Articolo 9 Prove di laboratorio e pratiche 1. I candidati all'insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano attivita' in laboratorio svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice. 2. I candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice. 3. Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7/10.