TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

(GU Parte Seconda n.94 del 14-8-2018)

 
Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.  e
              legge n. 346/76, art. 3 R.G. n. 1865/2017 
 

  Si rende noto che la signora Tambasco Antonia, nata a  Vallo  della
Lucania (SA) il 28 agosto 1977 e residente in  Montano  Altilia  (SA)
alla via Malandrini n. 54  (CF:  TMBNTN77M68L628Y),  rappresentata  e
difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli  avv.ti  Maria  D'Anna,
(CF:   DNNMRA78M53C129K)   e   Maria   Antonietta   Tartaglia,   (CF:
TRTMNT81C44L628Z), ed elettivamente domiciliati presso lo  studio  di
quest'ultima in Camerota (Sa), alla Via S. Domenico,  n.  66,  avendo
posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente
e senza opposizione da piu' di quindici anni la  seguente  proprieta'
rurale: immobile censito nel catasto terreni del  Comune  di  Montano
Antilia (Sa), in Loc. Accettola, identificato al foglio 2, particella
n. 268 (ex 125), classe 4 cast. frutto, superficie are 8,26;  reddito
dominicale  euro  0,21;  reddito   agrario   euro   0,51,   intestato
catastalmente a  Cito  Antonietta,  fu  Giuseppe;  Cito  Antonio,  fu
Giuseppe; Cito Giuseppina, fu Giuseppe; Cito  Michele,  fu  Giuseppe;
Cito Teresa, fu Giuseppe; Risi Rosina,  di  Antonio  nata  a  Montano
Antilia (Sa), il 03.06.1889 e che da ricerche  effettuate  presso  il
Comune  di  Montano  Antilia,  onde  poter   acquisire   informazioni
anagrafiche eredi nulla e'  emerso,  sussistendo  tutti  i  requisiti
richiesti, ha  proposto  ricorso  per  usucapione  speciale  ex  art.
1159-bis del codice civile e legge n. 346/76, art. 3. 
  Il Giudice del Tribunale di Vallo della  Lucania,  Sezione  civile,
dott.ssa Francesca  Sicilia,  letto  il  ricorso,  ha  disposto,  con
decreto dell'08 febbraio 2018, che la  richiesta  di  usucapione  sia
resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto  per  novanta
giorni all'Albo del Comune in cui e' situato il fondo  per  il  quale
viene chiesto il riconoscimento del diritto di  proprieta',  all'Albo
del Tribunale, nonche' mediante pubblicazione per  estratto  per  una
sola volta, nei termini di  legge,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ed ha indicato il termine di novanta  giorni  per
l'opposizione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della  citata  legge  n.
346 del 1976, decorrente dalla scadenza  del  termine  di  affissione
ovvero dalla data di notificazione del  ricorso  e  del  decreto.  Il
Giudice ha disposto altresi' che il ricorso e il  menzionato  decreto
vengano notificati a coloro che  nei  registri  immobiliari  figurino
come titolari dei diritti reali sull'immobile ed a  coloro  che,  nel
ventennio  antecedente  alla  presentazione  della  stessa,   abbiano
trascritto contro l'istante i suoi  danti  causa  domanda  giudiziale
diretta  a  rivendicare  la  proprieta'  o  altri  diritti  reali  di
godimento sui fondi medesimi. 

                         avv. Luca De Marchi 

 
TX18ABM8660
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