Art. 11 Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'articolo 7 e' pubblicato dal Ministero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - Concorsi ed Esami, del 15 gennaio 2013. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, il Ministero disponga l'aggregazione territoriale dei concorsi, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il medesimo avviso viene reso noto anche l'Ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito del Ministero (www.istruzione.it), nonche' sui siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, e' comunicato dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. Con le stesse modalita' previste dal comma 1, ultimo periodo, gli Uffici scolastici regionali competenti comunicano, tramite avviso, almeno 15 giorni prima del loro svolgimento il calendario delle prove di cui all'articolo 9, nonche' l'elenco delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00. E' escluso dal concorso il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 4. La vigilanza durante le prove di cui agli articoli 7 e 9 e' affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi del comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo l'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9 si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza. 6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7 e 9, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale. La mail e' trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenere la prova orale. 7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 9. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.