Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della Regione Siciliana -
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Mancata
fusione tra IPAB nei casi previsti - Automatica estinzione, con
devoluzione al Comune territorialmente competente del patrimonio e
assorbimento del relativo personale - Violazione dei principi di
autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra
risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio e di buon andamento
della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale in
parte qua - Obbligo per il legislatore regionale di provvedere alla
complessiva risoluzione del problema delle IPAB in dissesto.
- Legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22, art. 34,
secondo comma.
- Costituzione, artt. 97, secondo e quarto comma, 117, secondo comma,
lettera e), e 119, primo, secondo, quarto e quinto comma; statuto
della Regione Siciliana, art. 15, secondo comma.
(T-200135)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 8-7-2020)
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