CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.49 del 27-4-2024)

 
Modifiche alla circolare C.D.P. S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno  2013  e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al  credito  della
gestione separata  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  societa'  per
azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo  periodo,  del
D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n.
  326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" 
 

  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  27  giugno  2013,  n.  1280,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003  n.
269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte  di
enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267", pubblicata  in  GURI
n. 85, Parte II, del 20/07/2013, come modificata in  data  21/11/2016
(GURI n. 149, Parte II, del 20/12/2016), in data 12/04/2017 (GURI  n.
57, Parte II, del 16/05/2017), in data 14/07/2017 (GURI n. 110, Parte
II, del 19/09/2017), in data 7/06/2019 (GURI n.  71,  Parte  II,  del
18/06/2019),  in  data  13/07/2020  (GURI  n.  107,  Parte  II,   del
12/09/2020), in data 29 aprile 2022  (GURI  n.  146,  Parte  II,  del
17/12/2022), in data 16 giugno  2023  (GURI  n.  74,  Parte  II,  del
24/06/2023) e in data  10  novembre  2023  (GURI  n.  19,  Parte  II,
15/02/2024) sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
  Alla parte III: "CONDIZIONI GENERALI",  e'  eliminato  il  capitolo
denominato  "Cap.  3.  PRESTITI  INVESTIMENTI  FONDI  EUROPEI"  e  il
capitolo  denominato  "Cap  4.  PRESTITI  RIQUALIFICAZIONE  PERIFERIE
URBANE". 
  Alla parte III: "CONDIZIONI GENERALI", sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
  "Cap. 5. PRESTITI INVESTIMENTI CONTO TERMICO" e' ridenominato "Cap.
3. PRESTITI INVESTIMENTI CONTO TERMICO"; 
  "Cap. 6.  PRESTITI  INVESTIMENTI  FONDO  SVILUPPO  E  COESIONE"  e'
ridenominato  "Cap.  4.  PRESTITI  INVESTIMENTI  FONDO   SVILUPPO   E
COESIONE"; 
  "Cap. 7. PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC" e' ridenominato "Cap. 5.
PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC"; 
  "Cap. 8. PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI" e' ridenominato "Cap.  6.
PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI"; 
  "Cap. 9. PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC" e' ridenominato  "Cap.  7.
PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC". 
  Alla Parte III: "CONDIZIONI GENERALI", dopo il capitolo 7 "Cap.  7.
PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC" e' inserito il seguente Capitolo: 
  Cap. 8. PRESTITI FLESSIBILI GRANDI OPERE 
  Premessa 
  Il prestito flessibile grandi opere ("PFGO") e' rivolto  a  comuni,
province e citta' metropolitane ed e'  finalizzato  ad  agevolare  la
realizzazione di nuovi investimenti in  infrastrutture  di  rilevanti
dimensioni. 
  Al PFGO si applica la procedura di finanziamento  prevista  per  il
prestito ordinario, sia per quanto  attiene  all'istruttoria  che  al
perfezionamento del contratto (cfr. parte II, sez. 2 e 3). 
  Al PFGO si applica altresi' la disciplina  del  prestito  ordinario
CDP relativa agli interessi di mora (cfr. parte III, cap. 1, sez. 5),
alla pubblicita' (cfr. parte III, cap.  1,  sez.  9),  alla  cessione
totale o parziale del contratto (cfr. parte III, cap.1, sez. 13). 
  Sono finanziabili mediante il PFGO esclusivamente le spese relative
alla realizzazione di investimenti  in  infrastrutture  di  rilevanti
dimensioni, nel rispetto delle  previsioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  Il PFGO potra' essere richiesto sino al 31 dicembre 2028. 
  L'importo minimo del progetto da finanziare, in tutto o  in  parte,
mediante    il    PFGO,    e'    pari    ad    euro    150.000.000,00
(centocinquantamilioni). 
  L'importo  minimo  del  PFGO  e'   pari   ad   euro   25.000.000,00
(venticinquemilioni). 
  Sez. 1 Pre-ammortamento 
  ll pre-ammortamento  decorre  dalla  data  di  perfezionamento  del
contratto  e  termina  il  31  dicembre  del  settimo   anno   solare
successivo,  in  conformita'  con  le  durate   quotate,   di   norma
settimanalmente,  nel  sito  internet  di  CDP,  fatto  salvo  quanto
previsto alla successiva Sez. 4 e al Par. 1 della successiva Sez. 6. 
  Sull'importo della singola erogazione, al netto della  somma  degli
eventuali rimborsi in linea  capitale  gia'  effettuati  a  qualunque
titolo, maturano interessi di pre-ammortamento nel  periodo  compreso
tra  la  data  dell'erogazione  ed  il  giorno  precedente   l'inizio
dell'ammortamento. 
  Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo
semestre di ciascun anno solare  di  pre-ammortamento  e'  effettuato
alla data del 31 luglio immediatamente successivo; il pagamento degli
interessi  di  pre-ammortamento  maturati  nel  secondo  semestre  e'
effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. 
  Il pagamento dell'ultima quota di interessi di pre-ammortamento  e'
effettuato alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento  (31
dicembre). 
  Tutti i pagamenti sono effettuati  mediante  addebito  diretto  sul
conto corrente bancario dell'Ente. 
  Sez. 2. Periodo di utilizzo 
  Le  erogazioni  a  valere  sul  capitale  concesso  possono  essere
effettuate nel corso del periodo  di  utilizzo,  su  richiesta  ed  a
favore dell'Ente, con le modalita' previste in relazione ai  prestiti
ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 8).  Il  periodo  di  utilizzo
decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina  il  31
dicembre dell'ultimo anno di pre-ammortamento. 
  Entro il termine del periodo di utilizzo, l'Ente ha  in  ogni  caso
facolta' di  richiedere  un  periodo  di  utilizzo  aggiuntivo  (cfr.
seguente sez. 5). 
  Sez. 3. Ammortamento 
  Fatti salvi i casi in cui, in conseguenza di quanto  previsto  alla
successiva Sez. 4 o al Par. 1 della successiva Sez.  6,  la  data  di
inizio ammortamento sia anticipata, l'ammortamento decorre dal  primo
gennaio  dell'anno  solare  successivo  al  termine  del  periodo  di
pre-ammortamento ed ha una durata, in base alla scelta dell'Ente,  da
10 a 21 anni. 
  La durata complessiva del PFGO, dalla data di  perfezionamento  del
contratto alla scadenza, non puo' essere superiore a 29 anni  e  deve
essere in ogni caso commisurata  alla  vita  utile  dell'investimento
finanziato. 
  Il  PFGO  e'  rimborsato  in  rate  semestrali,   posticipate,   da
corrispondersi alle scadenze del 30  giugno  e  del  31  dicembre  di
ciascun anno di ammortamento, ciascuna comprensiva di quota  capitale
costante e di quota interessi (cfr. seguente sez. 6). 
  Sez. 4 Flessibilita' nella decorrenza dell'ammortamento 
  Entro  il  termine   del   30   novembre   di   ciascun   anno   di
pre-ammortamento, l'Ente potra' richiedere a  CDP  di  anticipare  la
decorrenza dell'ammortamento  al  1°  gennaio  dell'anno  successivo,
esclusivamente nei seguenti casi: 
  i. qualora l'importo del prestito sia stato interamente erogato; 
  ii. qualora, pur non essendo stato  interamente  erogato  l'importo
del prestito, l'Ente certifichi una delle  seguenti  circostanze:  i)
l'avvenuta realizzazione dell'investimento; ii) che la somma  erogata
e'   sufficiente   alla   realizzazione    dell'investimento;    iii)
l'impossibilita' di completare l'investimento; iv) che  la  copertura
finanziaria dell'investimento e' assicurata  impiegando  risorse  non
derivanti da altro indebitamento di natura creditizia. In tali  casi,
l'importo del PFGO sara' conseguentemente ridotto, senza  che  l'Ente
debba corrispondere alla CDP alcun indennizzo. 
  In conseguenza  dell'anticipo  della  decorrenza  dell'ammortamento
saranno modificate  le  date  di  pagamento  indicate  nel  piano  di
ammortamento,  nonche'  la  data  di  scadenza  del  PFGO,   restando
invariata la durata del periodo di ammortamento del PFGO. 
  Sez. 5 Flessibilita' nella gestione del capitale concesso 
  A partire dall'ultimo  anno  solare  di  pre-ammortamento,  qualora
l'Ente   non   abbia   richiesto   di   anticipare   la    decorrenza
dell'ammortamento ed  il  capitale  concesso  non  sia  completamente
erogato, l'Ente potra' richiedere di effettuare  le  erogazioni  fino
alla  scadenza  dell'ammortamento  del  prestito,   con   riferimento
all'intero importo non erogato (conversione  totale)  ovvero  ad  una
parte soltanto del medesimo (conversione parziale). La  richiesta  di
conversione totale o  parziale  deve  pervenire  alla  CDP,  mediante
telefax o gli altri strumenti telematici indicati nel  sito  Internet
della CDP, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'ultimo anno
di pre-ammortamento. 
  Par. 1 Conversione totale 
  In caso di  conversione  totale,  entra  in  ammortamento  l'intero
capitale concesso, che puo' essere  utilizzato  dall'Ente,  al  netto
delle somme gia' erogate nel periodo di utilizzo, fino alla  scadenza
dell'ammortamento del prestito,  senza  la  corresponsione  di  alcun
indennizzo. 
  Par. 2 Conversione parziale 
  In caso di conversione parziale, entra in ammortamento il  capitale
effettivamente erogato, aumentato dell'ulteriore somma che l'Ente  ha
chiesto di poter  utilizzare  entro  la  scadenza  dell'ammortamento,
fermo restando che tale ulteriore somma non  potra'  in  nessun  caso
essere maggiore della  differenza  tra  il  capitale  originariamente
concesso e il capitale che risulta effettivamente erogato  alla  data
di scadenza del periodo di utilizzo. In tal caso, l'Ente e' tenuto  a
corrispondere alla CDP un indennizzo pari allo 0,50% della differenza
tra il capitale  originariamente  concesso  e  quello  che  entra  in
ammortamento,  salvo  che  l'Ente  certifichi  che  la  realizzazione
dell'investimento finanziato  sia  comunque  assicurata,  in  ragione
dell'accertamento di un'economia di  spesa  e/o  del  reperimento  di
risorse  di  bilancio,  con  esclusione  di   quelle   derivanti   da
indebitamento di natura creditizia. 
  Tale indennizzo deve essere corrisposto alla CDP contestualmente al
pagamento dell'ultima  rata  di  interessi  di  pre-ammortamento,  in
corrispondenza   della   data   di   scadenza    del    periodo    di
pre-ammortamento. 
  Par. 3 Quota del prestito non erogata 
  In caso di conversione totale o parziale, sulla quota del PFGO  non
erogata, la CDP, salvo che la legge disponga diversamente,  riconosce
all'Ente,  a  decorrere  dalla  data  di   inizio   dell'ammortamento
(inclusa), una somma, nei termini e  con  le  modalita'  previsti  in
relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. I, sez. 6). 
  La CDP provvede  a  versare,  pro  quota,  agli  enti  che  abbiano
rimborsato il PFGO con ammortamento scaduto, le eventuali  somme  che
non siano state erogate nel corso dell'ammortamento. 
  Par. 4 Riduzione automatica 
  Qualora, alla data di scadenza del periodo di utilizzo, il capitale
concesso sia stato erogato solo in parte e l'Ente non  abbia  chiesto
la  conversione  parziale  o  totale,  l'importo  del   prestito   e'
automaticamente ridotto al totale della somma erogata nel  corso  del
periodo di  utilizzo,  al  netto  delle  eventuali  somme  rimborsate
anticipatamente. In tal caso l'Ente e' tenuto  a  corrispondere  alla
CDP, il 31 dicembre dell'anno solare in cui avviene  detta  riduzione
automatica, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo  0,50%  della
differenza tra l'importo del capitale concesso e quello del  capitale
erogato nell'ambito del periodo di utilizzo. Tale indennizzo  non  e'
dovuto  nel  caso  in  cui  l'Ente  certifichi  una  delle   seguenti
circostanze: i) l'avvenuta  realizzazione  dell'investimento,  ovvero
ii)  che  la  somma  erogata  e'   sufficiente   alla   realizzazione
dell'investimento,  ovvero  iii)   l'impossibilita'   di   completare
l'investimento,   ovvero   iv)   che   la    copertura    finanziaria
dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non  derivanti  da
altro indebitamento di natura creditizia. 
  Par. 5 Estinzione senza indennizzo 
  Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna  erogazione  e  non
sia stata richiesta la conversione, parziale o totale, nel corso  del
periodo di utilizzo l'Ente ha facolta' di chiedere  l'estinzione  del
PFGO. 
  In caso di estinzione, l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP un
indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso,
salvo  che   l'Ente   certifichi   l'impossibilita'   di   realizzare
l'investimento ovvero che la copertura finanziaria  del  medesimo  e'
integralmente assicurata mediante risorse di bilancio, con esclusione
di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
  Par. 6 Diverso utilizzo 
  La CDP puo' autorizzare l'Ente ad utilizzare la quota del PFGO  non
erogata per realizzare un investimento, di importo  non  inferiore  a
cinquemila euro, diverso da quello per cui  il  prestito  stesso  era
stato originariamente  concesso,  nei  termini  e  con  le  modalita'
previsti per il diverso utilizzo dei prestiti  ordinari  (cfr.  parte
III, cap. I, sez. 12). 
  Sez. 6. Tassi di interesse 
  Nel periodo di  ammortamento,  al  PFGO  si  applica  un  tasso  di
interesse variabile, calcolato  sulla  base  delle  stesse  modalita'
previste per il prestito ordinario (cfr. parte III, cap. 1,  sez.  1,
par. 2 e sez. 2), fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo
1 della presente Sezione. 
  Sulle  somme  erogate  nel  periodo  di  pre-ammortamento  maturano
interessi a  tasso  variabile,  calcolati  utilizzando  il  parametro
euribor aumentato della maggiorazione in vigore alla data di  stipula
del prestito,  ad  esclusione  del  primo  importo  di  interessi  di
pre-ammortamento di ogni singola erogazione, calcolato utilizzando il
primo parametro euribor vigente alla data dell'erogazione,  aumentato
della maggiorazione. 
  Tale maggiorazione,  che  dipende  dalla  durata  dell'ammortamento
scelta dall'Ente al momento della domanda di prestito, e' determinata
e resa nota,  di  norma  settimanalmente,  dalla  CDP  attraverso  il
proprio sito Internet,  resta  invariata  per  tutta  la  durata  del
prestito ed e' applicata con le medesime  modalita'  previste  per  i
prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 2). 
  Il parametro euribor ed il primo parametro euribor  sono  calcolati
secondo i criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2  e
nella sez. 4 della presente Circolare. 
  Nel corso del rapporto di finanziamento l'Ente puo'  esercitare  le
opzioni di modifica  del  regime  di  tasso  d'interesse  di  seguito
illustrate. 
  Par. 1 Opzione tasso fisso 
  L'Ente  nel  corso  di  ciascun  anno  di  pre-ammortamento,   alle
condizioni di seguito indicate, ed ammortamento, fatta eccezione  per
l'ultimo anno di ammortamento, avra' la  facolta'  di  scegliere  che
all'ammortamento del PFGO sia applicato un tasso di  interesse  fisso
(l'"Opzione Tasso Fisso"). 
  In corso di pre-ammortamento, l'Opzione  Tasso  Fisso  puo'  essere
esercitata esclusivamente nei seguenti casi: 
  a) qualora il prestito sia stato integralmente erogato, ovvero 
  b)  qualora,  pur  non  essendo  stato  integralmente  erogato   il
prestito,   l'Ente    certifichi    i)    l'avvenuta    realizzazione
dell'investimento, ovvero ii) che la  somma  erogata  e'  sufficiente
alla realizzazione dell'investimento, ovvero iii) l'impossibilita' di
completare l'investimento, ovvero iv) che  la  copertura  finanziaria
dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non  derivanti  da
altro indebitamento di natura creditizia. In tal caso  l'importo  del
prestito  sara'  conseguentemente  ridotto  e   l'Ente   non   dovra'
corrispondere alla CDP alcun indennizzo. 
  Nel caso di esercizio  dell'Opzione  Tasso  Fisso  nel  periodo  di
pre-ammortamento, l'inizio dell'ammortamento decorrera' in ogni  caso
dal  1°  gennaio  immediatamente  successivo.  Inoltre,  in  caso  di
anticipo della data di inizio ammortamento conseguente  all'esercizio
dell'Opzione Tasso Fisso  in  un  anno  di  pre-ammortamento  diverso
dall'ultimo, saranno modificate le date  di  pagamento  indicate  nel
piano di ammortamento, restando invariata la durata  del  periodo  di
ammortamento del PFGO. 
  Nel caso di esercizio  dell'Opzione  Tasso  Fisso  nel  periodo  di
ammortamento,  essa  avra'  effetto  dal  1°  gennaio  immediatamente
successivo alla data in cui essa sia stata esercitata. 
  Il tasso fisso e' pari al tasso Interest  Rate  Swap  sulla  durata
finanziaria  corrispondente  al  tasso  finanziariamente  equivalente
("TFE"), calcolato il  terzo  venerdi'  antecedente  il  31  dicembre
dell'anno in cui l'Ente esercita  l'Opzione  Tasso  Fisso,  aumentato
della maggiorazione di cui alla precedente sez. 6. 
  Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota  tecnica
allegata alla Circolare. 
  La richiesta di esercitare l'Opzione Tasso Fisso  dovra'  pervenire
alla CDP, a pena di decadenza, entro il  30/11  di  ciascun  anno  di
pre-ammortamento ed ammortamento, fatta eccezione per  l'ultimo  anno
di ammortamento. 
  Nel caso di esercizio  dell'Opzione  Tasso  Fisso  nel  periodo  di
pre-ammortamento,  l'Ente  dovra'  trasmettere   a   CDP   anche   la
dichiarazione concernente il ricorrere di una delle condizioni di cui
alle suddette lettere a) e b). 
  Sez. 7 Rimborso anticipato volontario 
  A partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento  l'Ente  puo'
rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale,  in
corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di  ciascun  anno,  le
somme erogate. 
  Il rimborso parziale e' consentito esclusivamente  per  un  importo
non inferiore a cinquantamila euro. 
  Quanto alle  modalita'  operative  per  la  richiesta  di  rimborso
anticipato, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti
ordinari, alla quale si rinvia (cfr. parte III, cap. 1, sez. 10). 
  Par. 1 Rimborso anticipato in pre-ammortamento 
  Nel corso del periodo di pre-ammortamento  il  rimborso  anticipato
volontario delle somme erogate e' consentito esclusivamente  mediante
l'impiego di risorse di bilancio dell'Ente, con esclusione di  quelle
derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
  Par. 2 Rimborso anticipato in ammortamento 
  Nel corso del  periodo  di  ammortamento,  l'Ente  puo'  rimborsare
anticipatamente alla CDP il PFGO. Il rimborso anticipato parziale  e'
consentito esclusivamente nel caso in cui il prestito sia  totalmente
erogato. 
  Nel caso di rimborso anticipato, l'Ente deve corrispondere alla CDP
l'intera rata (comprensiva di quota capitale e  quota  interessi)  in
scadenza alla data prescelta per il rimborso, nonche' la  differenza,
se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella  ammortizzata,
come risultante a seguito del pagamento della rata in  scadenza  alla
data di pagamento prescelta per il rimborso. 
  Qualora la quota  di  capitale  ammortizzata  risulti  superiore  a
quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'Ente. 
  A fronte dell'esercizio della facolta' di rimborso anticipato,  che
puo' essere richiesta per una quota del debito residuo del  prestito,
fino a concorrenza del  medesimo,  in  caso  di  rimborso  anticipato
totale, ("Somma da Rimborsare"), l'Ente deve, inoltre,  corrispondere
alla CDP, solo in caso di  PFGO  in  ammortamento  regolato  a  tasso
fisso, una somma di importo pari al differenziale, se  positivo,  tra
(a) la somma dei valori attuali delle rate di  ammortamento  residue,
risultanti dal piano  di  ammortamento  della  Somma  da  Rimborsare,
calcolati  con  riferimento  alla  data  prescelta  per  il  rimborso
impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione della
maggiorazione relativa al PFGO  vigente  alle  ore  12:00  del  terzo
venerdi' antecedente la data prescelta per il rimborso anticipato,  e
(b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui,  per  qualsiasi  motivo,
tali fattori di sconto non siano disponibili, i valori attuali  delle
rate di ammortamento residue, risultanti dal  piano  di  ammortamento
della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un  tasso  di
reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS)  quotato,  il  terzo
venerdi' antecedente la data  prescelta  per  il  rimborso,  per  una
scadenza  pari  alla  meta'  della  durata  residua   del   Prestito,
arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una  scadenza  per
cui e' rilevabile una quotazione  dalla  pagina  ICESWAP2  (11:00  AM
Frankfurt) del circuito Reuters.  Qualora  il  venerdi'  non  sia  un
giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla  piazza
di Roma, si fa riferimento al giorno TARGET, che sia anche un  giorno
lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente. 
  Sez. 8 Riduzione in ammortamento 
  L'Ente che non abbia esercitato l'Opzione Tasso Fisso puo' chiedere
la  riduzione  dell'importo  di  un   PFGO   in   ammortamento,   non
completamente erogato, nei termini e con le modalita' previsti per  i
prestiti ordinari CDP (cfr. parte III, cap. 1, sez.  11),  in  quanto
applicabili. 
  Sez. 9 Garanzie e impegni 
  Il PFGO e' garantito mediante delegazione di  pagamento,  ai  sensi
dell'art. 206 del TUEL (cfr. parte III, cap. 1, sez. 7). 
  La delegazione di pagamento e' rilasciata al momento della stipula,
per tutta la durata del prestito e con riferimento all'intero importo
concesso, e deve essere sostituita o integrata mediante  il  rilascio
di una o  piu'  ulteriori  delegazioni  qualora  l'Ente  eserciti  le
facolta' relative alla gestione del capitale concesso e/o  del  tasso
d'interesse, di cui alle precedenti sezioni 4, 5, 6 e 8. 
  L'Ente, mediante la sottoscrizione del  contratto  prende  atto  ed
accetta che la CDP potra' effettuare qualsiasi  accertamento  che,  a
proprio  insindacabile  giudizio,  riterra'  opportuno  al  fine   di
verificare  che  l'Ente  destini  in  via  esclusiva   il   PFGO   al
finanziamento dell'investimento oggetto dello stesso prestito. 
  L'Ente si impegna ad esibire e/o produrre  alla  CDP,  su  semplice
richiesta di quest'ultima, qualsiasi documentazione  che  la  CDP,  a
proprio insindacabile giudizio, ritenga utile  agli  accertamenti  di
cui al periodo precedente e a consentire alle persone designate dalla
CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti  e  lavori
concernenti l'Investimento,  nonche'  tutte  le  verifiche  che  esse
riterranno opportune, agevolando il loro compito. 
  Sez. 10 Risoluzione e recesso 
  Le cause e le modalita' di risoluzione del  contratto  di  un  PFGO
sono le medesime previste per i prestiti ordinari  (cfr.  parte  III,
Cap. 1, sez. 14), alle quali si  aggiunge  la  violazione,  da  parte
dell'Ente,  degli  obblighi  relativi  al  rilascio  di  una  o  piu'
delegazioni di pagamento in sostituzione o ad integrazione di  quella
originariamente  rilasciata,  secondo  le  modalita'  di   cui   alla
precedente sez. 9. 
  In  conseguenza  della  risoluzione  del  contratto,  l'Ente   deve
corrispondere alla CDP, entro  quindici  giorni  dalla  richiesta  di
quest'ultima: 
  i. l'importo erogato dalla CDP, al netto del capitale ammortizzato; 
  ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione; 
  iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno  dell'effettivo
pagamento e gli altri accessori; 
  iv. il risarcimento  del  maggior  danno  derivante  alla  CDP  dal
rimborso anticipato calcolato, in caso di risoluzione successiva alla
data di inizio ammortamento, con la modalita' di cui alla  precedente
sez. 7 par. 2; 
  v. un importo pari allo 0,125% del debito residuo. 
  Qualora l'Ente rilasci alla CDP, ai sensi del  contratto  di  PFGO,
dichiarazioni false, incomplete non corrette o non accurate, la  CDP,
fino alla prima erogazione, puo' recedere dal contratto. 
  Il  recesso  si  verifica  al  momento  in  cui  la  CDP   ne   da'
comunicazione all'Ente mediante telefax o  lettera  raccomandata  a/r
ovvero mediante gli altri  strumenti  telematici  indicati  nel  sito
internet della CDP e non puo' dare luogo ad  alcun  corrispettivo  in
favore dell'Ente a nessun titolo, ivi compreso  il  risarcimento  del
danno. 
  Con la sottoscrizione del contratto del PFGO, l'Ente si  obbliga  a
risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad  ogni  perdita,
passivita'  od  onere,  che  non  si  sarebbe   verificato   ove   le
dichiarazioni e le garanzie  rilasciate  dall'Ente  medesimo  fossero
state veritiere, complete, corrette ed accurate. 
  Roma, 19 aprile 2024 

                      L'amministratore delegato 
                          Dario Scannapieco 

 
TX24AAB4834
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