MINISTERO DELL'INTERNO
Prefettura di Macerata


Fasc. 1973/2020/Gab.

(GU Parte Seconda n.63 del 28-5-2020)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Macerata, 
  Vista la lettera n. 0587403/20 del 7 maggio 2020, con la  quale  la
direzione della sede di Ancona della Banca d'Italia,  a  seguito  del
mancato regolare funzionamento della  Banca  Credit  Agricole  Italia
S.p.A. filiale di Civitanova Marche (MC) - Via Santa Chiara n. 2, dal
18 marzo al 30 aprile uu.ss., ha chiesto l'emanazione del decreto  di
proroga  dei  termini  legali  e  convenzionali  scaduti  nei  giorni
suddetti o scadenti nei cinque giorni successivi, anche  se  relativi
ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  su  altre  piazze  a  favore
dell'istituto di credito in questione; 
  Considerato che in relazione alla chiusura al pubblico  dei  locali
della dipendenza attuata per ridurre il rischio contagio da Covid-19,
e' stato  compromesso  il  regolare  funzionamento  dell'istituto  in
parola; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 recante «Proroga
termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende
di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo che dispone  «Qualora
le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcuna  delle  loro
dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali,  i
termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche'  relativi  ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni a favore delle aziende di credito  e  degli  istituti  di  cui
sopra, a decorrere dal giorno della  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico»; 
  Visto in particolare l'art.  2  del  suddetto  decreto  legislativo
secondo il quale «La eccezionalita'  dell'evento  ed  il  periodo  di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze
di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni  provincia  con
decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale  della  Banca
d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi  nel
Foglio annunzi legali della provincia»; 
  Ritenuto il fatto sopra descritto ascrivibile alla  fattispecie  di
cui al predetto art. 2; 
 
                              Decreta: 
 
  e' riconosciuto evento eccezionale agli effetti di cui  all'art.  1
del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.   1,   il   mancato
funzionamento, per i motivi in  premessa  citati,  della  filiale  di
Civitanova Marche della Banca Credit Agricole Italia  S.p.A.  per  le
intere giornate dal 18 marzo al 30 aprile 2020; 
  Il presente decreto, del quale sara' data informazione alla sede di
Ancona della Banca d'Italia, ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,
sara' pubblicato ai sensi dell'art.  31,  comma  3,  della  legge  n.
340/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura
dell'istituto di credito  interessato,  dovra'  essere  affisso,  per
estratto, negli uffici dello stesso e nella filiale interessata. 

                             Il prefetto 
                                Rolli 

 
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