Art. 5 
 
                        Prova di preselezione 
 
1. Ai fini dell'ammissione alle  prove  scritte  i  candidati  devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti  i
posti e le classi di concorso e per tutto  il  territorio  nazionale,
volta all'accertamento delle capacita' logiche, di  comprensione  del
testo,   delle   competenze   digitali   nonche'   delle   competenze
linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie  a  scelta  del
candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova si  svolge
in piu' sessioni secondo il calendario reso noto con le modalita'  di
cui al successivo comma 7. 
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a  disposizione  una
postazione informatica alla  quale  accedono  tramite  un  codice  di
identificazione personale che sara' fornito il  giorno  della  prova.
Per  ciascun  candidato  il  sistema  genera  casualmente  una  prova
costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro  opzioni  di
risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti: 
- capacita' logiche 18 domande; 
- capacita' di comprensione del testo 18 domande; 
- competenze digitali 7 domande; 
- conoscenza della lingua straniera 7 domande. 
3. I quesiti di cui al comma 2 sono estratti da una banca  dati  resa
nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it)
20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. 
4. La prova ha la durata di  50  minuti,  al  termine  dei  quali  il
sistema interrompe  la  procedura  e  acquisisce  definitivamente  le
risposte  fornite  dal  candidato   fino   a   quel   momento.   Fino
all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le  risposte
gia' date. 
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta  non  data  vale  0
punti e la risposta errata vale - 0,5 punti. Il risultato della prova
e' immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato. 
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che  hanno  conseguito
un punteggio non inferiore a 35/50. Il non  superamento  della  prova
comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura  concorsuale.  Il
punteggio della prova non concorre alla formazione  del  voto  finale
nella graduatoria di merito. 
7. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 23 novembre 2012,
sulla rete intranet  e  sul  sito  del  Ministero(www.istruzione.it),
nonche'  sui  siti  internet  degli   Uffici   scolastici   regionali
competenti a gestire la procedura, sono resi noti il  calendario,  le
sedi  e  le  ulteriori   modalita'   di   svolgimento   della   prova
preselettiva. Nello stesso avviso e'  data  comunicazione  in  merito
alla pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti  i  quesiti  di
cui al comma 2 nonche' delle modalita' di restituzione  al  candidato
di copia della prova svolta, se richiesta. 
8. L'avviso di cui al comma 7 ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova  di
preselezione secondo le indicazioni contenute  nel  predetto  avviso,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e  del
codice fiscale. La mancata  presentazione  nel  giorno,  ora  e  sede
stabiliti,  comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi  causa   dovuta,
comporta l'esclusione dal  concorso.  Qualora,  per  cause  di  forza
maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu'
sessioni della prova  preselettiva  nelle  giornate  programmate,  ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti. 
9. Durante  lo  svolgimento  della  prova  i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
strumenti di calcolo, telefoni  portatili  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra loro. In caso di violazione e'  disposta  l'immediata  esclusione
dal concorso.