Art. 12 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto  ministeriale
21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa  ripartizione
dei punteggi e' riportata nell'Allegato n. 4, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.  I  suddetti  titoli  devono  essere
conseguiti entro la data di scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione della domanda di ammissione. 
2. La commissione  giudicatrice  valutera'  esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
3. Ai fini del comma 2, il candidato  che  ha  ricevuto  dall'Ufficio
scolastico regionale competente comunicazione del  superamento  della
prova orale presenta al direttore generale  del  medesimo  Ufficio  i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione  non  documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere
effettuata  entro  e  non  oltre  quindici  giorni   dalla   predetta
comunicazione. 
4. L'Ufficio scolastico regionale si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della dichiarazione di cui  al  comma  2,  ai
sensi dell'art. 71 del citato dPR  n.  445  del  2000.  Le  eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente  regolarizzate  entro   i   termini   stabiliti   dal
competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base   delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge. 
5. Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4,  si  attribuisce  un
punteggio complessivo non superiore a  20  punti.  L'allegato  indica
anche il  punteggio  massimo  attribuibile  singolarmente  a  ciascun
titolo.