Art.4 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
1.  Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con  decreti   dei
direttori  generali  dei  competenti  Uffici  scolastici   regionali,
secondo le modalita' stabilite ai sensi  dell'art.  404  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate,  ove  necessario,
con  membri  esperti  in  lingue   straniere   e   nelle   tecnologie
dell'informazione e comunicazione per la valutazione  delle  relative
competenze.