LEGGE 22 marzo 2001, n. 103

Partecipazione  italiana al quinto aumento di capitale della Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa.
(GU n.81 del 6-4-2001 )
    
                                  LAVORI PREPARATORI
                    Senato della Repubblica (atto n. 4927):
              Presentato  dal  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e
          della programmazione economica (Visco) il 19 dicembre 2000.
              Assegnato   alla   3a   commissione   (Affari   esteri,
          emigrazione),  in  sede deliberante, il 16 gennaio 2001 con
          pareri  delle  commissioni  1a,  5a e Giunta per gli affari
          delle Comunita' europee.
              Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, il
          31 gennaio 2001 e 8 febbraio 2001.
              Nuovamente  assegnato  alla  3a  commissione,  in  sede
          referente,  l'8  febbraio 2001 con pareri delle commissioni
          1a, 5a e Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
              Esaminato  dalla 3a commissione, in sede referente, l'8
          febbraio 2001.
              Relazione  scritta annunciata il 13 febbraio 2001 (atto
          n. 4927/A - relatore Porcari).
              Nuovamente  assegnato  alla  3a  commissione,  in  sede
          deliberante,  il  14  febbraio  2001  con  il  parere delle
          commissioni  1a, 5a e Giunta per gli affari delle Comunita'
          europee.
              Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, ed
          approvato il 22 febbraio 2001.
                      Camera dei deputati (atto n. 7639):
              Assegnato   alla   III  commissione  (Affari  esteri  e
          comunitari),  in  sede  legislativa,  il  1  marzo 2001 con
          pareri delle commissioni I e V.
              Esaminato  dalla  III commissione, in sede legislativa,
          il 6 marzo 2001 ed approvato il 7 marzo 2001.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.