N. 114 SENTENZA 22 - 25 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Parlamento - Intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Eccezione di inammissibilita' delle censure riferite ad alcuni parametri per asserita prospettazione in forma ipotetica - Reiezione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, 102 e 104, primo comma. Parlamento - Intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Denunciata violazione del principio di parita' di trattamento davanti alla giurisdizione, del diritto di difesa del parlamentare e del principio di separazione dei poteri, nonche' asserita esorbitanza rispetto alla ratio della garanzia di cui all'art. 68, comma terzo, Cost. - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma. (010C0293) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2010)

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