Art. 14 
 
                       Assunzione in servizio 
 
1. Il vincitore del concorso, che risulti in regola con la prescritta
documentazione, ha titolo ad essere assunto con contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del  vigente  C.c.n.l..  del
comparto scuola. 
2. Coloro che  risultano  vincitori  in  piu'  procedure  concorsuali
esercitano il diritto di opzione nei  modi  e  nei  termini  previsti
dalle disposizioni vigenti. 
2. I docenti assunti in servizio sono soggetti al  periodo  di  prova
disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di cui al comma  1  e
sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito  provinciale  per
un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 2011, n. 106. 
3. La costituzione del rapporto di lavoro e',  comunque,  subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi  dell'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449.