Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del
titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia  o
primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro  la  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi
i titoli di abilitazione conseguiti all'estero  purche'  riconosciuti
con apposito decreto del Ministero. 
2. Sono altresi' ammessi a partecipare,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: 
a) per i posti della scuola primaria, i  candidati  in  possesso  del
   titolo di  studio  comunque  conseguito  entro  l'anno  scolastico
   2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
   sperimentali  dell'istituto  magistrale,  iniziati  entro   l'anno
   scolastico 1997-1998; 
b) per i posti della scuola dell'infanzia, i  candidati  in  possesso
   del titolo di studio comunque conseguito entro  l'anno  scolastico
   2001-2002,  al  termine  dei  corsi   triennali   e   quinquennali
   sperimentali   della   scuola   magistrale,   ovvero   dei   corsi
   quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale,
   iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998. 
3. Sono  inoltre  ammessi  a  partecipare,  per  i  posti  di  scuola
secondaria di I e II grado, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: 
a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di  entrata  in
   vigore  del  citato  decreto  interministeriale)  erano  gia'   in
   possesso di un titolo di laurea ovvero di  un  titolo  di  diploma
   conseguito presso le  accademie  di  belle  arti  e  gli  istituti
   superiori per  le  industrie  artistiche,  i  conservatori  e  gli
   istituti musicali pareggiati,  gli  ISEF,  che  alla  stessa  data
   consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami  per  il
   reclutamento del personale docente; 
b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente
   lettera a) entro l'anno accademico  2001-2002,  se  si  tratta  di
   corso di studi quadriennale o inferiore; entro  l'anno  accademico
   2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonche'  i
   candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera  a)
   entro l'anno in cui si sia  concluso  il  periodo  prescritto  dal
   relativo  piano  di  studi  a   decorrere   dall'anno   accademico
   1998-1999; 
4.  Per  i  posti  di  insegnante  tecnico-pratico,  sono  ammessi  a
partecipare i candidati in possesso del titolo di studio  di  cui  al
decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. 
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresi' applicabili
ai candidati in possesso dei titoli di studio  conseguiti  all'estero
entro  i  termini  indicati  dai  medesimi   commi   e   riconosciuti
equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza. 
6. Non possono partecipare  ai  concorsi  coloro  che  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed  Esami,  prestano
servizio su posti e cattedre con contratto individuale  di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle scuole statali. 
7. I candidati devono altresi'  possedere  i  requisiti  generali  di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  richiesti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva  di  accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione  dichiarati  nella  domanda,
adempimento che l'Ufficio scolastico regionale competente  espletera'
solo  dopo  lo  svolgimento  della  prova  di  preselezione  di   cui
all'articolo 5, limitatamente ai candidati che l'hanno  superata.  In
caso di carenza dei requisiti  di  ammissione,  l'Ufficio  scolastico
regionale dispone l'esclusione immediata dei candidati, in  qualsiasi
momento della procedura concorsuale.