Art. 15 Presentazione dei documenti di rito. 1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I concorrenti vincitori devono altresi' produrre al competente Ufficio scolastico regionale, entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a pena di decadenza dall'impiego, la certificazione sanitaria, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti, da cui dovra' risultare l'idoneita' fisica all'assolvimento della specifica funzione cui si accede. L'Ufficio scolastico regionale ha in ogni caso la facolta' di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all'esito di detta visita, e' tenuto a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla vincita del concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei alla funzione da svolgere. 3. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.