Art. 13 
 
                         Adempimenti finali 
 
1. La commissione giudicatrice  provvede  alla  compilazione  di  una
graduatoria di merito in cui  sono  inclusi  i  candidati  che  hanno
superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un  punteggio
finale espresso in centesimi corrispondente alla somma  dei  punteggi
ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 9 e 10
e dei titoli di cui all'articolo 12. 
2. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente
approva la predetta graduatoria e con  proprio  decreto  individua  i
vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone  massima
pubblicita'. 
3. La vincita del  concorso  e  la  conseguente  assunzione  a  tempo
indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti  di
ammissione di cui all'articolo 2,  commi  2,  3  e  4  il  titolo  di
abilitazione all'insegnamento.