LEGGE 18 marzo 1988, n. 111
Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale.(GU n.84 del 11-4-1988 )
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 415): Presentato dal Ministro dei trasporti (MANNINO) il 7 settembre 1987. Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 22 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 9a, 10a e 12a e giunta CEE. Esaminato dalla 8a commissione il 30 settembre, il 1 e 22 ottobre e il 26 novembre 1987. Relazione scritta unica con d.d.l. S. 310 e S. 312 annunciata il 15 dicembre 1987 (sen. PICANO), relatore. Esaminato ed approvato in aula il 17 dicembre 1987. Camera dei deputati (atto n. 2113): Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 20 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, III, V, X e XII. Esaminato dalla IX commissione il 9 febbraio 1988. Trasferita in sede legislativa il 1 marzo 1988. Esaminato dalla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 2, 8 e 9 marzo 1988. Approvato il 10 marzo 1988. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: L'art. 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 62/1974, poi modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: "Art. 79 (Requisiti per guidare veicoli e condurre animali). - Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie; b) anni quattordici per guidare ciclomotori; c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'art. 69 e che non superino la velocita' di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente; d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici; e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali; f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile; g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno. Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali; b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneita' psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quindicimila a lire cinquantamila. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera g), e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire quindicimila a lire cinquantamila. Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo art. 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quindicimila a lire cinquantamila se trattasi di veicoli, e con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila se trattasi di animali. Coloro che guidano veicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire diecimila a lire cinquantamila". La misura minima e massima della sanzione pecuniaria e' stata raddoppiata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. Il settimo comma dell'art. 79 soprariportato, abrogato dalla legge qui pubblicata, comminava una sanzione amministrativa al minore di anni 21 che guidasse motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc.