LEGGE 1 agosto 2003, n. 207
Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.(GU n.182 del 7-8-2003 )
LAVORI PREPARATORI Camera dei Deputati (atto n. 3323): Presentato dall'on. Pisapia ed altri il 29 ottobre 2002. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 novembre 2002 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione il 20 novembre 2002, 3, 10, 11, 12, 17, 18 e 22 dicembre 2002. Esaminato in aula il 16, 21 e 22 gennaio 2003 e approvato in un Testo unificato con l'atto n. 3386 (Fanfani ed altri) il 4 febbraio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1986): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, in data 6 febbraio 2003 con pareri della 1ª, 3ª, 11ª, 12ª e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori. Esaminato dalla 2ª commissione il 5, 12, 18, 27 marzo 2003 e 1° aprile 2003. Esaminato in aula il 7, 8, 15 maggio 2003, 11, 19, 24 giugno 2003 e approvato con modificazioni il 25 giugno 2003. Camera dei Deputati (atto n. 3323-3386-B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, in data 30 giugno 2003, con il parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 1°, 2 e 3 luglio 2003. Esaminato in aula il 7, 9 luglio 2003 e approvato, con modificazioni, il 10 luglio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1986-B): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, in data 11 luglio 2003, con pareri della 1ª commissione e Commissione speciale in materia di infanzia e minori. Esaminato dalla 2ª commissione il 17, 21, 24, 28 e 30 luglio 2003. Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 2003. Camera dei Deputati (atto n. 3323-3383-D): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 1° agosto 2003 con il parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione e approvato il 1° agosto 2003.