AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di deferasirox, «Deferasirox Pharmathen». (24A01872) 
(GU n.89 del 16-4-2024)

 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 99/2024 del 8 aprile 2024 
 
    Procedure europee: 
      DK/H/3112/001-003/DC; 
      DK/H/3112/001-003/IB/001. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
DEFERASIROX PHARMATHEN, le cui caratteristiche sono  riepilogate  nel
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   (RCP),   foglio
illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),  parti   integranti   della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggio e confezioni alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Pharmathen  SA,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in 6 Dervenakion str., 15351 Pallini Attiki, Grecia (GR) 
    Confezioni: 
      «90 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816014 (in base 10) 1JGT0G (in base 32); 
      «90 mg compresse rivestite con film» 90  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816026 (in base 10) 1JGT0U (in base 32); 
      «180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816038 (in base 10) 1JGT16 (in base 32); 
      «180 mg compresse rivestite con film» 90 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816040 (in base 10) 1JGT18 (in base 32); 
      «360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816053 (in base 10) 1JGT1P (in base 32); 
      «360 mg compresse rivestite con film» 90 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816065 (in base 10) 1JGT21 (in base 32); 
      «360 mg compresse rivestite con film» 300 (10X30) compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816077 (in  base  10)  1JGT2F  (in
base 32). 
    Principio attivo: Deferasirox 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Pharmathen International S.A, 
      Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block  No  5,  Rodopi
69300, Grecia; 
      Pharmathen SA, 
      6 Dervenakion str., 15351 Pallini Attiki, Grecia; 
      Pharmadox Healthcare LTD, 
      KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA3000, Malta; 
      G.L. Pharma GmbH, 
      Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni  sopra  indicate  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  classificazione  ai
fini della rimborsabilita'. Apposita  sezione  della  classe  di  cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni sopra indicate, per  tutti  i  dosaggi  per  le
confezioni  fino   a   90   compresse   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNRL -  medicinale
soggetto a prescrizione medica  limitativa  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti: ematologo. 
    Per la confezione sopra indicata, per il dosaggio da 360  mg  per
la  confezione   da   300   compresse   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:   OSP -   medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In  ottemperanza  all'articolo  80,  commi  1  e  3  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo  e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  secondo  cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  di  distribuire  il
materiale educazionale per il medico e il pacchetto  informativo  per
il paziente, i cui contenuti e formati sono soggetti alla  preventiva
approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai  mezzi  di
comunicazione, alle modalita' di distribuzione e  a  qualsiasi  altro
aspetto  inerente  alla  misura  addizionale  prevista.  Qualora   si
riscontri che il titolare abbia  immesso  in  commercio  il  prodotto
medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui  al
precedente comma,  il  presente  provvedimento  autorizzativo  potra'
essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma
3, decreto  ministeriale  30  aprile  2015;  in  aggiunta,  ai  sensi
dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto  legislativo  n.  219/2006,  AIFA
potra'  disporre  il  divieto  di  vendita  e  di  utilizzazione  del
medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso  dal  commercio  o  al
sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. 
    Salvo il caso che il fatto costituisca  reato,  si  applicano  le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi  2  e  6,  e  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo  n.
219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  Comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 30 novembre 2026, come indicata nella notifica di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.