LEGGE 20 ottobre 1999, n. 380

  Delega  al   Governo  per   l'istituzione  del   servizio  militare
volontario femminile.
(GU n.255 del 29-10-1999 )
    
                                  LAVORI PREPARATORI
           Camera dei deputati (atto n. 2970):
             Presentato dall' on. Spini ed altri il 15 gennaio 1997.
            Assegnato   alla   IV   commissione   (Difesa),  in  sede
          referente, il 29 gennaio 1997, con pareri delle commissioni
          I, V, VI, IX e XI.
            Esaminato  dalla  IV  commissione  il 12, 13, 19 febbraio
          1997; il 22, 27 maggio 1997; il 25 giugno 1997.
            Relazione  scritta  annunciata il 26 giugno 1997 (atto n.
          2970/ A - relatore on. Albanese ).
            Esaminato  in  aula  il 24 luglio 1998 ed approvato il 30
          luglio 1998.
           Senato della Repubblica (atto n. 3495):
            Assegnato alla 4 commissione (Difesa), in sede referente,
          il  16 settembre 1998, con pareri delle commissioni 1 , 5 ,
          6 e 8 .
            Esaminato  dalla 4 commissione il 27 gennaio 1999; il 17,
          30 marzo 1999; il 21 aprile 1999; il 2 giugno 1999.
            Relazione  scritta  annunciata  il 9 luglio 1999 (atto n.
          3495/ A - relatore sen. Forcieri ).
            Esaminato  in  aula  il  15 luglio 1999 ed approvato, con
          modificazioni, il 21 luglio 1999.
           Camera dei deputati (atto n. 2970/ B):
            Assegnato   alla   IV   commissione   (Difesa),  in  sede
          referente,  il 23 luglio 1999, con pareri delle commissioni
          I, V, VI, IX e XI.
            Esaminato  dalla IV commissione il 27, 28 luglio 1999; il
          14 settembre 1999.
            Relazione  scritta  annunciata il 14 settembre 1999 (atto
          n. 2970/ C - relatore on. Albanese ).
            Esaminato in aula il 27 settembre 1999 ed approvato il 29
          settembre 1999.
                                    N O T E
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          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.