Articolo 7 
 
                Prove scritte ovvero scritto-grafiche 
 
1. I candidati che superano la  prova  di  cui  all'articolo  5  sono
ammessi, con decreto del direttore generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale competente, a sostenere una o piu' prove nazionali  scritte
ovvero  scritto-grafiche  relative   alle   discipline   oggetto   di
insegnamento per ciascun posto o classe di concorso. 
2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie  di  quesiti  a
risposta aperta e sono finalizzate a  valutare  la  padronanza  delle
competenze  professionali  nonche'  delle   discipline   oggetto   di
insegnamento. 
3.  La  prova  scritta  della   scuola   primaria   comprende   anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1  un  punteggio
complessivo di 40 punti. Nel caso di due o piu' prove,  il  punteggio
e' ottenuto dalla media aritmetica delle singole  prove,  a  ciascuna
delle quali e' assegnato un punteggio massimo di 40 punti.  La  prova
e' superata dai  candidati  che  conseguono  nella  prova  ovvero  in
ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti. 
5.  Ai  candidati  che  devono  sostenere  anche  la  prova  di   cui
all'articolo 9 la commissione assegna, per la  prova  ovvero  per  le
prove di cui al comma 1,  un  punteggio  complessivo  massimo  di  30
punti. Nel caso di due o piu' prove, il punteggio e'  ottenuto  dalla
media aritmetica delle singole  prove,  a  ciascuna  delle  quali  e'
assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova e' superata  dai
candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole
prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si
somma quello  conseguito  nella  prova  di  cui  all'articolo  9.  Il
punteggio  finale  e'  di  conseguenza  espresso  in  quarantesimi  e
costituisce il punteggio  di  ammissione  alla  prova  orale  di  cui
all'articolo 10.