Art. 11 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'articolo  7
e' pubblicato dal Ministero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a serie speciale  -  Concorsi  ed  Esami,  del  15  gennaio  2013.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei  candidati,  il  Ministero
disponga  l'aggregazione  territoriale   dei   concorsi,   ai   sensi
dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
il  medesimo  avviso  viene  reso  noto  anche  l'Ufficio  scolastico
regionale  che  deve  curare  l'espletamento   dei   concorsi   cosi'
accorpati.  Della  pubblicazione  del   suddetto   avviso   e'   data
comunicazione anche sulla rete intranet  e  sul  sito  del  Ministero
(www.istruzione.it),  nonche'  sui  siti  degli   Uffici   scolastici
regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione
e con l'indicazione della destinazione dei candidati  distribuiti  in
ordine alfabetico, e' comunicato dagli  Uffici  scolastici  regionali
competenti almeno quindici giorni prima  della  data  di  svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato  nei  rispettivi  albi  e  siti
internet, nonche'  sulla  rete  intranet  e  sul  sito  internet  del
Ministero (www.istruzione.it). Detto avviso ha valore di  notifica  a
tutti gli effetti. 
2. Con le stesse modalita' previste dal comma 1, ultimo periodo,  gli
Uffici scolastici regionali competenti  comunicano,  tramite  avviso,
almeno 15 giorni prima del loro svolgimento il calendario delle prove
di cui all'articolo 9, nonche' l'elenco delle sedi di esame,  con  la
loro esatta ubicazione e con  l'indicazione  della  destinazione  dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico. Detto avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti. 
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in
tempo utile,  tenendo  conto  che  le  operazioni  di  appello  e  di
identificazione hanno inizio alle ore 8.00. E' escluso  dal  concorso
il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
4. La vigilanza durante le prove di  cui  agli  articoli  7  e  9  e'
affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi  membri  della
commissione  esaminatrice,  cui   possono   essere   aggregati,   ove
necessario, commissari  di  vigilanza  scelti  dal  medesimo  Ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono le cause di incompatibilita' previsti per i componenti  della
commissione giudicatrice. Qualora le  prove  abbiano  luogo  in  piu'
edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi  del
comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza,
formato secondo l'articolo 9, comma 7,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
5. In caso di assenza di uno  o  piu'  componenti  della  commissione
giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9  si  svolgono  alla
presenza del comitato di vigilanza. 
6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono  comunicazione  a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato nella domanda  di
partecipazione  al  concorso,  con  l'indicazione   delle   votazioni
riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7 e  9,  della
sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale. La
mail e' trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima  della  data
in cui essi devono sostenere la prova orale. 
7. Le prove del concorso non possono aver luogo  nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
9.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  tutte  le  prove  d'esame   i
concorrenti dovranno essere muniti di un documento di  riconoscimento
in corso di validita'.