003,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei  prodotti
energetici e dell'elettricita', «non osta a una  normativa  nazionale
che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio  commerciale
utilizzato come propellente per il trasporto regolare di  passeggeri,
senza tuttavia prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato  per
il trasporto occasionale di passeggeri». 
    La Corte di giustizia, da un lato, e' giunta a  tale  conclusione
valorizzando il criterio formale di interpretazione della  direttiva,
che utilizza la particella disgiuntiva «o» tra i termini «regolare» e
«occasionale» del suddetto art. 7, paragrafo 3, lettera b), ai  sensi
del quale «[s]i intende  per  "gasolio  commerciale  utilizzato  come
propellente"  il  gasolio  utilizzato  ai  fini  seguenti  [...]   b)
trasporto regolare o occasionale di  passeggeri,  effettuato  con  un
autoveicolo  delle  categorie  M2  o  M3[...]».  Con  la  conseguente
deduzione  che  il  trasporto  regolare  o  occasionale  «non  devono
necessariamente essere cumulativamente assoggettati  all'aliquota  di
accisa ridotta, ma possono anche esserlo alternativamente». 
    Dall'altro,  vi  e'  pervenuta  facendo  leva  sul  criterio   di
interpretazione sistematica, poiche' la direttiva  si  propone  anche
«di  incoraggiare  obiettivi  di  politica  ambientale»,  e  cio'  ha
condotto a precisare le differenze tra le due modalita' di trasporto:
«i servizi  di  trasporto  regolare  di  passeggeri  assicurano,  per
definizione, il trasporto di passeggeri con una  frequenza  e  su  un
itinerario determinati e in cui l'imbarco o lo  sbarco  dei  medesimi
hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite, mentre i  servizi
di  trasporto  occasionale  di  passeggeri  rispondono  ad   esigenze
puntuali. Inoltre, gli operatori che forniscono servizi di  trasporto
regolare di passeggeri sono generalmente incaricati  di  missioni  di
servizio pubblico». 
    6.1.- La suddetta sentenza, infine, ha precisato che, poiche'  «i
servizi di trasporto regolare e i servizi di trasporto occasionale di
passeggeri  non  appaiono  rispondere  alle  medesime  esigenze,   la
normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento  principale  non
sembra violare il principio della parita' di trattamento, circostanza
che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare». 
    7.-  Tale  parita'  di  trattamento,  per  quanto  in  precedenza
descritto, non e' violata dalla norma  censurata:  infatti  l'impresa
pubblica  (o  privata)  che  puo'  ottenere  l'agevolazione  per   il
trasporto regolare non ne ha diritto in  relazione  alla  "parallela"
eventuale attivita' di  trasporto  occasionale  di  persone  mediante
noleggio di autobus con conducente, come invece erroneamente ritenuto
dal giudice rimettente. 
    Dal complesso  della  normativa  che  regola  la  fattispecie  in
questione  emerge,  del  resto,  anche  un  insieme  di  prescrizioni
funzionali a distinguere le due diverse tipologie di  attivita'  e  a
permettere i relativi controlli. 
    Infatti, l'utilizzo, per l'attivita' di trasporto occasionale, di
autobus destinati all'attivita' di trasporto regolare  di  passeggeri
puo' avvenire solo in casi eccezionali e previa autorizzazione  delle
autorita' competenti, anche in ragione  delle  loro  «caratteristiche
costruttive, funzionali e di equipaggiamento» (sentenza  n.  135  del
1997). 
    L'art. 82, comma 6, del d.lgs.  n.  285  del  1992,  prevede,  al
riguardo, che «[l]'autorizzazione [...] viene rilasciata dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti  terrestri  agli  autobus
destinati a servizio di noleggio  con  conducente,  i  quali  possono
essere impiegati, in via eccezionale secondo  direttive  emanate  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   con   decreti
ministeriali, in servizio di linea e  viceversa»;  ed  il  successivo
art. 87, comma 4, dispone, inoltre, che  «[i]l  concedente  la  linea
puo' autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea
per quello di noleggio da rimessa, purche' non  sia  pregiudicata  la
regolarita' del servizio». 
    Inoltre, la richiesta dell'agevolazione da parte degli  esercenti
attivita' di trasporto regolare di persone e' regolamentata  in  modo
analitico e rigoroso dall'art. 3 del d.P.R.  n.  277  del  2000,  con
l'indicazione specifica dei singoli mezzi utilizzati e  dei  relativi
numeri di targa, oltre che del chilometraggio  effettuato,  rendendo,
in tal modo, agevole l'attivita' di  controllo  della  Agenzia  delle
dogane e  dei  monopoli  al  momento  della  verifica  dei  requisiti
necessari per ottenere il beneficio fiscale. 
    8.- In conclusione, una volta evidenziato che, in caso di "doppia
attivita'"  di  trasporto,  a   carattere   tanto   regolare   quanto
occasionale,  le  imprese   beneficiano   dell'agevolazione   fiscale
esclusivamente per la porzione di  attivita'  dedicata  al  trasporto
regolare,  appaiono  non  fondate,  per  erroneita'  del  presupposto
interpretativo, sia la censura riferita all'art.  3  Cost.  sotto  il
profilo della violazione del principio della parita' di  trattamento,
sia quella relativa all'art. 41 Cost., prospettata anche con riguardo
alla lesione della libera concorrenza tra imprese. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative),  sollevata,  in  riferimento  agli
artt.  3  e  41  della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Pescara, sezione prima, con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI