Articolo 10 
 
                             Prova orale 
 
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la  prova
ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9. 
2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe  di  concorso,
ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta  la  padronanza
delle medesime nonche' la capacita' di trasmissione delle stesse e la
capacita' di progettazione  didattica,  anche  con  riferimento  alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione  (TIC).  La  prova
orale valuta altresi' la  capacita'  di  conversazione  nella  lingua
straniera prescelta dal candidato. Per  l'ambito  disciplinare  n.  5
(Inglese e Francese) la  prova  orale  si  svolge  interamente  nella
lingua straniera. 
3. La prova orale consiste: 
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia
   estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per  la
   sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di
   tracce pari a  tre  volte  il  numero  dei  candidati.  Le  tracce
   estratte sono escluse dai successivi sorteggi; 
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di
   30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i  contenuti,  le
   scelte didattiche  e  metodologiche  della  lezione  di  cui  alla
   lettera a). 
4.  La  prova   orale   della   scuola   primaria   comprende   anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti
ed  e'  superata  dai  candidati  che  conseguono  un  punteggio  non
inferiore a 28 punti.