Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e legge n. 346/76, art. 3 R.G. n. 1865/2017 Si rende noto che la signora Tambasco Antonia, nata a Vallo della Lucania (SA) il 28 agosto 1977 e residente in Montano Altilia (SA) alla via Malandrini n. 54 (CF: TMBNTN77M68L628Y), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria D'Anna, (CF: DNNMRA78M53C129K) e Maria Antonietta Tartaglia, (CF: TRTMNT81C44L628Z), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Camerota (Sa), alla Via S. Domenico, n. 66, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza opposizione da piu' di quindici anni la seguente proprieta' rurale: immobile censito nel catasto terreni del Comune di Montano Antilia (Sa), in Loc. Accettola, identificato al foglio 2, particella n. 268 (ex 125), classe 4 cast. frutto, superficie are 8,26; reddito dominicale euro 0,21; reddito agrario euro 0,51, intestato catastalmente a Cito Antonietta, fu Giuseppe; Cito Antonio, fu Giuseppe; Cito Giuseppina, fu Giuseppe; Cito Michele, fu Giuseppe; Cito Teresa, fu Giuseppe; Risi Rosina, di Antonio nata a Montano Antilia (Sa), il 03.06.1889 e che da ricerche effettuate presso il Comune di Montano Antilia, onde poter acquisire informazioni anagrafiche eredi nulla e' emerso, sussistendo tutti i requisiti richiesti, ha proposto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159-bis del codice civile e legge n. 346/76, art. 3. Il Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione civile, dott.ssa Francesca Sicilia, letto il ricorso, ha disposto, con decreto dell'08 febbraio 2018, che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto per novanta giorni all'Albo del Comune in cui e' situato il fondo per il quale viene chiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', all'Albo del Tribunale, nonche' mediante pubblicazione per estratto per una sola volta, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 346 del 1976, decorrente dalla scadenza del termine di affissione ovvero dalla data di notificazione del ricorso e del decreto. Il Giudice ha disposto altresi' che il ricorso e il menzionato decreto vengano notificati a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari dei diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. avv. Luca De Marchi TX18ABM8660