BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.

Iscritta al n. 5580 dell'albo delle banche istituito presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n.
385

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 91.743.007,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04040580963
Codice Fiscale: 04040580963
Partita IVA: 04040580963

(GU Parte Seconda n.49 del 27-4-2024)

 
Avviso di cessione di rapporti giuridici individuabili in  blocco  ai
sensi dell'art. 58 del D.Lgs. del  1°  settembre  1993,  n.  385  (il
"Testo Unico Bancario") corredato dall'informativa  alle  controparti
cedute sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13  e
14 del Regolamento UE n.  679/2016  ("GDPR")  e  normativa  nazionale
applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy Applicabile") 
 

  Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con  sede  legale  in  Via
Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV) (la "Cessionaria"), comunica che,
nel   contesto   di   un'operazione    di    cartolarizzazione    (la
"Cartolarizzazione") ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130  (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") in corso di realizzazione  ad  opera
di Fantasia SPV S.r.l. (la "SPV"), in virtu' di separati contratti di
cessione stipulati in data 25 marzo 2024 (i "Contratti di  Cessione")
con  Banca  Adria  Colli   Euganei   Credito   Cooperativo   Societa'
Cooperativa, Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori
- Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa,  Banca  Malatestiana  -
Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, BVR BANCA - Banche Venete
Riunite Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e  Vestenanova
- Societa' Cooperativa, Banco Marchigiano Credito Cooperativo,  Banca
di  Credito  Cooperativo  Lodi  Soc.  Coop.,   RomagnaBanca   Credito
Cooperativo Soc. Coop. e Banca di Credito  Cooperativo  dei  Castelli
Romani e del Tuscolo (congiuntamente  i  "Cedenti"  e,  ciascuno,  un
"Cedente"), ha acquistato, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica decorrente dalla
data del 2 aprile 2024 e con  efficacia  economica  decorrente  dalla
data del  30  novembre  2023,  otto  insiemi  di  rapporti  giuridici
derivanti da contratti di credito identificabili in blocco  ai  sensi
del predetto articolo 58 del Testo Unico Bancario. 
  In particolare: 
  1.  Banca  Adria  Colli  Euganei   Credito   Cooperativo   Societa'
Cooperativa ("Banca  Adria")  ha  ceduto  alla  Cessionaria  tutti  i
rapporti giuridici derivanti da contratti di credito  che  alla  data
del 25 marzo 2024 rispettano in via cumulativa i criteri riportati di
seguito: 
  (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere
(vale a dire, non  risolti  ne'  scaduti)  da  cui  derivino  crediti
oggetto di cessione da parte di Banca Adria a Fantasia SPV S.r.l.  in
data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile
1999, n. 130 (i "Crediti Adria") e i  cui  finanziamenti  siano  gia'
stati integralmente erogati o in relazione  ai  quali  non  residuano
comunque in capo a Banca  Adria  impegni  o  facolta'  di  erogazione
(escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta'
di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati  in  relazione
alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito  di
cui sopra; 
  (b) contratti regolati dalla legge italiana, 
  con espressa esclusione dall'oggetto della  predetta  cessione  (i)
dei Crediti Adria (come sopra definiti) e dei correlati accessori  ex
art. 1263 cod. civ. nonche'  (ii)  delle  "Passivita'  Escluse"  (che
pertanto rimangono in capo  a  Banca  Adria)  per  cio'  intendendosi
qualsiasi passivita' relativa a: 
  (i)  procedimenti  o  indagini  penali  (incluse  eventuali  misure
cautelari) per fatti compiuti da Banca Adria; 
  (ii)  pretese  o  contestazioni  relative  all'applicazione   della
normativa in materia di usura e anatocismo; 
  (iii) sanzioni  da  parte  di  qualsiasi  autorita'  per  attivita'
compiute da Banca Adria; 
  (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile)  di
Banca Adria; 
  (v) qualsiasi responsabilita' di Banca Adria di natura risarcitoria
(per condotte imputabili alla stessa o  suoi  agenti  e  incaricati),
restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre
2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30
novembre 2023) in relazione  ai  contratti  di  credito  relativi  ai
Crediti Adria per fattispecie non ricomprese tra  quelle  di  cui  ai
precedenti punti della presente definizione e  comunque  diverse  da:
(i) procedimenti di opposizione, incluse le  domande  riconvenzionali
ex art. 702-bis del codice  di  procedura  civile,  fino  all'importo
oggetto di compensazione con il Credito Adria; e (ii) azioni  dirette
ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i
Crediti Adria; 
  (vi) qualsiasi responsabilita', diversa  dalle  responsabilita'  di
cui ai precedenti punti, imputabile a Banca Adria per  violazione  di
disposizioni  di  legge  o  regolamentari  (ivi  inclusa,  a   titolo
esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in  Centrale
dei Rischi  e  le  disposizioni  in  materia  di  "Trasparenza  delle
operazioni e dei servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza  delle
relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca  d'Italia
con  provvedimento  del  29   luglio   2009,   come   successivamente
modificato). 
  2. Banca di Caraglio, del Cuneese  e  della  Riviera  dei  Fiori  -
Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa ("Banca di  Caraglio")  ha
ceduto alla Cessionaria  tutti  i  rapporti  giuridici  derivanti  da
contratti di credito che alla data del 25 marzo  2024  rispettano  in
via cumulativa i criteri riportati di seguito: 
  (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere
(vale a dire, non  risolti  ne'  scaduti)  da  cui  derivino  crediti
oggetto di cessione da parte di Banca  di  Caraglio  a  Fantasia  SPV
S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l.
30 aprile 1999, n. 130 (i "Crediti Caraglio") e i  cui  finanziamenti
siano gia' stati integralmente erogati o in relazione  ai  quali  non
residuano comunque in capo a Banca di Caraglio impegni o facolta'  di
erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno
o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati  in
relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei  contratti  di
credito di cui sopra; 
  (b) contratti regolati dalla legge italiana, 
  con espressa esclusione dall'oggetto della  predetta  cessione  (i)
dei Crediti Caraglio (come sopra definiti) e dei correlati  accessori
ex art. 1263 cod. civ. nonche' (ii) delle "Passivita'  Escluse"  (che
pertanto rimangono in capo a Banca di Caraglio) per cio' intendendosi
qualsiasi passivita' relativa a: 
  (i)  procedimenti  o  indagini  penali  (incluse  eventuali  misure
cautelari) per fatti compiuti da Banca di Caraglio; 
  (ii)  pretese  o  contestazioni  relative  all'applicazione   della
normativa in materia di usura e anatocismo; 
  (iii) sanzioni  da  parte  di  qualsiasi  autorita'  per  attivita'
compiute da Banca di Caraglio; 
  (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile)  di
Banca di Caraglio; 
  (v) qualsiasi  responsabilita'  di  Banca  di  Caraglio  di  natura
risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa  o  suoi  agenti  e
incaricati), restitutoria (per somme incassate fino  alle  ore  23:59
del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino  alle
ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di  credito
relativi ai Crediti  Caraglio  per  fattispecie  non  ricomprese  tra
quelle di cui  ai  precedenti  punti  della  presente  definizione  e
comunque diverse da: (i)  procedimenti  di  opposizione,  incluse  le
domande riconvenzionali ex  art.  702-bis  del  codice  di  procedura
civile, fino all'importo oggetto  di  compensazione  con  il  Credito
Caraglio;  e  (ii)  azioni  dirette  ad  accertare  la   nullita'   o
inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Caraglio; 
  (vi) qualsiasi responsabilita', diversa  dalle  responsabilita'  di
cui  ai  precedenti  punti,  imputabile  a  Banca  di  Caraglio   per
violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi  inclusa,  a
titolo esemplificativo, la normativa in materia  di  segnalazione  in
Centrale dei Rischi e le  disposizioni  in  materia  di  "Trasparenza
delle operazioni e dei  servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza
delle relazioni tra intermediari e  clienti",  adottate  dalla  Banca
d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009,  come  successivamente
modificato). 
  3. Banca Malatestiana - Credito Cooperativo - Societa'  Cooperativa
("Banca Malatestiana") ha ceduto alla Cessionaria  tutti  i  rapporti
giuridici derivanti da contratti di credito  che  alla  data  del  25
marzo 2024 rispettano  in  via  cumulativa  i  criteri  riportati  di
seguito: 
  (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere
(vale a dire, non  risolti  ne'  scaduti)  da  cui  derivino  crediti
oggetto di cessione da parte di Banca  Malatestiana  a  Fantasia  SPV
S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l.
30  aprile  1999,  n.  130  (i  "Crediti  Malatestiana")  e   i   cui
finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o  in  relazione
ai quali non residuano comunque in capo a Banca Malatestiana  impegni
o facolta'  di  erogazione  (escluso,  dunque,  il  trasferimento  di
qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero  contratti  di
garanzia stipulati in  relazione  alle  operazioni  di  finanziamento
oggetto dei contratti di credito di cui sopra; 
  (b) contratti regolati dalla legge italiana, 
  con espressa esclusione dall'oggetto della  predetta  cessione  (i)
dei Crediti  Malatestiana  (come  sopra  definiti)  e  dei  correlati
accessori ex art. 1263  cod.  civ.  nonche'  (ii)  delle  "Passivita'
Escluse" (che pertanto rimangono in capo a  Banca  Malatestiana)  per
cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: 
  (i)  procedimenti  o  indagini  penali  (incluse  eventuali  misure
cautelari) per fatti compiuti da Banca Malatestiana; 
  (ii)  pretese  o  contestazioni  relative  all'applicazione   della
normativa in materia di usura e anatocismo; 
  (iii) sanzioni  da  parte  di  qualsiasi  autorita'  per  attivita'
compiute da Banca Malatestiana; 
  (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile)  di
Banca Malatestiana; 
  (v) qualsiasi  responsabilita'  di  Banca  Malatestiana  di  natura
risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa  o  suoi  agenti  e
incaricati), restitutoria (per somme incassate fino  alle  ore  23:59
del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino  alle
ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di  credito
relativi ai Crediti Malatestiana per fattispecie non  ricomprese  tra
quelle di cui  ai  precedenti  punti  della  presente  definizione  e
comunque diverse da: (i)  procedimenti  di  opposizione,  incluse  le
domande riconvenzionali ex  art.  702-bis  del  codice  di  procedura
civile, fino all'importo oggetto  di  compensazione  con  il  Credito
Malatestiana; e (ii)  azioni  dirette  ad  accertare  la  nullita'  o
inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Malatestiana; 
  (vi) qualsiasi responsabilita', diversa  dalle  responsabilita'  di
cui  ai  precedenti  punti,  imputabile  a  Banca  Malatestiana   per
violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi  inclusa,  a
titolo esemplificativo, la normativa in materia  di  segnalazione  in
Centrale dei Rischi e le  disposizioni  in  materia  di  "Trasparenza
delle operazioni e dei  servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza
delle relazioni tra intermediari e  clienti",  adottate  dalla  Banca
d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009,  come  successivamente
modificato). 
  4. BVR BANCA - Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di  Schio,
Pedemonte, Roana e Vestenanova - Societa' Cooperativa  ("BVR  Banca")
ha ceduto alla Cessionaria tutti i rapporti  giuridici  derivanti  da
contratti di credito che alla data del 25 marzo  2024  rispettano  in
via cumulativa i criteri riportati di seguito: 
  (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere
(vale a dire, non  risolti  ne'  scaduti)  da  cui  derivino  crediti
oggetto di cessione da parte di BVR Banca a Fantasia  SPV  S.r.l.  in
data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile
1999, n. 130 (i "Crediti BVR") e i cui finanziamenti siano gia' stati
integralmente erogati o in relazione ai quali non residuano  comunque
in capo a BVR  Banca  impegni  o  facolta'  di  erogazione  (escluso,
dunque, il  trasferimento  di  qualsivoglia  impegno  o  facolta'  di
erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati in relazione alle
operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito  di  cui
sopra; 
  (b) contratti regolati dalla legge italiana, 
  con espressa esclusione dall'oggetto della  predetta  cessione  (i)
dei Crediti BVR (come sopra definiti) e dei  correlati  accessori  ex
art. 1263 cod. civ. nonche'  (ii)  delle  "Passivita'  Escluse"  (che
pertanto rimangono  in  capo  a  BVR  Banca)  per  cio'  intendendosi
qualsiasi passivita' relativa a: 
  (i)  procedimenti  o  indagini  penali  (incluse  eventuali  misure
cautelari) per fatti compiuti da BVR Banca; 
  (ii)  pretese  o  contestazioni  relative  all'applicazione   della
normativa in materia di usura e anatocismo; 
  (iii) sanzioni  da  parte  di  qualsiasi  autorita'  per  attivita'
compiute da BVR Banca; 
  (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile)  di
BVR Banca; 
  (v) qualsiasi responsabilita' di BVR Banca di  natura  risarcitoria
(per condotte imputabili alla stessa o  suoi  agenti  e  incaricati),
restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre
2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30
novembre 2023) in relazione  ai  contratti  di  credito  relativi  ai
Crediti BVR per fattispecie non  ricomprese  tra  quelle  di  cui  ai
precedenti punti della presente definizione e  comunque  diverse  da:
(i) procedimenti di opposizione, incluse le  domande  riconvenzionali
ex art. 702-bis del codice  di  procedura  civile,  fino  all'importo
oggetto di compensazione con il Credito BVR; e (ii) azioni dirette ad
accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie  che  assistono  i
Crediti BVR; 
  (vi) qualsiasi responsabilita', diversa  dalle  responsabilita'  di
cui ai precedenti punti, imputabile a BVR  Banca  per  violazione  di
disposizioni  di  legge  o  regolamentari  (ivi  inclusa,  a   titolo
esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in  Centrale
dei Rischi  e  le  disposizioni  in  materia  di  "Trasparenza  delle
operazioni e dei servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza  delle
relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca  d'Italia
con  provvedimento  del  29   luglio   2009,   come   successivamente
modificato). 
  5. Banco Marchigiano Credito Cooperativo ("Banco  Marchigiano")  ha
ceduto alla Cessionaria  tutti  i  rapporti  giuridici  derivanti  da
contratti di credito che alla data del 25 marzo  2024  rispettano  in
via cumulativa i criteri riportati di seguito: 
  (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere
(vale a dire, non  risolti  ne'  scaduti)  da  cui  derivino  crediti
oggetto di cessione da parte di  Banco  Marchigiano  a  Fantasia  SPV
S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l.
30  aprile  1999,  n.  130  (i  "Crediti  Marchigiano")   e   i   cui
finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o  in  relazione
ai quali non residuano comunque in capo a Banco Marchigiano impegni o
facolta'  di  erogazione  (escluso,  dunque,  il   trasferimento   di
qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero  contratti  di
garanzia stipulati in  relazione  alle  operazioni  di  finanziamento
oggetto dei contratti di credito di cui sopra; 
  (b) contratti regolati dalla legge italiana, 
  con espressa esclusione dall'oggetto della  predetta  cessione  (i)
dei  Crediti  Marchigiano  (come  sopra  definiti)  e  dei  correlati
accessori ex art. 1263  cod.  civ.  nonche'  (ii)  delle  "Passivita'
Escluse" (che pertanto rimangono in capo  a  Banco  Marchigiano)  per
cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: 
  (i)  procedimenti  o  indagini  penali  (incluse  eventuali  misure
cautelari) per fatti compiuti da Banco Marchigiano; 
  (ii)  pretese  o  contestazioni  relative  all'applicazione   della
normativa in materia di usura e anatocismo; 
  (iii) sanzioni  da  parte  di  qualsiasi  autorita'  per  attivita'
compiute da Banco Marchigiano; 
  (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile)  di
Banco Marchigiano; 
  (v)  qualsiasi  responsabilita'  di  Banco  Marchigiano  di  natura
risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa  o  suoi  agenti  e
incaricati), restitutoria (per somme incassate fino  alle  ore  23:59
del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino  alle
ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di  credito
relativi ai Crediti Marchigiano per fattispecie  non  ricomprese  tra
quelle di cui  ai  precedenti  punti  della  presente  definizione  e
comunque diverse da: (i)  procedimenti  di  opposizione,  incluse  le
domande riconvenzionali ex  art.  702-bis  del  codice  di  procedura
civile, fino all'importo oggetto  di  compensazione  con  il  Credito
Marchigiano; e  (ii)  azioni  dirette  ad  accertare  la  nullita'  o
inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Marchigiano; 
  (vi) qualsiasi responsabilita', diversa  dalle  responsabilita'  di
cui  ai  precedenti  punti,  imputabile  a  Banco   Marchigiano   per
violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi  inclusa,  a
titolo esemplificativo, la normativa in materia  di  segnalazione  in
Centrale dei Rischi e le  disposizioni  in  materia  di  "Trasparenza
delle operazioni e dei  servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza
delle relazioni tra intermediari e  clienti",  adottate  dalla  Banca
d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009,  come  successivamente
modificato). 
  6. Banca di Credito Cooperativo Lodi Soc.  Coop.  ("BCC  Lodi")  ha
ceduto alla Cessionaria  tutti  i  rapporti  giuridici  derivanti  da
contratti di credito che alla data del 25 marzo  2024  rispettano  in
via cumulativa i criteri riportati di seguito: 
  (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere
(vale a dire, non  risolti  ne'  scaduti)  da  cui  derivino  crediti
oggetto di cessione da parte di BCC Lodi a  Fantasia  SPV  S.r.l.  in
data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile
1999, n. 130 (i "Crediti Lodi") e  i  cui  finanziamenti  siano  gia'
stati integralmente erogati o in relazione  ai  quali  non  residuano
comunque in  capo  a  BCC  Lodi  impegni  o  facolta'  di  erogazione
(escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta'
di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati  in  relazione
alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito  di
cui sopra; 
  (b) contratti regolati dalla legge italiana, 
  con espressa esclusione dall'oggetto della  predetta  cessione  (i)
dei Crediti Lodi (come sopra definiti) e dei correlati  accessori  ex
art. 1263 cod. civ. nonche'  (ii)  delle  "Passivita'  Escluse"  (che
pertanto  rimangono  in  capo  a  BCC  Lodi)  per  cio'  intendendosi
qualsiasi passivita' relativa a: 
  (i)  procedimenti  o  indagini  penali  (incluse  eventuali  misure
cautelari) per fatti compiuti da BCC Lodi; 
  (ii)  pretese  o  contestazioni  relative  all'applicazione   della
normativa in materia di usura e anatocismo; 
  (iii) sanzioni  da  parte  di  qualsiasi  autorita'  per  attivita'
compiute da BCC Lodi; 
  (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile)  di
BCC Lodi; 
  (v) qualsiasi responsabilita' di BCC Lodi  di  natura  risarcitoria
(per condotte imputabili alla stessa o  suoi  agenti  e  incaricati),
restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre
2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30
novembre 2023) in relazione  ai  contratti  di  credito  relativi  ai
Crediti Lodi per fattispecie non ricomprese  tra  quelle  di  cui  ai
precedenti punti della presente definizione e  comunque  diverse  da:
(i) procedimenti di opposizione, incluse le  domande  riconvenzionali
ex art. 702-bis del codice  di  procedura  civile,  fino  all'importo
oggetto di compensazione con il Credito Lodi; e (ii)  azioni  dirette
ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i
Crediti Lodi; 
  (vi) qualsiasi responsabilita', diversa  dalle  responsabilita'  di
cui ai precedenti punti, imputabile a  BCC  Lodi  per  violazione  di
disposizioni  di  legge  o  regolamentari  (ivi  inclusa,  a   titolo
esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in  Centrale
dei Rischi  e  le  disposizioni  in  materia  di  "Trasparenza  delle
operazioni e dei servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza  delle
relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca  d'Italia
con  provvedimento  del  29   luglio   2009,   come   successivamente
modificato). 
  7. RomagnaBanca Credito Cooperativo Soc. Coop  ("RomagnaBanca")  ha
ceduto alla Cessionaria  tutti  i  rapporti  giuridici  derivanti  da
contratti di credito che alla data del 25 marzo  2024  rispettano  in
via cumulativa i criteri riportati di seguito: 
  (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere
(vale a dire, non  risolti  ne'  scaduti)  da  cui  derivino  crediti
oggetto di cessione da parte di RomagnaBanca a Fantasia SPV S.r.l. in
data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile
1999, n. 130 (i "Crediti RomagnaBanca") e i cui  finanziamenti  siano
gia'  stati  integralmente  erogati  o  in  relazione  ai  quali  non
residuano comunque in capo  a  RomagnaBanca  impegni  o  facolta'  di
erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno
o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati  in
relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei  contratti  di
credito di cui sopra; 
  (b) contratti regolati dalla legge italiana, 
  con espressa esclusione dall'oggetto della  predetta  cessione  (i)
dei Crediti  RomagnaBanca  (come  sopra  definiti)  e  dei  correlati
accessori ex art. 1263  cod.  civ.  nonche'  (ii)  delle  "Passivita'
Escluse" (che pertanto rimangono in capo  a  RomagnaBanca)  per  cio'
intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: 
  (i)  procedimenti  o  indagini  penali  (incluse  eventuali  misure
cautelari) per fatti compiuti da RomagnaBanca; 
  (ii)  pretese  o  contestazioni  relative  all'applicazione   della
normativa in materia di usura e anatocismo; 
  (iii) sanzioni  da  parte  di  qualsiasi  autorita'  per  attivita'
compiute da RomagnaBanca; 
  (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile)  di
RomagnaBanca; 
  (v)   qualsiasi   responsabilita'   di   RomagnaBanca   di   natura
risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa  o  suoi  agenti  e
incaricati), restitutoria (per somme incassate fino  alle  ore  23:59
del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino  alle
ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di  credito
relativi ai Crediti RomagnaBanca per fattispecie non  ricomprese  tra
quelle di cui  ai  precedenti  punti  della  presente  definizione  e
comunque diverse da: (i)  procedimenti  di  opposizione,  incluse  le
domande riconvenzionali ex  art.  702-bis  del  codice  di  procedura
civile, fino all'importo oggetto  di  compensazione  con  il  Credito
RomagnaBanca; e (ii)  azioni  dirette  ad  accertare  la  nullita'  o
inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti RomagnaBanca; 
  (vi) qualsiasi responsabilita', diversa  dalle  responsabilita'  di
cui ai precedenti punti, imputabile a RomagnaBanca per violazione  di
disposizioni  di  legge  o  regolamentari  (ivi  inclusa,  a   titolo
esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in  Centrale
dei Rischi  e  le  disposizioni  in  materia  di  "Trasparenza  delle
operazioni e dei servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza  delle
relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca  d'Italia
con  provvedimento  del  29   luglio   2009,   come   successivamente
modificato). 
  8. Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e  del  Tuscolo
("BCC Castelli Romani") ha ceduto alla Cessionaria tutti  i  rapporti
giuridici derivanti da contratti di credito  che  alla  data  del  25
marzo 2024 rispettano  in  via  cumulativa  i  criteri  riportati  di
seguito: 
  (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere
(vale a dire, non  risolti  ne'  scaduti)  da  cui  derivino  crediti
oggetto di cessione da parte di BCC Castelli Romani  a  Fantasia  SPV
S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l.
30 aprile 1999,  n.  130  (i  "Crediti  Castelli  Romani")  e  i  cui
finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o  in  relazione
ai quali non residuano comunque in capo a BCC Castelli Romani impegni
o facolta'  di  erogazione  (escluso,  dunque,  il  trasferimento  di
qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero  contratti  di
garanzia stipulati in  relazione  alle  operazioni  di  finanziamento
oggetto dei contratti di credito di cui sopra; 
  (b) contratti regolati dalla legge italiana, 
  con espressa esclusione dall'oggetto della  predetta  cessione  (i)
dei Crediti Castelli Romani (come sopra  definiti)  e  dei  correlati
accessori ex art. 1263  cod.  civ.  nonche'  (ii)  delle  "Passivita'
Escluse" (che pertanto rimangono in capo a BCC Castelli  Romani)  per
cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: 
  (i)  procedimenti  o  indagini  penali  (incluse  eventuali  misure
cautelari) per fatti compiuti da BCC Castelli Romani; 
  (ii)  pretese  o  contestazioni  relative  all'applicazione   della
normativa in materia di usura e anatocismo; 
  (iii) sanzioni  da  parte  di  qualsiasi  autorita'  per  attivita'
compiute da BCC Castelli Romani; 
  (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile)  di
BCC Castelli Romani; 
  (v) qualsiasi responsabilita' di  BCC  Castelli  Romani  di  natura
risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa  o  suoi  agenti  e
incaricati), restitutoria (per somme incassate fino  alle  ore  23:59
del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino  alle
ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di  credito
relativi ai Crediti Castelli Romani per  fattispecie  non  ricomprese
tra quelle di cui ai precedenti punti della  presente  definizione  e
comunque diverse da: (i)  procedimenti  di  opposizione,  incluse  le
domande riconvenzionali ex  art.  702-bis  del  codice  di  procedura
civile, fino all'importo oggetto  di  compensazione  con  il  Credito
Castelli Romani; e (ii) azioni dirette ad  accertare  la  nullita'  o
inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Castelli Romani; 
  (vi) qualsiasi responsabilita', diversa  dalle  responsabilita'  di
cui ai  precedenti  punti,  imputabile  a  BCC  Castelli  Romani  per
violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi  inclusa,  a
titolo esemplificativo, la normativa in materia  di  segnalazione  in
Centrale dei Rischi e le  disposizioni  in  materia  di  "Trasparenza
delle operazioni e dei  servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza
delle relazioni tra intermediari e  clienti",  adottate  dalla  Banca
d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009,  come  successivamente
modificato). 
  Per chiarezza, la cessione non riguarda  alcun  credito  pecuniario
derivante  o  comunque  connesso  alle  operazioni  di  finanziamento
oggetto dei Contratti di Credito, ne' gli  accessori  del  credito  a
mente dell'articolo 1263 del codice civile  (ivi  inclusi,  a  titolo
meramente esemplificativo  e  non  esaustivo,  le  garanzie  reali  e
personali e i privilegi che lo assistono),  essendo  tali  crediti  e
accessori stati ceduti in pari dati dai Cedenti  alla  SPV  (come  da
avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda
n. 43 del 11 aprile 2024) in vista della loro  cartolarizzazione  nel
contesto della Cartolarizzazione. Pertanto, ogni pagamento  dovuto  a
valere sui predetti crediti e accessori dovra'  essere  effettuato  a
favore della SPV secondo le istruzioni che la stessa  (anche  per  il
tramite  di  propri  agenti)  abbia  separatamente  ad  impartire  ai
relativi soggetti onerati. 
  Nei  confronti  delle  controparti  cedute,  la  pubblicazione  del
presente avviso produce gli effetti indicati  all'articolo  1264  del
codice civile. 
  I creditori ceduti hanno facolta', entro tre  mesi  dalla  data  di
pubblicazione del presente avviso, di esigere dalla relativa  Cedente
o dalla  Cessionaria  l'adempimento  delle  obbligazioni  oggetto  di
cessione.  Trascorso  il  termine  di  tre   mesi,   la   Cessionaria
rispondera' in via esclusiva. Coloro che  sono  parte  dei  contratti
ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi  dalla  data  di
pubblicazione del presente avviso se sussiste una giusta causa. 
  Le controparti dei Contratti di Credito  e  gli  altri  interessati
potranno rivolgersi a Banca  Finanziaria  Internazionale  S.p.A.  per
ogni ulteriore informazione inviando una  comunicazione  al  seguente
indirizzo: Via Vittorio  Alfieri  1,  Conegliano  (TV),  oppure  alla
seguente        casella         di         posta         elettronica:
frontingbank_fantasia@bancafinint.com. 
  Informativa  alle  controparti  cedute  sul  trattamento  dei  dati
personali ai sensi degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  UE  nr.
679/2016 ("GDPR") e normativa nazionale  applicabile  (unitamente  al
GDPR, la "Normativa Privacy Applicabile"). 
  La cessione dei Contratti di Credito, ai sensi e  per  gli  effetti
dei Contratti di Cessione, da parte dei Cedenti alla Cessionaria,  ha
comportato necessariamente il  trasferimento  anche  di  taluni  dati
personali - anagrafici, patrimoniali e  reddituali  -  contenuti  nei
documenti e nelle evidenze  informatiche  connessi  ai  Contratti  di
Credito e relativi alle controparti,  garanti,  successori  o  aventi
causa, come periodicamente  aggiornati  sulla  base  di  informazioni
acquisite nel corso dei rapporti in  essere  con  le  controparti  (i
"Dati Personali"). 
  Cio' premesso, nella sua qualita' di titolare del  trattamento  dei
Dati Personali, la Cessionaria - ai sensi degli artt.  13  e  14  del
GDPR - tenuta a fornire  alle  controparti  cedute,  garanti  e  loro
successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa  di  cui
degli artt. 13 e 14 del GDPR  -  assolve  tale  obbligo  mediante  la
presente pubblicazione. 
  Pertanto, la Cessionaria informa  di  aver  ricevuto  dai  Cedenti,
nell'ambito della  cessione  dei  Contratti  di  Credito  di  cui  al
presente avviso, Dati Personali relativi agli  Interessati  contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Contratti  di
Credito. Il conferimento di tali Dati Personali  e'  obbligatorio  al
fine di  dare  corretto  corso  alla  gestione  del  rapporto  con  i
debitori/garanti ceduti. 
  La Cessionaria  informa,  in  particolare,  che  i  Dati  Personali
saranno trattati per le seguenti finalita': 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa europea, ovvero a disposizioni  impartite  da  Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo  (base
giuridica: esecuzione di un contratto); e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con le controparti cedute (base giuridica: esecuzione di
un contratto). 
  Resta inteso che non verranno trattate c.d.  categorie  particolari
di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali ed alle  convinzioni  religiose  degli
Interessati. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. La Cessionaria designa  quali
incaricati  del  trattamento  tutti  i  lavoratori  dipendenti  e   i
collaboratori,  anche  occasionali,   che   svolgono   mansioni   che
comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all'operazione.
Il personale della Cessionaria e  i  suoi  collaboratori  sono  stati
debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli  accorgimenti  da
adottare per garantire che il trattamento dei Dati Personali  avvenga
nel rispetto della normativa applicabile. 
  Si precisa che i  Dati  Personali  in  possesso  della  Cessionaria
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento oltre che  per
le finalita' principali indicate sopra, anche al  fine  di  adempiere
agli obblighi di legge previsti in capo alla  Cessionaria,  anche  in
tema di  reportistica  agli  organi  di  vigilanza  (base  giuridica:
obbligo di legge) nonche' per la  necessita'  di  tutelare  eventuali
diritti in sede giudiziaria (base  giuridica:  legittimo  interesse)I
predetti dati saranno conservati per il tempo necessario a  garantire
la gestione dei Contratti di Credito, in ogni caso, per l'adempimento
dei suesposti obblighi di legge e, in  generale,  per  soddisfare  le
finalita' di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali
non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni  a  decorrere
dalla chiusura del singolo Contratto di  Credito.  I  Dati  Personali
potranno,  altresi',  essere  trattati  per  un  periodo   di   tempo
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o  sospensivo  della
prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione  di
tali dati. Inoltre,  nel  caso  di  contenzioso  relativo,  connesso,
correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la  Cessionaria  sara'
tenuta a conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data in cui
la decisione che definira' tale contenzioso avra' acquisito efficacia
di giudicato e per tutto il tempo necessario ai fini  dell'esecuzione
di tale decisione o al fine di opporsi alla stessa. I Dati  Personali
potranno anche essere comunicati all'estero  per  dette  finalita'  a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea  ovvero
in uno Stato terzo (purche' in conformita' con le previsioni  di  cui
agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati
responsabili del trattamento. In ogni  caso,  i  Dati  Personali  non
saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con
le informazioni acquisite nel corso del rapporto. 
  I Dati Personali verranno comunicati  -  sempre  nell'ambito  delle
finalita' suesposte - ai destinatari della comunicazione strettamente
collegate  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti,  revisori  contabili,  ecc.  I  soggetti  appartenenti  alle
categorie ai quali i dati possono essere comunicati  utilizzeranno  i
dati in qualita'  di  "titolari"  e  "responsabili"  ai  sensi  della
normativa  applicabile,  in   piena   autonomia,   essendo   estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  debitori  ceduti  e  gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi
titolari e al titolare  del  trattamento  per  esercitare  i  diritti
riconosciuti loro dalla normativa privacy: l'elenco aggiornato  degli
stessi  sara'  disponibile  presso  le  sedi  della  Cessionaria,  in
qualita' di titolare del trattamento. 
  La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti  quali,
ad esempio, quello: 
  (i) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che li  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro
comunicazione in forma intelligibile; 
  (ii) di ottenere l'indicazione (a) dell'origine dei dati personali,
(b) delle finalita' e modalita' del  trattamento,  (c)  della  logica
applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l'ausilio   di
strumenti elettronici, (d) degli estremi identificativi del  titolare
e, dei responsabili, e (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere  comunicati  o  che  possono
venirne a conoscenza; 
  (iii) di ottenere (a) l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,
quando vi hanno interesse, l'integrazione,  nonche'  la  portabilita'
dei  Dati  Personali,  (b)  la  cancellazione,  la  limitazione   del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco del dati
trattati in violazione di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi  per  i  quali  i
dati  sono   stati   raccolti   o   successivamente   trattati,   (c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e  (b)  sono
state portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si  rivela  impossibile  o
comporta un impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto
al diritto tutelato; 
  (iv) di opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi  legittimi  al
trattamento  dei  dati  personali  che   li   riguardano,   ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta;  (b)  al  trattamento  di  dati
personali  che  li  riguardano  a  fini   di   invio   di   materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale; e 
  (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle
informazioni. 
  L'Interessato che intenda  esercitare  i  suddetti  diritti  potra'
contattare          la           Cessionaria           all'indirizzo:
frontingbank_fantasia@bancafinint.com. 
  La Cessionaria, nella sua qualita'  di  titolare  del  trattamento,
ricorda che, laddove  il  riscontro  alle  richieste  non  sia  stato
soddisfacente o, in generale, per qualsiasi  contestazione  attinente
il trattamento dei Dati Personali, gli Interessati avranno diritto di
rivolgersi e proporre reclamo all'Autorita' Garante per la Protezione
dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi  previsti
dalla normativa applicabile. 
  Infine, si ricorda che  la  Cessionaria  ha  altresi'  nominato  un
Responsabile della Protezione dei dati  (DPO),  che  e'  contattabile
all'indirizzo: dpo@bancafinint.com 
  Conegliano, 16 aprile 2024 

  Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Il consigliere delegato 
                           Fabio Innocenzi 

 
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