N. 71 SENTENZA 20 marzo - 23 aprile 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Delitto  di  sottrazione  e  trattenimento  di  minore
  all'estero - Regime di procedibilita'  -  Punibilita'  d'ufficio  -
  Omessa previsione della punibilita' a  querela,  a  differenza  del
  reato   di   sottrazione   di   persone   incapaci   -   Denunciata
  ingiustificata disparita' di trattamento e irragionevolezza  -  Non
  fondatezza della questione. 
- Codice penale, art. 574-bis. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.17 del 24-4-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI
  GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella  SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 574-bis del
codice  penale,  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di  Cuneo,   in
composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di M.  P.,
con ordinanza del 20 giugno 2023, iscritta al  n.  106  del  registro
ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2023, la  cui  trattazione  e'
stata fissata per l'adunanza in camera  di  consiglio  del  19  marzo
2024. 
    Visti l'atto di costituzione fuori  termine  di  M.  P.,  nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  20  marzo  2024  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 20 giugno 2023 (reg. ord. n. 106 del  2023)
il Tribunale ordinario di  Cuneo,  in  composizione  monocratica,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  574-bis  del  codice  penale,
nella parte in cui non prevede la punibilita' a querela  del  delitto
di  sottrazione   e   trattenimento   di   minore   all'estero,   per
ingiustificata disparita' di trattamento e irragionevolezza  rispetto
al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all'art. 574  cod.
pen. 
    1.1.- Il tribunale rimettente riferisce di  dover  procedere  nei
confronti di una cittadina  della  Repubblica  Ceca,  che  era  stata
citata a giudizio dal pubblico ministero in  data  24  febbraio  2021
poiche', dall'inizio del mese di settembre 2019  al  mese  di  maggio
2021, aveva trattenuto all'estero, nel proprio Stato  di  origine,  i
figli minori contro la  volonta'  del  padre  esercente  con  lei  la
responsabilita' genitoriale sui minori. 
    Quest'ultimo   aveva   voluto   rimettere   la   denuncia-querela
presentata contro la madre dei propri figli  su  invito  del  giudice
ceco (Corte d'appello di Brno)  che,  nel  disporre  il  rientro  dei
minori in Italia, aveva posto come condizione che il  padre  compisse
tutti gli atti necessari ad evitare  un  inasprimento  ulteriore  dei
rapporti tra  i  genitori  e  a  favorire  il  recupero  dell'armonia
familiare. 
    2.- Il giudice a quo rileva pero' l'inutilita' di  tale  volonta'
di rimessione poiche' il reato di cui all'art. 574-bis cod.  pen.  e'
perseguibile d'ufficio; la fattispecie  criminosa  e'  stata  infatti
introdotta dall'art. 3, comma 29, lettera b), della legge  15  luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),  che  ha
inasprito il trattamento sanzionatorio  rispetto  al  reato  base  di
sottrazione di persone incapaci di cui all'art. 574 cod. pen. 
    Secondo il  rimettente  tale  inasprimento  sarebbe  giustificato
dalla maggiore gravita' della condotta realizzata all'estero, per  la
difficolta' di  «"recuperare"»  il  minore,  mentre  non  vi  sarebbe
ragionevole giustificazione del differente regime di perseguibilita',
che si tradurrebbe in una ingiustificata  disparita'  di  trattamento
poiche' entrambi i reati  di  sottrazione  di  minore,  in  Italia  o
all'estero, sono volti a tutelare lo stesso  bene  giuridico,  ovvero
l'effettivo esercizio della responsabilita' genitoriale. 
    3.-  Inoltre,   la   possibilita'   di   rimettere   la   querela
faciliterebbe il recupero dell'armonia familiare che non solo  rileva
nella specie, avendo ad esso fatto  specifico  riferimento  la  Corte
d'appello di Brno che ha consentito di riportare i minori in  Italia,
ma e' un interesse essenziale di cui anche  questa  Corte  ha  tenuto
conto quando,  con  la  sentenza  n.  102  del  2020,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma,  cod.
pen. «nella parte in cui prevede che la condanna  pronunciata  contro
il genitore per il delitto di sottrazione e  mantenimento  di  minore
all'estero  ai  danni  del  figlio  minore  comporta  la  sospensione
dell'esercizio  della  responsabilita'   genitoriale,   anziche'   la
possibilita' per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio
della responsabilita' genitoriale». 
    4.- In punto di rilevanza il rimettente osserva che, poiche'  nel
corso del dibattimento si e' dimostrato che l'imputata ha  trattenuto
i figli minori all'estero contro  la  volonta'  del  loro  padre,  il
pubblico ministero ha contestato il  delitto  per  cui  nel  giudizio
dovra'  farsi  applicazione  dell'art.  574-bis  cod.   pen.,   senza
possibilita' di  pronunciare  una  sentenza  di  proscioglimento  per
intervenuta remissione di querela. 
    5.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, eccependo  la  non  fondatezza  della  questione  prospettata;
invero, dopo un breve excursus normativo sulla legge n. 94 del  2009,
che ha introdotto diverse norme volte  a  rafforzare  la  tutela  dei
minori, tra  cui  il  reato  di  sottrazione  di  minore  all'estero,
l'Avvocatura generale pone in luce l'evoluzione giuridica  e  sociale
subita dal bene giuridico che viene in rilievo. 
    5.1.- In origine, infatti, le fattispecie di sottrazione previste
dall'art. 574 cod. pen. (sottrazione di persone incapaci) e dall'art.
573 cod. pen. (sottrazione consensuale di minorenni)  erano  volte  a
tutelare l'unita' familiare e l'interesse dei genitori a mantenere il
controllo sui figli minori. 
    5.2.- Tuttavia, con l'evoluzione della  coscienza  sociale,  gia'
questa Corte ha riconosciuto che l'art. 574 cod. pen. non tutela solo
il diritto di chi esercita il potere-dovere  di  genitore,  ma  anche
l'interesse del minore a vivere  nel  luogo  di  residenza  abituale,
secondo le determinazioni e indicazioni del  genitore  stesso,  e  ha
individuato, quale oggetto di tutela  del  reato  di  sottrazione  di
minore, la  responsabilita'  genitoriale  esercitata  nel  preminente
interesse del minore stesso. 
    5.3.- In questo contesto si sarebbe inserito il nuovo delitto  di
cui all'art. 574-bis cod. pen. che, nel sanzionare  piu'  severamente
le condotte di sottrazione del minorenne che viene portato all'estero
mediante la previsione di una fattispecie  autonoma  perseguibile  di
ufficio e per cui e' prevista una pena piu' grave,  avrebbe  permesso
di superare gli elementi di  debolezza  della  disciplina  previgente
ovvero i limiti derivanti dalla perseguibilita'  a  querela  e  dalla
mancanza dei presupposti per procedere all'arresto in flagranza e per
adottare misure cautelari. 
    5.4.- In ogni caso, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ritiene la questione non fondata per due ordini di motivi;  in  primo
luogo poiche' la sottrazione di minore in Italia e quella  all'estero
non sarebbero comparabili, essendo quest'ultima condotta  piu'  grave
di quella posta in essere sul territorio  dello  Stato,  sia  per  la
difficolta' di recuperare il minore stesso, sia perche'  quest'ultimo
viene privato della possibilita' di vivere  nel  contesto  ambientale
che gli e' proprio e dove piu'  facilmente  puo'  realizzare  la  sua
personalita'. 
    5.5.-    Inoltre,    rileverebbe    la    considerazione    della
discrezionalita'  del  legislatore  nel  determinare  il  regime   di
procedibilita'   dei   reati   che,   per   costante   giurisprudenza
costituzionale,  sarebbe  sindacabile  solo  in  caso  di   manifesta
irragionevolezza che nella specie non  ricorre,  stante  la  maggiore
gravita' del reato di cui all'art. 574-bis  cod.  pen.,  e  a  fronte
dell'interpretazione evolutiva dell'interesse tutelato, che  vede  il
diritto del minore al  centro  della  valutazione  e  suggerisce  una
«"pubblicizzazione"»   di   tale   interesse    coerente    con    la
perseguibilita' d'ufficio. 
    5.6.- L'imputata nel giudizio a quo si e' costituita tardivamente
e la trattazione della causa e' stata fissata in camera di consiglio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il  Tribunale  di  Cuneo,  in  composizione  monocratica,  ha
sollevato questione di legittimita'  costituzionale  del  delitto  di
sottrazione e trattenimento di  minore  all'estero  di  cui  all'art.
574-bis cod. pen., nella parte  in  cui  prevede  che  il  reato  sia
perseguibile d'ufficio anziche' a querela. 
    1.1.- Il giudice riferisce che  nel  giudizio  a  quo  l'imputata
aveva trattenuto nella Repubblica  Ceca  i  figli  minori  contro  la
volonta' del padre e la Corte d'appello  di  Brno,  nel  disporne  il
rientro in Italia, aveva raccomandato  che  il  padre  facesse  tutto
quanto fosse necessario per il recupero dell'armonia familiare. 
    1.2.- Secondo il  rimettente  la  perseguibilita'  d'ufficio  del
reato previsto dall'art. 574-bis cod. pen. si porrebbe  in  contrasto
con l'art. 3 Cost. per ingiustificata  disparita'  di  trattamento  e
irragionevolezza rispetto al diverso reato di sottrazione di  persone
incapaci di cui all'art. 574 cod. pen.,  poiche'  entrambi  mirano  a
tutelare lo stesso bene giuridico, l'esercizio della  responsabilita'
genitoriale, e la maggiore gravita' della condotta  di  conduzione  o
trattenimento all'estero del minore sarebbe  gia'  compensata  da  un
aggravamento  del   trattamento   sanzionatorio   previsto   per   la
sottrazione di incapace nel territorio nazionale. 
    Pertanto, il diverso  regime  di  procedibilita'  non  troverebbe
ragionevole  giustificazione  e,  anzi,  renderebbe  impossibile   il
recupero dell'armonia familiare tramite la possibilita' offerta dalla
rimessione della querela. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    3.- L'art. 574-bis e' stato introdotto nel  codice  penale  dalla
legge n. 94 del 2009 e  si  inscrive  in  un  piu'  ampio  quadro  di
risposte  sanzionatorie  che  il  legislatore  ha  inteso  dare  alle
condotte  criminose  che  coinvolgono  i  minori,  tra  cui  figurano
l'introduzione del delitto di accattonaggio con impiego di  minori  e
le aggravanti del sequestro di persona a danno del minore o  a  danno
del minore condotto o trattenuto all'estero. 
    4.- Il  reato  di  sottrazione  di  minore  all'estero  e'  stato
inserito tra i reati contro l'assistenza familiare, ove e'  collocato
anche il reato di sottrazione di persona incapace di cui all'art. 574
cod.  pen.,  con  cui  condivide  la  tipizzazione  della   condotta,
consistente  nel  sottrarre  un  minore  al  genitore  esercente   la
responsabilita'  genitoriale  o  ritenerlo  contro  la  volonta'   di
quest'ultimo. 
    4.1.- Elemento specializzante della nuova  fattispecie  criminosa
e' il fatto che la conduzione o il trattenimento  vengono  realizzati
all'estero, lontano dal luogo di  residenza  o  dimora  abituale  del
minore; e per questo il legislatore ha previsto una pena piu'  severa
che va da uno a quattro anni di  reclusione,  mentre  la  fattispecie
prevista dall'art. 574 cod. pen. prevede la pena della reclusione  da
uno a tre anni. 
    5.- Dalla descrizione delle condotte e dalla stessa  collocazione
dei reati, che - come si e' detto - sono stati inseriti tra i delitti
contro l'assistenza familiare, si evince  che  il  bene  protetto  e'
l'interesse familiare connesso  all'esercizio  della  responsabilita'
genitoriale,   che    ha    subito    un'evoluzione    normativa    e
giurisprudenziale a partire dalla riforma del diritto di famiglia  di
cui alla legge 19  maggio  1975,  n.  151  (Riforma  del  diritto  di
famiglia). 
    6.- In particolare, tale riforma ha attribuito  detta  «potesta'»
ad entrambi i genitori (art. 316 del codice civile),  cosi'  attuando
la previsione costituzionale di uguaglianza morale  e  giuridica  dei
coniugi, e, all'art. 147 cod. civ., ha  stabilito  che  l'obbligo  di
mantenere, istruire ed educare la prole deve essere adempiuto tenendo
conto delle capacita', delle inclinazioni  e  delle  aspirazioni  dei
figli. 
    6.1.- La legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in  materia
di riconoscimento dei figli naturali)  ha  aggiunto,  con  l'art.  1,
comma 8, l'art. 315-bis cod.  civ.  che  stabilisce  il  diritto  del
figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito  moralmente
dai genitori, secondo le sue capacita' e inclinazioni, e  cio'  anche
in attuazione degli artt. 2 e 30 Cost. 
    6.2.- Rafforza questa concezione una successiva tappa  normativa,
costituita dall'art. 39 del decreto legislativo 28 dicembre 2013,  n.
154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che, nel
modificare l'art.  316  cod.  civ.,  ha  sostituito  alla  «potesta'»
genitoriale  la  «responsabilita'»  genitoriale  sui  figli,  facendo
riferimento ad un concetto che non coincide piu' con  l'esercizio  di
un  potere,  di  cui  il  minore  costituiva  l'oggetto,  ma  rimanda
all'assunzione di un ruolo che il genitore svolge  nell'interesse  di
un altro (il minore) e per il quale e' chiamato a rispondere. 
    L'art. 55 del citato d.lgs. n. 154 del 2013 ha aggiunto, inoltre,
l'art. 337-ter  cod.  civ.  che  prevede  che  entrambi  i  genitori,
ancorche'   separati,   restano   titolari   della    responsabilita'
genitoriale, cosi' ulteriormente valorizzando l'interesse del  figlio
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con
la madre  e  a  ricevere  da  loro  cura,  educazione,  istruzione  e
assistenza morale. 
    7.- La tutela del minore e' oggetto di attenzione anche a livello
internazionale e, infatti, la Convenzione sui diritti del  fanciullo,
firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e  resa  esecutiva
con legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce espressamente  il  diritto
del fanciullo ad essere allevato  dai  propri  genitori  in  modo  da
assicurarne lo sviluppo nel pieno rispetto delle  sue  capacita';  la
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata
a Strasburgo il 25 gennaio 1996,  ratificata  e  resa  esecutiva  con
legge 20  marzo  2003,  n.  77,  mira  a  promuovere,  nell'interesse
superiore dei fanciulli, i loro diritti (art. 1) e stabilisce che  le
decisioni dell'autorita' giudiziaria, nelle procedure che interessano
i minori, devono essere guidate  dagli  interessi  di  questi  ultimi
(art. 6). 
    8.- Anche la giurisprudenza di questa Corte ha  riconosciuto  che
la  responsabilita'  genitoriale  va  esercitata  nell'interesse  dei
minori e, infatti, le sentenze n. 7 del 2013 e n. 31 del  2012  hanno
dichiarato la illegittimita'  costituzionale  dell'automatismo  della
pena   accessoria   della   perdita   della   potesta'    genitoriale
eliminandolo, proprio in considerazione della necessita' di  valutare
in concreto, caso per  caso,  quale  sia  l'effettivo  interesse  del
minore. 
    Nello stesso senso, la sentenza  n.  102  del  2020  ha  caducato
l'automatismo della  sospensione  della  responsabilita'  genitoriale
proprio nel caso di condanna del genitore per il reato di sottrazione
di minore all'estero di cui all'art. 574-bis cod. pen. 
    Tale pronuncia fa espresso richiamo alla  relazione  illustrativa
al  d.lgs.  n.  154  del  2013  e  alla  nozione  di  responsabilita'
genitoriale da essa introdotta, che  e'  concetto  piu'  ampio  della
precedente potesta', consistendo,  ora,  in  un  insieme  di  doveri,
obblighi e diritti gravanti sul genitore. In tal modo si conferma  il
passaggio dalla nozione di  potesta'  attribuita  nell'interesse  del
padre,  all'epoca  unico  custode  dell'unita'  familiare,  a  quella
attuale di responsabilita' genitoriale,  funzionale  alla  protezione
dell'interesse del minore. 
    9.- Il ricordato mutamento della  disciplina  denota  il  rilievo
pubblicistico dell'interesse protetto dai reati di  sottrazione,  che
non e' piu' correlato al mantenimento delle prerogative  genitoriali,
ma al rilevante allarme sociale determinato anche  dalla  difficolta'
di ritrovare il minore all'estero e di ricondurlo in Italia. 
    9.1.- Inoltre, la condotta realizzata all'estero e'  ben  diversa
da quella di cui all'art. 574 cod. pen e,  quindi,  non  e'  ad  essa
comparabile, poiche' incide non solo sull'interesse del minore a  non
crescere lontano da uno dei genitori  o  da  entrambi,  ma  anche  su
quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto. 
    Pertanto, la discrezionalita' del legislatore  nel  prevedere  un
diverso  regime  di  perseguibilita'  dei  due  reati  non  e'  stata
esercitata in maniera irragionevole. 
    10.- In riferimento  al  ripristino  dell'armonia  familiare  con
l'altro genitore,  che  sarebbe  consentito  dalla  remissione  della
querela, va considerata la deterrenza costituita dalla procedibilita'
d'ufficio,  anche  in  considerazione  di  possibili  condizionamenti
psicologici che potrebbe subire il  genitore  denunciante  in  ordine
alla rimessione della querela ove la norma lo consentisse. 
    10.1.- Va  comunque  considerato  che  la  pena  minima  prevista
dall'art. 574-bis cod. pen. e' sotto il limite della possibilita'  di
fruire della sospensione condizionale della pena,  fatto  questo  che
consente al giudice di calibrare la pena  anche  in  ragione  di  una
ricomposizione familiare. 
    10.2.- Infine, va ricordato che per il ricomponimento dell'unita'
familiare, ben puo' farsi  ricorso  allo  specifico  strumento  della
giustizia  riparativa,  introdotta   nell'ordinamento   dal   decreto
legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150  (Attuazione  della  legge  27
settembre 2021, n. 134, recante delega al  Governo  per  l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia  riparativa  e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti  giudiziari),
che, attraverso specifici programmi che coinvolgono  la  vittima  del
reato, la persona indicata come autore dell'offesa e  altri  soggetti
appartenenti alla comunita', consente di  responsabilizzare  l'autore
dell'offesa e recuperare le relazioni interpersonali danneggiate  dal
reato. 
    11.- Pertanto, le suesposte ragioni giustificano  la  scelta  del
legislatore di  differenziare  il  regime  di  perseguibilita'  delle
fattispecie di sottrazione di cui agli artt. 574 e 574-bis cod.  pen.
e determinano la non fondatezza della questione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art.  574-bis  del  codice  penale,  sollevata,  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di  Cuneo,  in
composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA