Articolo 9 
 
                   Prove di laboratorio e pratiche 
 
1.  I  candidati  all'insegnamento  di  discipline   scientifiche   e
tecnico-pratiche che contemplano attivita' in  laboratorio  svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui  all'articolo
7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice. 
2. I candidati all'insegnamento di  discipline  artistiche  svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui  all'articolo
7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice. 
3. Le prove di cui ai commi 1 e  2  sono  superate  se  il  candidato
consegue un punteggio non inferiore a 7/10.