DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2023, n. 113 

Norme  di  attuazione  dello  statuto   speciale   per   la   regione
Trentino-Alto  Adige/Südtirol  recante  modifica   al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  305,  in  materia  di
controlli della Corte dei conti. (23G00123) 
(GU n.190 del 16-8-2023)
 
 Vigente al: 31-8-2023  
 

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione  Trentino-Alto  Adige  per  l'istituzione  delle  sezioni  di
controllo della Corte dei conti di Trento  e  di  Bolzano  e  per  il
personale ad esse addetto» e, in particolare, l'articolo 2; 
  Acquisito il parere della Corte dei conti  espresso  dalle  Sezioni
riunite in sede consultiva nell'Adunanza del 30 gennaio 2023; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,
                               n. 305 
 
  1.Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  15
luglio 1988, n. 305,  recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige per  l'istituzione  delle
sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di  Bolzano  e
per il personale ad esse addetto» e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis (Competenze della  Corte  dei  conti  in  materia  di
contratti  collettivi  del  personale).  -  1.   Per   le   finalita'
dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997,  n.
59, le sezioni di controllo della  Corte  dei  conti  aventi  sede  a
Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei  costi  dei
contratti  collettivi  del  personale  a  ordinamento   regionale   e
provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e  di
bilancio    regionali    o    provinciali,     previa     valutazione
dell'attendibilita'   dei   costi    quantificati.    Per    ciascuna
certificazione contrattuale le predette  sezioni  possono  richiedere
elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a
proprio carico, dalla  Regione  o  da  ciascuna  Provincia  autonoma,
d'intesa con la competente  sezione  di  controllo  della  Corte  dei
conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito  presso  i
medesimi enti.  Decorsi  quindici  giorni  dalla  trasmissione  delle
ipotesi di accordo la  certificazione  si  intende  effettuata  e  il
contratto puo' essere definitivamente sottoscritto. 
    2. In caso di certificazione non positiva le  parti  contrattuali
non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi  di
accordo  e  assumono  le  iniziative  necessarie  per   adeguare   la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della  certificazione,
riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel  caso  in  cui  la
certificazione  non  positiva  sia  limitata   a   singole   clausole
contrattuali  l'ipotesi  puo'  essere  sottoscritta  definitivamente,
ferma  restando  l'inefficacia  delle   clausole   contrattuali   non
positivamente certificate.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 luglio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Tajani, il Vicepresidente ex articolo
                                8, comma 1,  della  legge  23  agosto
                                1988, n. 400 
 
                                Calderoli, Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Zangrillo, Ministro per  la  pubblica
                                amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio