Art.4 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali, secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, ove necessario, con membri esperti in lingue straniere e nelle tecnologie dell'informazione e comunicazione per la valutazione delle relative competenze.