N. 55 SENTENZA 7 marzo - 8 aprile 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza e assistenza -  Gestione  separata  dell'INPS  -  Obbligo,
  mediante norma di interpretazione autentica, di  iscrizione  per  i
  professionisti  che,  pur  svolgendo  attivita'  il  cui  esercizio
  comporta l'iscrizione ad appositi  albi  od  elenchi,  non  possono
  iscriversi alla cassa di  previdenza  professionale  (nel  caso  di
  specie: ingegneri  e  architetti  non  iscritti  all'Inarcassa)  in
  quanto   contemporaneamente   iscritti   presso   altra    gestione
  previdenziale obbligatoria -  Effetto  retroattivo  dell'obbligo  -
  Sanzioni civili  in  caso  di  inadempimento  -  Esonero  dal  loro
  pagamento per gli inadempienti nel periodo anteriore  alla  vigenza
  della norma interpretativa - Omessa  previsione  -  Violazione  del
  legittimo affidamento - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.15 del 10-4-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI
  GRIFFI, Marco DALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA,  Antonella  SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  18,  comma
12,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, nella legge  15  luglio  2011,  n.  111  (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), promosso dalla Corte  di
cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente  tra  L.  C.  e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),  con  ordinanza
del 24 luglio 2023, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 2023  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2024 il Giudice  relatore
Giovanni Amoroso; 
    udito l'avvocato Carla d'Aloisio per l'INPS; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 marzo 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 24 luglio 2023 (reg. ord. n. 127 del 2023),
la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 12,  del  decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella  legge  15  luglio
2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e  gli
architetti, che non possono iscriversi alla  Cassa  previdenziale  di
riferimento  (cosiddetta  Inarcassa),  in  quanto  contemporaneamente
iscritti  presso  altra  gestione  previdenziale  obbligatoria,   per
effetto del divieto di cui all'art. 21, quinto comma, della  legge  3
gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli  ingegneri
e gli architetti),  e  che  sono,  pertanto,  tenuti  all'obbligo  di
iscrizione  alla  Gestione  separata  costituita  presso   l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (da ora in poi: Gestione  separata
INPS),  siano   esonerati   dal   pagamento   in   favore   dell'ente
previdenziale delle  sanzioni  civili  per  l'omessa  iscrizione  con
riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 
    1.1.- Il giudice a quo riferisce di dover  decidere  del  ricorso
avverso la sentenza di appello che, in  riforma  della  pronuncia  di
primo grado, aveva  dichiarato  l'obbligo  di  un  professionista  di
iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare  i  relativi
contributi,  in  relazione  all'attivita'   libero-professionale   di
ingegnere svolta in aggiunta a quella  di  lavoratore  dipendente  e,
rigettata l'eccezione  di  prescrizione  dei  contributi  dovuti  per
l'annualita' 2009, lo aveva condannato al  pagamento  delle  sanzioni
per evasione contributiva; il ricorrente aveva variamente  contestato
la sussistenza del proprio obbligo di iscrizione e,  con  la  memoria
depositata in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  aveva  domandato
l'annullamento delle sanzioni applicate dall'Istituto alla luce della
sentenza di questa Corte n. 238 del 2022. 
    1.2.- Il rimettente, in via preliminare,  ripercorre  il  proprio
orientamento (consolidatosi a partire da Corte di cassazione, sezione
lavoro,  sentenza  18  dicembre  2017,  n.  30344)  secondo  cui  gli
ingegneri e gli architetti, che siano  iscritti  ad  altre  forme  di
previdenza obbligatoria e che non possano conseguentemente iscriversi
alla Cassa previdenziale  di  categoria,  rimanendo  obbligati  verso
quest'ultima soltanto al  pagamento  del  contributo  integrativo  in
quanto  iscritti  ai  relativi  albi  professionali,   sono   tenuti,
comunque, ad iscriversi  alla  Gestione  separata  costituita  presso
l'INPS; richiama,  quindi,  sia  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,  come
convertito, di cui alla sentenza di questa Corte  n.  104  del  2022,
«nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro  non
iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato  raggiungimento
delle soglie di reddito o di volume di  affari  di  cui  all'art.  22
della  legge  20  settembre  1980,  n.  576  (Riforma   del   sistema
previdenziale  forense),  tenuti  all'obbligo  di   iscrizione   alla
Gestione separata INPS, siano  esonerati  dal  pagamento,  in  favore
dell'ente  previdenziale,  delle   sanzioni   civili   per   l'omessa
iscrizione con riguardo al periodo  anteriore  alla  sua  entrata  in
vigore», sia i rilievi contenuti nella successiva sentenza n. 238 del
2022 che, anche con riguardo agli ingegneri  e  agli  architetti,  ha
evocato il problema della tutela dell'affidamento scusabile,  riposto
dai professionisti  sull'interpretazione  restrittiva  accolta  dalla
giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore del  citato  art.  18,
comma 12, escludendone tuttavia  la  rilevanza  nel  giudizio  a  quo
concernente  «unicamente  un  periodo  successivo   alla   norma   di
interpretazione autentica». 
    1.3.- Cio' posto, il rimettente evidenzia in fatto  che  il  caso
sottoposto al suo esame concerne, invece, contributi relativi  ad  un
periodo anteriore all'entrata in vigore della  norma  interpretativa,
per il quale la tutela dell'affidamento, eventualmente da assicurarsi
mediante l'esonero del professionista dal pagamento  delle  sanzioni,
tornerebbe ad assumere concreta rilevanza. 
    1.4.- Ritiene, quindi, il giudice a quo che la  sentenza  n.  104
del  2022  apparterrebbe  prima  facie  al  novero   delle   sentenze
cosiddette  additive,  in  cui  l'addizione   normativa   costituisce
l'effetto dell'integrazione tra la norma impugnata ed un'altra norma,
implicita   nell'ordinamento   e   per   necessita'   imposta   dalla
Costituzione, ma la cui applicazione nel rapporto controverso sarebbe
tuttavia impossibile a causa di un'indebita limitazione o  esclusione
operata dal legislatore, e che, potendo conseguire l'eliminazione  di
tale esclusione o limitazione solo ad una sentenza costituzionale  di
accoglimento, debba escludersi che ad essa possa pervenirsi  per  via
di   interpretazione   cosiddetta   conforme   o   costituzionalmente
orientata,  mancando  di  quest'ultima  il  necessario   presupposto,
costituito dalla  circostanza  che  al  significante  testuale  della
disposizione di legge possano annettersi piu' significati  normativi,
di cui uno conforme a Costituzione. 
    Secondo la Corte di cassazione, infine, dovrebbe essere del  pari
esclusa  la  possibilita'  di  un'interpretazione   analogica   della
disposizione  censurata,  cosi'  come  risultante   dalla   pronuncia
additiva del giudice delle leggi, atteso che il ricorso  all'analogia
legis  presupporrebbe,  ai  sensi  dell'art.  12  delle  disposizioni
preliminari  al  codice  civile,  la  sussistenza   di   una   lacuna
nell'ordinamento  che  concerna  la  regolamentazione  della  ipotesi
concreta, nella specie  non  rinvenibile;  del  resto,  il  carattere
circoscritto della norma in esame, per come risultante  dalla  citata
pronuncia additiva, renderebbe  di  per  se'  non  perseguibile  tale
interpretazione,  vietando  l'art.  14  disp.  prel.  cod.  civ.   di
applicare norme che fanno eccezione a regole generali oltre i casi  e
i tempi in esse considerati. 
    1.5.- Su tali premesse, il rimettente dubita che l'art. 18, comma
12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito - nella parte in cui non
prevede,  per  gli  ingegneri  e  gli  architetti,  che  non  possano
iscriversi  alla  Cassa  categoriale  per  essere  contemporaneamente
iscritti presso altra gestione  previdenziale  obbligatoria,  e  che,
pertanto, siano obbligati ad iscriversi alla Gestione separata  INPS,
l'esonero dal pagamento, in  favore  dell'ente  previdenziale,  delle
sanzioni civili per  l'omessa  iscrizione  con  riguardo  al  periodo
anteriore alla sua entrata in vigore -, violi  l'art.  3  Cost.,  per
lesione del  legittimo  affidamento  dei  professionisti  interessati
nella  certezza  delle  situazioni  giuridiche  inerenti  alla   loro
posizione  previdenziale,   quali   risultanti   dagli   orientamenti
giurisprudenziali anteriori  all'entrata  in  vigore  della  suddetta
disposizione interpretativa. 
    2.- Con atto depositato il 20 ottobre 2023, si e'  costituito  in
giudizio  l'INPS  argomentando  l'irrilevanza,  e  comunque  la   non
fondatezza, della questione sollevata. 
    2.1.- L'Istituto premette di aver emanato,  il  3  ottobre  2022,
all'esito della  sentenza  di  questa  Corte  n.  104  del  2022,  la
circolare 3 ottobre 2022, n. 107 (Operazione Poseidone.  Titolari  di
reddito di arti  e  professioni,  il  cui  esercizio  e'  subordinato
all'iscrizione ad  Albi  e  obbligati  all'iscrizione  alla  Gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.
335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022) -
di cui si era dato atto nella successiva sentenza della Corte n.  238
del 2022 - per fornire istruzioni ai propri  uffici  circa  l'esonero
dal pagamento delle sanzioni civili per  la  mancata  iscrizione  con
riguardo a tutte le categorie di  lavoratori  autonomi  iscritti  e/o
iscrivibili alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n.
98 del 2011, come convertito,  relativamente  al  periodo  precedente
l'entrata in vigore della norma interpretativa, e  ,  pertanto,  sino
all'anno 2011. 
    2.2.- Secondo l'INPS, dal momento che  la  sentenza  n.  104  del
2022,  pur  additiva,  aveva  affermato  un  principio  di  carattere
generale  applicabile  a  tutti  i  soggetti  che,  esercitando   per
professione abituale, ancorche' non esclusiva,  attivita'  di  lavoro
autonomo,  sono  tenuti  all'iscrizione  presso  l'apposita  Gestione
separata, sarebbe stato onere del  giudice  a  quo,  nell'assenza  di
altra soluzione idonea a rendere compatibile la norma con i  principi
espressi nella Costituzione, dare applicazione concreta al  principio
gia' enunciato estendendolo agli ingegneri e/o architetti. 
    3.- All'udienza del 6  marzo  2024  la  parte  ha  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 24 luglio 2023 (reg. ord. n. 127 del 2023),
la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d. l. n. 98 del 2011, come
convertito, nella parte in cui non prevede che gli  ingegneri  e  gli
architetti, che non possono iscriversi alla  Cassa  previdenziale  di
riferimento  (cosiddetta  Inarcassa),  in  quanto  contemporaneamente
iscritti  presso  altra  gestione  previdenziale  obbligatoria,   per
effetto del divieto di cui all'art. 21, quinto comma, della legge  n.
6 del 1981, e che sono pertanto tenuti all'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata INPS, siano  esonerati  dal  pagamento,  in  favore
dell'ente  previdenziale,  delle   sanzioni   civili   per   l'omessa
iscrizione con riguardo al periodo  anteriore  alla  sua  entrata  in
vigore. 
    1.1.- La questione  e'  sollevata  nell'ambito  del  giudizio  di
impugnazione della sentenza di appello che, accertato l'obbligo di un
ingegnere di iscriversi presso  la  suddetta  Gestione  separata,  in
relazione all'attivita' libero professionale  svolta  in  aggiunta  a
quella di lavoratore dipendente, lo aveva condannato al pagamento dei
contributi  relativi  all'annualita'  2009  nonche'  delle   relative
sanzioni per la mancata iscrizione. 
    1.2.- Il rimettente, dopo aver ripercorso il proprio  consolidato
orientamento, secondo cui gli ingegneri e gli architetti,  che  siano
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non  possano
conseguentemente  iscriversi  alla  Cassa  di  categoria,   rimanendo
obbligati verso quest'ultima soltanto  al  pagamento  del  contributo
integrativo in quanto  iscritti  al  rispettivo  albo,  sono  tenuti,
comunque, ad iscriversi  alla  Gestione  separata  costituita  presso
l'INPS, richiama sia la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito,  di
cui alla sentenza di questa Corte n. 104 del 2022 -  nella  parte  in
cui, per la categoria degli avvocati del  libero  foro  in  posizione
analoga, non prevedeva l'esonero dal pagamento delle sanzioni  civili
per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo  anteriore  alla  sua
entrata in  vigore  -,  sia  i  rilievi  contenuti  nella  successiva
sentenza n. 238 del 2022 che, pur evocando il problema  della  tutela
dell'affidamento scusabile anche  per  ingegneri  ed  architetti,  ne
aveva, tuttavia, escluso la rilevanza in  quel  giudizio  concernente
«unicamente un  periodo  successivo  alla  norma  di  interpretazione
autentica». 
    1.3.- Il giudice a quo evidenzia che il caso  sottoposto  al  suo
esame  concerne,  contributi  relativi  ad   un   periodo   anteriore
all'entrata in vigore della norma interpretativa,  per  il  quale  la
tutela dell'affidamento tornerebbe ad assumere rilevanza, e  pertanto
dubita che l'art. 18, comma  12,  del  d.l.  n.  98  del  2011,  come
convertito, - nella parte in cui non prevede, per gli ingegneri e gli
architetti che non possono  iscriversi  alla  Cassa  categoriale  per
esserlo  contemporaneamente  presso  altra   gestione   previdenziale
obbligatoria, e che, pertanto,  sono  obbligati  ad  iscriversi  alla
Gestione separata INPS, l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili
per la violazione di tale obbligo con riguardo al  periodo  anteriore
alla sua entrata in vigore - violi l'art. 3 Cost.,  per  lesione  del
legittimo affidamento  dei  suddetti  professionisti  nella  certezza
delle   situazioni   giuridiche   inerenti   alla   loro    posizione
previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti  giurisprudenziali
anteriori  all'entrata  in   vigore   della   suddetta   disposizione
interpretativa. 
    2.-    Preliminarmente,    va    disattesa     l'eccezione     di
inammissibilita', per difetto di rilevanza della questione, sollevata
dall'INPS. 
    2.1.- In termini piu'  generali  e'  nota  la  giurisprudenza  di
questa Corte secondo cui al fine dell'ammissibilita' delle questioni,
anche nella prospettiva di un piu' diffuso accesso  al  sindacato  di
legittimita'  costituzionale  e  di  una   piu'   efficace   garanzia
dell'esercizio dello scrutinio di conformita'  della  legislazione  a
Costituzione (sentenze n. 160 del 2023, n. 59 del 2021 e  n.  77  del
2018), e' sufficiente che la  norma  censurata  sia  applicabile  nel
giudizio a quo e che la  pronuncia  di  accoglimento  possa  influire
sull'esercizio della funzione giurisdizionale (ex plurimis,  sentenze
n. 164 del 2023, n. 247 e n. 215 del 2021). 
    2.2.- In punto di rilevanza, gli elementi descrittivi  in  merito
al   procedimento   principale   e   le   argomentazioni,   contenute
nell'ordinanza di rimessione, a sostegno  della  non  implausibilita'
del presupposto interpretativo  risultano  sufficienti  a  suffragare
l'applicabilita' ratione temporis della disposizione censurata e, con
esso, il requisito della rilevanza del  dubbio  di  costituzionalita'
(ex plurimis, sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 192 del 2022,  n.
152 e n. 59 del 2021, n. 218 del 2020), in quanto  il  rimettente  ha
dato atto diffusamente  di  dover  decidere  sull'applicazione  delle
sanzioni  per  omessa  iscrizione  relativa   al   2009,   annualita'
antecedente l'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, del  d.l.  n.
98 del 2011, come convertito, rispetto  alla  quale  si  porrebbe  un
problema di tutela dell'affidamento scusabile a fronte del precedente
e contrario orientamento restrittivo dell'obbligo di iscrizione  alla
Gestione separata INPS, sulla cui base i  professionisti  interessati
avevano omesso di versare i dovuti contributi. 
    2.3.-  Il  giudice  a  quo,   in   sintonia   con   la   costante
giurisprudenza di questa Corte,  secondo  cui  il  «tenore  letterale
della disposizione»  assolve  il  giudice  rimettente  dall'onere  di
sperimentare l'interpretazione conforme (da ultimo, sentenze n.  202,
n. 178, n. 104 del 2023, ed ex plurimis, sentenze n. 18 del 2022,  n.
59 e n. 32 del 2021, n. 32 del  2020),  esclude  la  possibilita'  di
addivenire ad una interpretazione costituzionalmente  orientata  alla
luce della chiara formulazione della disposizione censurata nel senso
della mancata previsione di una tutela dell'affidamento per  tutti  i
destinatari dell'obbligo di iscrizione,  nonche'  della  specificita'
della categoria professionale degli avvocati nei cui  confronti  tale
tutela e' stata gia' riconosciuta con la sentenza n. 104 del 2022. 
    2.4.- Da considerare, poi, che il rimettente  era  chiamato,  nel
giudizio principale,  a  fare  applicazione  di  norme  previdenziali
riferite a  singole  categorie  professionali,  la  cui  peculiarita'
richiedeva «un intervento puntuale  sulla  normativa  applicabile  in
considerazione della specificita'  delle  situazioni  coinvolte»  (in
senso analogo, sentenze n. 224 del 2022 e n.  82  del  2017);  ne'  -
secondo la medesima Corte - dall'avvenuta adozione da parte dell'INPS
della circolare n.  107  del  2022  poteva  desumersi,  in  punto  di
sanzioni, una cessazione della materia del  contendere  nel  giudizio
principale, rilevando in senso contrario sia la condotta  processuale
di  integrale  contestazione  del  ricorso  per  cassazione,  assunta
dall'Istituto e non rettificata dopo le sentenze n. 104 e n. 238  del
2022, sia la carenza di efficacia normativa della circolare suddetta,
la quale comunque - come mostra la pendenza del giudizio principale -
non assurge ancora a  livello  di  «costante  prassi  amministrativa»
(sentenza n. 274 del 2006). 
    3.- L'ordinanza di rimessione non presenta ulteriori  profili  di
inammissibilita'. 
    3.1.- Quanto alla non manifesta infondatezza,  il  rimettente  ha
diffusamente motivato sulle ragioni per le quali a  suo  giudizio  la
disposizione censurata sarebbe suscettibile del  proposto  dubbio  di
costituzionalita';  chiara  e'  anche  l'indicazione  del   tipo   di
intervento  richiesto  che  viene  circoscritto   all'esonero   delle
sanzioni a carico  dei  professionisti  destinatari  dell'obbligo  di
iscrizione alla Gestione  separata  INPS,  limitatamente  al  periodo
antecedente l'entrata in  vigore  della  disposizione  interpretativa
censurata. 
    4.-  Venendo  alla  ricostruzione  del  quadro  normativo,  giova
premettere che questa Corte, nella sentenza  n.  104  del  2022,  con
riferimento alla previdenza forense, e, nella  sentenza  n.  238  del
2022, con riguardo al parallelo sistema di previdenza degli ingegneri
ed  architetti,  «ha  gia'  operato  una  ricostruzione  del   quadro
normativo  di  riferimento,  quanto  alla  posizione  della  Gestione
separata INPS  nel  sistema  generale  di  tutela  previdenziale  dei
professionisti (con particolare riferimento ai  rapporti  tra  questa
nuova gestione previdenziale e le casse  professionali  categoriali),
nonche'   quanto   alla   interpretazione   giurisprudenziale   della
disciplina posta dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995,
prima  e  dopo  l'entrata  in  vigore  della   norma   interpretativa
introdotta con l'art. 18, comma 12, del d.l. n.  98  del  2011,  come
convertito». 
    4.1.- Nelle suddette pronunce questa Corte ha anche ritenuto  che
l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,  come  convertito,  sia
una disposizione genuinamente di interpretazione autentica, in quanto
la norma da essa espressa rientrava gia' nell'ambito dei  significati
plausibilmente desumibili  dalla  disposizione  interpretata,  e  che
l'interpretazione  del  plausibile  significato  della  norma   cosi'
interpretata  -  prevalsa  nella  giurisprudenza  di  legittimita'  a
partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 18  dicembre
2017, n. 30344 e n. 30345 - si sia ormai consolidata in una regola di
diritto  vivente  secondo  cui  sono  obbligati  ad  iscriversi  alla
Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono  abitualmente
attivita' di lavoro autonomo il cui  esercizio  non  sia  subordinato
all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma  anche  i  soggetti
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria  per  i  quali  e'
preclusa l'iscrizione alla cassa di  previdenza  categoriale,  a  cui
versano  esclusivamente  un  contributo  integrativo   di   carattere
solidaristico  in  quanto  iscritti  agli  albi,  cui  non  segue  la
costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro  beneficio  (da
ultimo, con specifico riferimento ad architetti e ingegneri, Corte di
cassazione, sezione lavoro, sentenze 4 dicembre  2023,  n.  33850,  3
novembre 2023, n. 30675 e 21 luglio 2023, n. 21962). 
    5.- La disposizione censurata, nell'esegesi  consolidatasi  nella
giurisprudenza di legittimita' e assurta a regola di diritto vivente,
e' stata oggetto di  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale  con
riferimento sia agli avvocati del libero foro sia  agli  ingegneri  e
architetti non iscritti alle rispettive casse di categoria. 
    5.1.- In particolare, con la sentenza  n.  104  del  2022  questa
Corte  ha  dichiarato  non  fondata  la  questione  di   legittimita'
costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,  dell'art.
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art.
18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in  cui  prevedeva
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS  a  carico  degli
avvocati del libero  foro  non  iscritti  alla  Cassa  di  previdenza
forense per mancato raggiungimento  delle  soglie  di  reddito  o  di
volume di affari di cui all'art. 22 della legge n. 576 del  1980.  La
Corte ha rilevato che la norma censurata, risultante dalla  saldatura
tra la disposizione interpretata e la disposizione interpretativa, ha
il  fine  di  realizzare  l'estensione  dell'assicurazione   generale
obbligatoria alle attivita' di lavoro autonomo  rimaste  escluse  dai
regimi pensionistici di categoria gia' precedentemente operanti o che
sarebbero stati  successivamente  istituiti;  essa  ha,  dunque,  una
funzione  di  chiusura  del  sistema  e  trova  il   suo   fondamento
nell'esigenza della "universalizzazione" della tutela  previdenziale,
sia sul piano soggettivo che oggettivo. 
    5.2.-   La   medesima    pronuncia    ha,    pero',    dichiarato
l'illegittimita' costituzionale della  disposizione  censurata  nella
parte in cui non prevede che gli stessi avvocati, tenuti  all'obbligo
di iscrizione  alla  Gestione  separata  INPS,  siano  esonerati  dal
pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle  sanzioni  civili
per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo  anteriore  alla  sua
entrata in vigore. 
    Sul punto, questa Corte ha osservato che la  detta  disposizione,
pur  genuinamente  di  interpretazione   autentica,   ribaltando   la
precedente interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma  26,  della
legge n. 335 del 1995, gia' divenuta diritto vivente, aveva  leso  il
legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni
giuridiche, di talche' i professionisti in regola con  il  versamento
del   contributo   integrativo,   facendo   affidamento   su   quella
interpretazione, avevano maturato la  legittima  convinzione  di  non
doversi iscrivere alla Gestione separata, orientando  in  conseguenza
le loro scelte in ordine alle modalita'  e  ai  limiti  di  esercizio
dell'attivita' professionale e alla decisione se esercitare, o  meno,
la facolta' di iscriversi alla cassa categoriale. 
    5.3.- La successiva sentenza di questa Corte  n.  238  del  2022,
ribadendo le considerazioni  gia'  svolte  in  ordine  al  fondamento
costituzionale dell'istituto (sentenza n.  104  del  2022)  ha,  poi,
dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale  -
sollevate  in  riferimento  agli  artt.  3,  23,  41  e  117   Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  alla
Convenzione europea per i diritti  dell'uomo  nonche'  all'art.  118,
comma quarto, Cost. - dell'art. 2, comma 26, della legge n.  335  del
1995 e dell'art. 18,  comma  12,  del  d.l.  n.  98  del  2011,  come
convertito,  che,  secondo  l'interpretazione  di  diritto   vivente,
prevedono l'obbligo di  iscrizione  alla  Gestione  separata  INPS  a
carico degli architetti e degli ingegneri iscritti ai  relativi  albi
professionali,  i  quali  non  possono  iscriversi  alla  loro  cassa
previdenziale  in  quanto  svolgono  contestualmente  anche  un'altra
attivita' lavorativa, con conseguente iscrizione alla  corrispondente
forma di previdenza obbligatoria; in tale pronuncia questa Corte  non
si e' invece espressa  sul  problema  della  tutela  dell'affidamento
scusabile,  riposto  dai  professionisti  destinatari   della   norma
censurata nell'interpretazione restrittiva della citata disposizione,
evidenziandone la non  rilevanza  nel  giudizio  a  quo,  concernente
unicamente un periodo successivo all'entrata in vigore della norma di
interpretazione autentica. 
    6.- Tanto premesso, la questione oggetto dell'odierno  scrutinio,
limitata al tema delle sanzioni civili per la mancata  iscrizione  di
ingegneri ed architetti alla Gestione separata INPS, relativamente al
periodo precedente l'entrata in vigore della disposizione  censurata,
risulta fondata. 
    6.1.- Secondo il diritto vivente (da ultimo, Corte di cassazione,
sentenze n. 33850;  n.  30675  e  n.  21962  del  2023;  nonche',  ex
plurimis, Corte di cassazione,  sezione  sesta  civile,  sottosezione
lavoro,  ordinanza  23  giugno  2022,  n.  20288)  gli  ingegneri  ed
architetti iscritti ad altre forme di  previdenza  obbligatorie,  che
non possono iscriversi alla  Cassa  di  categoria  (Inarcassa),  alla
quale versano esclusivamente un contributo integrativo  di  carattere
solidaristico  in  quanto  iscritti  agli  albi,  cui  non  segue  la
costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono
tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata INPS, in quanto,
secondo la ratio dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995,
l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione  di
detto obbligo di iscrizione e' quello suscettibile di  costituire  in
capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. 
    6.2.- Con riferimento al sistema di previdenza degli ingegneri ed
architetti, questa Corte ha ritenuto la  legittimita'  costituzionale
del precetto normativo unitario risultante  dalla  saldatura  tra  la
disposizione interpretata, di cui all'art. 2, comma 26,  della  legge
n. 335 del 1995, e la disposizione interpretativa,  di  cui  all'art.
18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito,  nell'esegesi
consolidatasi nella giurisprudenza di legittimita' (sentenza  n.  238
del 2022). 
    6.3.- Quanto, invece,  al  tema  delle  sanzioni  civili  per  la
mancata iscrizione alla  Gestione  separata  INPS,  relativamente  al
periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione
autentica, per tale categoria professionale  sussistono  le  medesime
condizioni che hanno indotto  questa  Corte  a  ritenere  fondata  la
censura di violazione dell'art. 3 Cost nella parte in  cui  la  norma
interpretativa  non   ne   prevedeva   l'esonero,   cio'   a   tutela
dell'affidamento scusabile  riposto  dai  professionisti  interessati
nella possibile  interpretazione  che  li  esentava  dall'obbligo  di
iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi  contributi
(su cui, in tema di previdenza forense, sentenza n. 104 del 2022). 
    6.4.- Ferma la natura genuinamente di  interpretazione  autentica
dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito,  e'
indubbio che la disposizione interpretata (l'art. 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995), per la sua collocazione subito dopo il  comma
25, fosse potenzialmente idonea ad orientare verso un'interpretazione
restrittiva  volta  a  circoscrivere  l'obbligo  di  iscrizione  alla
Gestione separata INPS ai lavoratori autonomi esercenti attivita' per
le quali non fosse prevista l'iscrizione in albi od elenchi. 
    Tanto  trova  conferma  nel  fatto   che   tale   interpretazione
restrittiva   aveva   avuto   l'avallo   della   giurisprudenza    di
legittimita',  formatasi,  prima   dell'entrata   in   vigore   della
disposizione interpretativa, nel  senso  dell'esclusione  dall'ambito
applicativo  della  disposizione  interpretata   dei   professionisti
iscritti negli albi, lasciando l'obbligo di iscrizione alla  Gestione
separata INPS  solo  per  quei  lavoratori  autonomi  che  svolgevano
un'attivita' professionale per la quale non era  prevista  del  tutto
l'iscrizione in albi o in elenchi, e che quindi non hanno alcun  ente
deputato alla relativa tenuta  che  possa  decidere  sulla  forma  di
gestione della tutela previdenziale  (Corte  di  cassazione,  sezione
lavoro, sentenze 19 giugno 2006, n. 14069, 16 febbraio 2007, n.  3622
e 22 maggio 2008, n. 13218). 
    6.5.-  In  ragione  di  tale  avallo,  l'affidamento  in   questa
interpretazione   «assumeva   una   connotazione   piu'    pregnante,
raggiungendo un livello  di  maggiore  significativita',  di  cui  il
legislatore non  poteva  non  tener  conto  nel  momento  in  cui  ha
introdotto la disposizione di  interpretazione  autentica  in  esame»
(sentenza n. 104 del 2022). 
    7.- Prima dell'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, del d.l.
n. 98 del 2011, come convertito, il  comportamento  dell'ingegnere  o
architetto che - pur essendo iscritto al relativo albo professionale,
non poteva iscriversi alla  cassa  previdenziale  di  riferimento  in
quanto,   svolgendo   contestualmente   anche   un'altra    attivita'
lavorativa,  risultava  iscritto   alla   corrispondente   forma   di
previdenza  obbligatoria  -  ometteva  di  iscriversi  alla  Gestione
separata INPS e che sarebbe poi risultato "inadempiente" per  effetto
della disposizione di interpretazione  autentica  censurata,  trovava
dunque  una  scusante  nei  primi  arresti  della  giurisprudenza  di
legittimita' innanzi citati. 
    7.1.- Come gia' affermato per la categoria forense nella sentenza
n. 104 del 2022, «[i]l legislatore, pur fissando  legittimamente,  un
precetto  normativo  che  la  disposizione   interpretata   era   fin
dall'inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto,
in questa particolare fattispecie, di tale gia'  insorto  affidamento
in una diversa interpretazione; cio', peraltro, in  sintonia  con  un
criterio  destinato  ad  affermarsi  nell'ordinamento  previdenziale.
Infatti, in generale l'art. 116, comma 15, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, recante "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)",  ha
prescritto che, fermo restando l'integrale pagamento dei  contributi,
gli  enti  previdenziali  (innanzi  tutto,  l'INPS),  sulla  base  di
apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fissano criteri e modalita' per la riduzione delle  sanzioni
civili, tra l'altro, «nei casi di mancato o  ritardato  pagamento  di
contributi o premi  derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a
contrastanti     ovvero     sopravvenuti     diversi     orientamenti
giurisprudenziali». 
    7.2.-  In  sintesi,  l'affidamento  dell'ingegnere  o  architetto
iscritto ad altra forma di  previdenza  obbligatoria  riposto,  prima
della disposizione di interpretazione autentica, nella certezza delle
situazioni giuridiche  inerenti  alla  sua  posizione  previdenziale,
quali  risultanti  dagli  orientamenti  giurisprudenziali  formatisi,
sulla  delimitazione  dell'ambito  applicativo   della   disposizione
interpretata, anteriormente all'entrata in vigore della  disposizione
interpretativa,  «avrebbe  dovuto  essere  oggetto  di  specifica   e
generalizzata  tutela  ex   lege   per   adeguare   la   disposizione
interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal  principio
di eguaglianza (art. 3, primo  comma,  Cost.).  Nell'esercizio  della
legittima funzione di interpretazione autentica, il  legislatore  era
si' libero di scegliere, tra le plausibili varianti  di  senso  della
disposizione   interpretata,    anche    quella    disattesa    dalla
giurisprudenza di legittimita' dell'epoca; ma  avrebbe  dovuto  farsi
carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato
in costanza di tale giurisprudenza» (sentenza n. 104 del 2022). 
    8.- La questione va pertanto accolta. 
    La reductio ad legitimitatem della  disposizione  censurata  deve
essere operata, anche in riferimento alla categoria degli ingegneri e
degli architetti, mediante l'esonero dalle  sanzioni  civili  per  la
mancata iscrizione  alla  Gestione  separata  INPS  relativamente  al
periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione
autentica,  soddisfacendo  l'esigenza  di   tutela   dell'affidamento
scusabile   con   l'esclusione   della   possibilita'   per    l'ente
previdenziale  di  pretendere  dai  suddetti  professionisti,   oltre
all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione  separata  e
di versare i relativi contributi, anche il pagamento  delle  sanzioni
civili  dovute  per  l'omessa  iscrizione  con  riguardo  al  periodo
intercorrente tra l'entrata in vigore della disposizione interpretata
e quella della disposizione interpretativa. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma  12,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che  gli
ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta  Inarcassa,  per
essere   contemporaneamente   iscritti    presso    altra    gestione
previdenziale obbligatoria, ai  sensi  dell'art.  21  della  legge  3
gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli  ingegneri
e gli architetti), tenuti all'obbligo  di  iscrizione  alla  Gestione
separata costituita  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), sono esonerati dal  pagamento,  in  favore  dell'ente
previdenziale, delle sanzioni  civili  per  l'omessa  iscrizione  con
riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 marzo 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA