N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2024

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  4  marzo  2024  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -  Norme  della
  Regione Liguria - Libera professione intramuraria  della  dirigenza
  sanitaria - Previsione che, in via transitoria e fino  al  2025,  i
  dirigenti sanitari, dipendenti  dal  Servizio  sanitario  regionale
  (SSR), che abbiano optato  per  l'esercizio  dell'attivita'  libero
  professionale intramuraria possono operare nelle strutture  private
  accreditate, anche parzialmente, con il SSR - Autorizzazione  delle
  aziende  sanitarie,  enti  e  istituti   del   Servizio   sanitario
  regionale,  al  fine  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  in   via
  transitoria, fino all'anno 2025, ad acquisire dai propri dipendenti
  della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo, in  forma
  individuale o in equipe, prestazioni sanitarie in regime di  libera
  professione  intramuraria,  anche  con  la  suddetta  modalita'   -
  Previsione che la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i
  criteri  e  le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'   libero
  professionale dei dipendenti della  dirigenza  sanitaria  da  parte
  delle aziende sanitarie, enti e  istituti  del  Servizio  sanitario
  regionale, di cui al comma 2 dell'art. 47 della legge  reg.  n.  20
  del 2023. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20  ("Disposizioni
  collegate alla legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno
  finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio  di
  previsione 2024-2026)"), art. 47. 
(GU n.15 del 10-4-2024 )
     Ricorso ex art. 127 della Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12  ricorrente  contro
la  Regione  Liguria,  in  persona  del  Presidente   della   Regione
pro-tempore, con sede legale in Genova, via Fieschi  n.  15  intimata
per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  47
della legge della Regione Liguria n. 20 del 28 dicembre 2023, recante
«Disposizioni  collegate  alla  legge  di  stabilita'  della  Regione
Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per  la  formazione
del bilancio di previsione 2024-2026)», pubblicata nel B.U.R.  n.  17
del 30 dicembre 2023, come da delibera del Consiglio dei ministri  in
data 26 febbraio 2024. 
    Sul B.U.R. della Regione Liguria n. 17 del 30  dicembre  2023  e'
stata pubblicata  la  legge  n.  20  del  28  dicembre  2023  recante
«Disposizioni  collegate  alla  legge  di  stabilita'  della  Regione
Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per  la  formazione
del bilancio di previsione 2024-2026)». 
    Il Governo ritiene che le disposizioni  introdotte  dall'art.  47
della legge in esame, rubricato «Disposizioni in  materia  di  libera
professione intramuraria della dirigenza sanitaria», violino: 
      i principi fondamentali in materia di «tutela della salute», ai
sensi dell'art.  117,  comma  3,  Cost.,  derivanti  dalla  normativa
interposta statale; 
      la potesta' legislativa esclusiva dello  Stato  in  materia  di
«ordinamento civile», ai sensi dell'art. 117, comma  2,  lettera  l),
Cost.; 
      il principio di uguaglianza di cui all'art.  3  Cost.,  per  le
ragioni che di seguito si andranno ad esporre. 
    Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    1.  Illegittimita'  dell'art.  47  legge   regionale Liguria   n.
20/2023, per violazione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di
«tutela della salute» di cui all'art. 117 comma 3  Cost.,  desumibili
dalla normativa interposta statale (legge n.  120/2007  e  successive
modifiche ed integrazioni), nonche' dell'art. 117, comma  2,  lettera
l) Cost. in materia  di  «ordinamento  civile»  e  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. 
      1.1. L'art. 47, comma 1, legge  regionale  n.  20/2023  risulta
illegittimo laddove prevede che, in via transitoria e fino al 2025, i
dirigenti  sanitari  dipendenti  dal  SSR  che  abbiano  optato   per
l'esercizio dell'attivita' libero professionale  intramuraria  (ALPI)
possono operare nelle strutture sanitarie private accreditate,  anche
parzialmente, con il SSR. 
    La  norma  regionale   non   appare   rispettosa   dei   principi
fondamentali della materia «tutela  della  salute»  desumibili  dalla
disciplina interposta statale, in particolare dall'art. 1,  comma  4,
della legge n. 120/2007,  secondo  cui  l'ALPI  viene  esercitata  in
strutture ambulatoriali  interne  o  esterne  all'azienda  sanitaria,
pubbliche o private «non accreditate», con le quali l'azienda stipula
apposita convenzione. 
    Con la censurata disposizione, invece, il  legislatore  regionale
ha ampliato  l'ambito  di  operativita'  dell'ALPI  consentendone  lo
svolgimento anche in strutture  sanitarie  private  accreditate,  sia
pure parzialmente con il Servizio sanitario nazionale,  in  tal  modo
tradendo la logica ispiratrice della disciplina statale che  tende  a
circoscrivere il perimetro entro il quale puo' esplicarsi  la  libera
prestazione intramuraria. 
    A livello statale, infatti, l'ALPI e' oggetto di  una  disciplina
puntuale, dettata «al fine di garantire il  corretto  equilibrio  tra
attivita'    istituzionale    e    attivita'     libero-professionale
intramuraria» (cfr. art. 22-bis, comma 4, decreto-legge 4 luglio 2006
n. 223, inserito dalla legge di conversione n. 248/2006). 
    La medesima esigenza ispira anche la  disciplina  concernente  la
«intramoenia allargata»  (ALPI  svolta  in  spazi  sostitutivi  fuori
dall'azienda); tutte le disposizioni che l'hanno consentita (art.  3,
comma 1, decreto legislativo  28  luglio  2000,  n.  254,  modificato
dall'art.  1,  comma  1,  decreto-legge  23  aprile  2003,   n.   89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno  2003,  n.  141,
successivamente, dall'art. 1-quinquies,  comma  1,  decreto-legge  27
maggio 2005, n. 87 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
luglio 2005, n. 149 e, successivamente, dall'art.  22-bis,  comma  2,
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248),  infatti,  hanno  sottolineato
l'eccezionalita'  e  la   transitorieta'   dell'utilizzo   di   spazi
sostitutivi al di fuori dell'azienda e, in alternativa,  degli  studi
professionali. 
    L'art.  22-bis,  comma  3,   del   decreto-legge   n.   223/2006,
converzione dalla legge n.  248/2006,  ha  ribadito  l'autorizzazione
all'utilizzo, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale,
del proprio studio professionale per l'esercizio  dell'ALPI,  che  e'
stato ammesso dal legislatore, in  via  straordinaria,  entro  limiti
temporali   piu'   volte   prorogati   (per   la   cessazione   delle
autorizzazioni di cui al citato comma, cfr. art. 1, comma 4, legge  3
agosto 2007, n. 120, come modificato dall' art. 2, comma  1,  lettera
b),  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189). 
    Ne'  indicazioni   di   segno   diverso   sono   desumibili   dal
decreto-legge n. 158/2012, come modificato dalla legge di conversione
n. 189/2012, che, nel sostituire il primo e il  secondo  periodo  del
comma 4, art. 1, legge n. 120/2007, ha previsto  (art.  2,  comma  1,
lettera b]) che la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare
all'ALPI doveva essere completata entro il 31 dicembre 2012 e che gli
spazi  ambulatoriali  potevano   essere   acquisiti   anche   tramite
l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate,  ma
pur  sempre  «non  accreditate»,  nonche'  tramite  la   stipula   di
convenzioni con altri soggetti pubblici. 
    Il comma 1 dell'art. 47 legge regionale n. 20/2023 viola, dunque,
il principio  fondamentale  della  materia,  desumibile  dalle  norme
statali interposte sopra  richiamate  (in  particolare  dall'art.  1,
comma 4, legge n. 120/2007 e successive modifiche  ed  integrazioni),
che consente lo svolgimento  della  libera  professione  intramuraria
presso «strutture non accreditate». 
    2. E' illegittimo, altresi', il successivo comma 2 dell'art.  47,
laddove prevede che, in via transitoria e per  ridurre  le  liste  di
attesa, le aziende sanitarie, gli enti e gli istituti  del  SSR  sono
autorizzati, fino al 2025, ad acquisire dai propri  dipendenti  della
dirigenza  sanitaria  a  rapporto  di  lavoro  esclusivo,  in   forma
individuale o in equipe, prestazioni sanitarie in  regime  di  libera
professione intramuraria ai sensi della legge n. 120/2007 «anche  con
le modalita' di cui al comma 1». 
    La  disposizione  segnalata  non  appare  conforme  ai   principi
fondamentali in materia di tutela della salute che si desumono  dalla
normativa interposta statale in materia di ALPI  e,  in  particolare,
dall'art. 15-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n.  502/1992
e  dalle  disposizioni  della  legge   n.   120/2007   e   successive
modificazioni ed integrazioni che non prevedono la  possibilita'  per
le aziende del Servizio sanitario nazionale di acquistare prestazioni
rese in regime di ALPI dai propri dirigenti sanitari. 
    Infatti, la libera professione intramuraria - come disciplinata a
livello statale - e' caratterizzata dalla  scelta  diretta  da  parte
dell'utente  del  singolo  professionista  cui  viene  richiesta   la
prestazione, con oneri a carico dell'assistito medesimo. 
    Inoltre, la possibilita', prevista dal  comma  2,  di  acquistare
«prestazioni sanitarie in regime di libera  professione  intramuraria
... anche con le modalita' di cui  al  comma  1»  e,  quindi,  presso
«strutture sanitarie private accreditate», secondo  il  disposto  del
comma 1 dell'art. 47, reitera - per  le  considerazioni  espresse  in
precedenza - la violazione  del  principio  fondamentale  discendente
dalla normativa  statale  interposta  (art.  1,  comma  4,  legge  n.
120/2007 e successive modifiche ed integrazione) secondo  cui  l'ALPI
viene  esercitata  in  strutture  ambulatoriali  interne  o   esterne
all'azienda sanitaria, pubbliche o private «non accreditate»  con  le
quali l'azienda stipula apposita convenzione. 
    Sicche', in  conformita'  al  suddetto  principio,  alle  aziende
sanitarie non dovrebbe essere consentito  di  acquistare  prestazioni
sanitarie  in  regime  di  libera  professione  intramuraria   presso
strutture sanitarie  private  accreditate,  contrariamente  a  quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 47 legge regionale n. 20/2023. 
    Infine, il comma 3 dell'art. 47, in  base  al  quale  «La  Giunta
regionale, con propria  deliberazione,  stabilisce  i  criteri  e  le
modalita' di svolgimento dell'attivita' libero professionale  di  cui
al comma 2 nonche' la valorizzazione economica dell'attivita'  libero
professionale da corrispondere, a  prestazione,  ai  professionisti»,
sarebbe  destinato  a  cadere  per  effetto  della  declaratoria   di
incostituzionalita' del comma secondo, al quale rinvia. 
    E'   evidente,   infatti,   che    qualora    fosse    dichiarata
incostituzionale la previsione del comma 2 che consente alle  aziende
sanitarie di acquistare «prestazioni sanitarie in  regime  di  libera
professione intramuraria ... anche con le modalita' di cui  al  comma
1» e, quindi, presso «strutture sanitarie  private  accreditate»,  il
successivo comma 3 resterebbe privo di oggetto in  quanto  la  Giunta
regionale non potrebbe piu' stabilire con delibera «i  criteri  e  le
modalita' di svolgimento dell'attivita' libero professionale  di  cui
al comma 2, nonche' la valorizzazione economica dell'attivita' libero
professionale da corrispondere, a prestazione, ai professionisti». 
    Il comma 3 e'  destinato,  quindi,  ad  essere  caducato  in  via
conseguenziale (art. 27 legge n. 87/1953) per effetto  dei  vizi  che
affliggono  i  commi  precedenti  dell'art.  47  legge  regionale  n.
20/2023. 
    3.  Per  costante  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  la
generalita' degli aspetti che riguardano l'ALPI sono da ricondursi ai
principi fondamentali della tutela della salute. 
    Infatti,  le  norme  attinenti  allo  svolgimento  dell'attivita'
professionale  intramuraria,  «sebbene  si   prestino   ad   incidere
contestualmente su una pluralita' di materie (e segnatamente, tra  le
altre, su quella della organizzazione di  enti  "non  statali  e  non
nazionali")», vanno «comunque  ascritte,  con  prevalenza,  a  quella
della "tutela della salute"», rilevando,  in  tale  prospettiva,  «la
stretta  inerenza  che  tutte  le  norme  de  quibus  presentano  con
l'organizzazione del servizio sanitario regionale e,  in  definitiva,
con  le  condizioni  per  la  produzione   delle   prestazioni   rese
all'utenza, essendo  queste  ultime  condizionate,  sotto  molteplici
aspetti, dalla capacita', dalla professionalita'  e  dall'impegno  di
tutti i sanitari addetti ai servizi, e  segnatamente  di  coloro  che
rivestono una posizione apicale» (sentenze n. 181/2006 e n.  50/2007;
sentenze nn. 54/2015; 301/2013; 371/2008). 
    Si tratta, infatti,  di  disposizioni  che,  essendo  dirette  ad
assicurare  che  l'opzione  compiuta  dal  sanitario  in  favore  del
rapporto di lavoro esclusivo non resti  priva  di  conseguenze  -  in
termini di concrete possibilita'  di  svolgimento  dell'ALPI  -  sono
anch'esse  «espressione  di  un  principio  fondamentale,   volto   a
garantire una tendenziale uniformita' tra le diverse legislazioni  ed
i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in  ordine
ad un profilo  qualificante  del  rapporto  tra  sanita'  ed  utenti»
(sentenze n. 371/2008; n. 86/2008; n. 50/2007). 
    Nella medesima prospettiva, sulla base del principio secondo  cui
le   disposizioni   che   disciplinano    l'attivita'    intramuraria
«rappresentano  un  elemento  tra  i   piu'   caratterizzanti   nella
disciplina  del  rapporto  tra  personale  sanitario  ed  utenti  del
Servizio sanitario, nonche' della  stessa  organizzazione  sanitaria»
(sent. nn. 371/2008; 50/2007), e' stato affermato dalla  sentenza  n.
54/2015 che anche la disciplina del profilo soggettivo dell'attivita'
intramoenia  riveste  la  natura  di  principio  fondamentale   della
materia, in quanto  e'  volta  a  definire  uno  degli  aspetti  piu'
qualificanti dell'organizzazione sanitaria,  ovverosia  quello  della
individuazione  dei  soggetti  legittimati  a  svolgere   la   libera
professione all'interno della struttura sanitaria, il quale  richiede
una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. 
    Alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra  sinteticamente
richiamati, l'art. 47  della  legge  regionale  n.  20/2023  esorbita
dall'ambito riservato alla legislazione regionale, violando  principi
fondamentali - fissati  dalla  disciplina  statale  interposta  -  in
materia di «tutela della salute» ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
Cost. 
    Inoltre, il comma 1 dell'art. 47,  legge  regionale  n.  20/2023,
laddove estende la  possibilita'  di  esercitare  l'attivita'  libero
professionale alle strutture accreditate,  configura  una  violazione
delle  norme  contrattuali  che  sono  ascrivibili  alla  materia  di
competenza esclusiva statale dell'ordinamento  civile  ex  art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. 
    In tal senso,  il  recente  Contratto  collettivo  nazionale  del
lavoro del 23 gennaio 2024 della Dirigenza medica, l'art. 89 comma 1,
lettera  c),  stabilisce  che  «l'esercizio   dell'attivita'   libero
professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si  puo'
svolgere nelle seguenti forme: (... omissis ...) 
      c)  partecipazione  ai  proventi  di  attivita'   professionale
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
equipe,  in  strutture  di  altra  azienda  del  Servizio   sanitario
nazionale o di altra  struttura  sanitaria  non  accreditata,  previa
convenzione con le stesse». 
    Per quanto attiene alla disciplina del  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti  pubblici,  la  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte
riconosce che  tale  tematica  «rientra  nella  materia  «ordinamento
civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost.» (sentenze n. 146, n. 138 e  n.
10/2019). 
    Cio' comporta che le Regioni non possono alterare le  regole  che
disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n.  282/2004;
sentenza n. 190/2022). 
    In particolare, come chiarito da  codesta  ecc.ma  Corte  con  la
sentenza n. 153/2021,  le  disposizioni  regionali  che  incidono  su
rapporti di lavoro gia' sorti, determinandone in  maniera  minuta,  e
con effetti immediati, aspetti  essenziali  e  qualificanti  in  modo
difforme   dalla   disciplina   contrattuale,   possono    realizzare
un'indebita sostituzione della fonte di disciplina  del  rapporto  di
lavoro  individuata  dalla   legge   statale   nella   contrattazione
collettiva (ai sensi art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001). 
    Il comma 1 dell'art. 47 legge regionale n. 20/2023 viene, quindi,
a modificare quanto previsto dall'art. 89, comma 1, lettera  c),  del
Contratto collettivo nazionale del lavoro della Dirigenza  medica  il
quale conferma il principio, piu' volte richiamato,  secondo  cui  la
libera  prestazione  intramuraria  avviene  «in  strutture  di  altra
azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  di  altra  struttura
sanitaria non accreditata», invadendo quindi la potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento  civile  che  riserva
alla contrattazione collettiva la disciplina dei rapporti di lavoro. 
    Infine, la disciplina  regionale  contenuta  nell'art.  47  della
legge regionale  n.  20/2023,  ampliando  per  i  dirigenti  sanitari
dipendenti dal Servizio sanitario regionale l'ambito di  operativita'
dell'ALPI, frustra le esigenze di uniformita' sottese alla disciplina
statale della libera professione intramuraria,  dando  luogo  ad  una
irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto   al   personale
sanitario medico che  opera  in  altre  Regioni,  in  violazione  del
principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. 
    Per i motivi  dedotti,  si  promuove  questione  di  legittimita'
costituzionale  dinanzi  a  codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale
dell'art. 47 della legge della Regione Liguria 28  dicembre  2023  n.
20. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 47 della legge della
Regione Liguria 28 dicembre 2023 n. 20, pubblicata nel B.U.R. del  30
dicembre 2023, n. 17, per le motivazioni indicate nel ricorso, con le
conseguenti statuizioni. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
      1. Estratto della delibera del Consiglio dei ministri  in  data
26 febbraio 2024, con l'allegata relazione illustrativa. 
        Roma, 27 febbraio 2024 
 
                 Vice avvocato generale: Di Martino 
 
 
                                       L'Avvocato dello Stato: Fedeli