LEGGE 30 maggio 2003, n. 119

Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo
2003,  n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione
del  prelievo  supplementare  nel  settore  del  latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
(GU n.124 del 30-5-2003 )
    
                                  LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 3841):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi),  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali (Alemanno), dal Ministro senza portafoglio per le
          politiche   comunitarie   (Buttiglione)   e   dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 31 marzo 2003.
              Assegnato  alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
          referente, il 31 marzo 2003 con pareri delle commissioni I,
          II,  V,  XIV  e  Commissione  parlamentare per le questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  XIII commissione l'8, 9, 14, 15, 16 e
          29 aprile 2003.
              Esaminato  in  aula il 5, 6, 7, 14, 15 e 20 maggio 2003
          ed approvato il 21 maggio 2003.
          Senato della Repubblica (atto n. 2278):
              Assegnato  alla  9ª  commissione (Agricoltura), in sede
          referente,  il  22 maggio 2003 con pareri delle commissioni
          1ª,  2ª,  5ª,  12ª,  della  Giunta  per  gli  affari  delle
          Comunita'  europee  e della Commissione parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 27 maggio 2003.
              Esaminato dalla 9ª commissione il 27 e 28 maggio 2003.
              Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2003.
          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          75 del 31 marzo 2003.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato dalle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 42.