N. 10 SENTENZA 14 - 23 gennaio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Identificazione in base alla sola ordinanza di rimessione - Impossibilita' di esaminare gli autonomi vizi eccepiti dalle parti in relazione a parametri non evocati dal rimettente. Ambiente - Rifiuti - Regione Puglia - Smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli impianti appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Eccezione di inammissibilita' per mancata valutazione della conformita' della disposizione censurata alla normativa comunitaria in materia - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. s), e terzo, e 120. Ambiente - Rifiuti - Regione Puglia - Smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli impianti appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Eccezioni di inammissibilita' per difetto di rilevanza e per omessa sperimentazione della possibilita' di un'interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. s), e terzo, e 120. Ambiente - Rifiuti - Regione Puglia - Smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli impianti piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Eccezione di inammissibilita' per non corretta specificazione dell'oggetto del giudizio - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. s), e terzo, e 120. Ambiente - Rifiuti - Regione Puglia - Smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli impianti appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Violazione del principio di libera circolazione delle persone e delle cose fra Regioni nonche' della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» e dell'«ecosistema» - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura - Estensione della declaratoria di incostituzionalita' alle restanti disposizioni della medesima legge, inscindibilmente connesse con la norma impugnata. - Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29. - Costituzione, artt. 120 e 117, secondo comma, lettera s), (artt. 41 e 117, terzo comma); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 182, comma 3. (009C0048) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 28-1-2009)

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