LEGGE 18 febbraio 1997, n. 24
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996.(GU n.41 del 19-2-1997 )
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2933): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 21 dicembre 1996. Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 21 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, VI e XIV. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 7 gennaio 1997. Esaminato dalla V commissione il 14, 15 e 16 gennaio 1997. Esaminato in aula il 20 gennaio 1997 e approvato il 29 gennaio 1997. Senato della Repubblica (atto n. 2064): Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 31 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1a, 6a e della giunta per gli affari delle Comunita' europee. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 5 febbraio 1997. Esaminato dalla 5a commissione il 5 e 11 febbraio 1997. Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1997. _____________ AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.