MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2003 

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati. (GU Serie Generale n.255 del 03-11-2003)

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