Art. 15 
 
                Presentazione dei documenti di rito. 
 
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare  i  documenti  di
rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai
sensi  dell'art.  15  della  Legge  12  novembre  2011,  n.  183,   i
certificati e gli  atti  di  notorieta'  rilasciati  dalle  Pubbliche
Amministrazioni sono sostituiti dalle  dichiarazioni  previste  dagli
articoli 46 e 47 del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
2. I concorrenti vincitori devono  altresi'  produrre  al  competente
Ufficio scolastico regionale, entro il termine  di  30  giorni  dalla
stipula del contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,  a  pena  di
decadenza dall'impiego, la certificazione  sanitaria,  rilasciata  ai
sensi delle disposizioni vigenti, da cui dovra' risultare l'idoneita'
fisica all'assolvimento  della  specifica  funzione  cui  si  accede.
L'Ufficio scolastico  regionale  ha  in  ogni  caso  la  facolta'  di
sottoporre i vincitori alla visita di una commissione  medica  e,  in
base all'esito di detta visita, e' tenuto a disporre la decadenza  da
ogni diritto conseguente alla vincita del concorso nei confronti  dei
candidati che risultino  fisicamente  non  idonei  alla  funzione  da
svolgere. 
3.  Sono  confermate  le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia   di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.