DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2024, n. 26 

Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige/Südtirol recanti modifiche  al  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 267,  in  materia  di  volontariato  e  relative  competenze
legislative della Provincia autonoma di Bolzano. (24G00040) 
(GU n.63 del 15-3-2024)
 
 Vigente al: 30-3-2024  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  267,  contenente
«Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernente modifiche a norme di attuazione gia' emanate» e, in
particolare, l'articolo 2, in materia di volontariato; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo  100
recante «Clausola di salvaguardia per le Province autonome»; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  giustizia,
dell'interno, dell'economia e delle  finanze,  della  cultura,  delle
infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in  Italy  e
per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  267,
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce,  valorizza  e
promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonche' gli
altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies. 
    2-ter. Ai fini del presente  articolo  si  considerano  enti  del
Terzo  settore  i  soggetti  di  cui  all'articolo  4   del   decreto
legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  iscritti  al  Registro  unico
nazionale del Terzo settore  di  cui  all'articolo  45  del  medesimo
decreto con sede  o  ambito  di  operativita'  nel  territorio  della
Provincia autonoma di  Bolzano.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano
promuove l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici
provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e  riconosce
agli stessi  le  agevolazioni  tributarie  previste  ai  sensi  degli
articoli 73 e 80  dello  Statuto  speciale  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670.  La  Provincia
autonoma di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di
Registro unico nazionale del Terzo settore in provincia di Bolzano. 
    2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del
centro  servizi  per  il  volontariato  accreditato  nel   territorio
provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n.  117
del 2017 e puo' concludere con esso  accordi  o  convenzioni  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 61, comma 1,  lettera
a), del medesimo decreto. 
    2-quinquies. La Provincia autonoma  di  Bolzano  disciplina,  con
legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria  competenza,
la tenuta di un elenco  delle  associazioni  e  degli  altri  enti  a
carattere privato che, senza fine di  lucro,  svolgono  attivita'  di
interesse generale ai sensi dell'articolo 118,  quarto  comma,  della
Costituzione, non iscritti nel Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, promuovendo per  gli  stessi  l'accessibilita'  ai  vantaggi
economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti  e
riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli
articoli 73 e 80  dello  Statuto  speciale  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle
associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono  il
rispetto dei principi di  democraticita',  di  pari  opportunita'  ed
eguaglianza di tutti  gli  associati  nonche'  di  elettivita'  delle
cariche sociali. 
    2-sexies. All'elenco di cui al comma  2-quinquies  sono  altresi'
iscritti  di  diritto  gli  enti  gia'  iscritti  al  Registro  unico
nazionale del Terzo  settore  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di  operativita'
nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. 
    2-septies. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e  valorizza
i rapporti e le forme  di  partenariato  tra  gli  enti  del  sistema
territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma  2-bis,
anche   disciplinando    le    modalita'    di    attuazione    della
co-programmazione e co-progettazione con gli enti del  Terzo  settore
di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117  del  3  luglio
2017. Al fine di aumentare il  coinvolgimento  della  comunita',  gli
enti  del  Terzo  settore  possono   avvalersi,   secondo   modalita'
disciplinate dalla Provincia  autonoma  di  Bolzano,  del  contributo
degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di
un  apporto   definito,   riferito   ad   attivita'   strumentali   o
complementari rispetto alle attivita' di  interesse  generale  svolte
dagli enti del Terzo settore.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio