MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un manufatto esplosivo. (24A01589) 
(GU n.74 del 28-3-2024)

 
    Con  decreto  ministeriale  n.  6721/2024  del  12  marzo   2024,
all'esplosivo denominato «RIOCORD 40g/m», gia' classificato nella  II
categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n.  635
ed iscritto nell'allegato  «A»  al  medesimo  regio  decreto  con  il
decreto ministeriale n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004)  CE  (6/1)  del  6
ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, sono aggiunte
le ulteriori denominazioni alternative «SAPCORD 40 g/m», «RIOCORD  PV
40» e «RIOCORD PE  40»  in  accordo  ai  supplementi  al  certificato
LOM97EXP3041  del  17   novembre   1997   rilasciati   dall'organismo
notificato LOM (Spagna) in data 18 marzo 2002 e 26 gennaio 2009. 
    Detto esplosivo e'  fabbricato  in  conformita'  alle  specifiche
tecniche indicate nel supplemento 2 emesso dall'organismo  notificato
LOM in data 9 febbraio 2005 ed e' prodotto dalla societa'  «Maxamcorp
International, S.L», Avda. Del Partenon, 16 - Madrid, in  accordo  al
supplemento 4 rilasciato dall'organismo notificato  LOM  (Spagna)  in
data 14 marzo 2022. 
    L'esplosivo  in  argomento  puo'  essere  fabbricato  presso   lo
stabilimento della  Pravisani  S.p.a.  sito  in  Sequals  (PN),  come
riportato nel modulo D rilasciato  dal  BAM  (Germania)  in  data  28
aprile 2022. 
    In ordine al citato esplosivo il sig. Ferrari Simone, titolare in
nome  e  per  conto   della   societa'   «Pravisani   S.p.a.»   delle
autorizzazioni ex articoli 46 e 47  T.U.L.P.S.  per  lo  stabilimento
sito in Sequals (PN), ha prodotto la documentazione sopra indicata. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.