IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visti il decreto ministeriale n. 207 del 30 agosto 1999 e l'ordinanza ministeriale n. 652 del 20 ottobre 1997, prot. n. 4504; Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995; Considerato che l'art. 6, comma 11, della citata legge n. 124/1999 relativamente alle disposizioni concernenti i modelli viventi pone nuovi criteri e modalita' sia per il loro reclutamento a termine nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici dello Stato, che per la loro assunzione nei ruoli del personale A.T.A. - terza e quarta qualifica funzionale della Scuola; Ritenuta l'opportunita' di dare un unico ed omogeneo indirizzo interpretativo ed operativo alle disposizioni innovative contenute nell'art. 6, comma 11, della citata legge n. 124/1999; Sentito il parere del Ministero dei tesoro - Ragioneria generale - I.G.O.P.; Ordina: Art. 1. 1.1 Ogni anno il consiglio di amministrazione delle Accademie di belle arti e il consiglio di istituto dei licei artistici, su proposta di una commissione costituita, rispettivamente, dal direttore dell'istituzione di alta cultura, dal dirigente scolastico e dai professori delle materie artistiche interessate, deliberano il monte ore settimanale di attivita' di posa per le complessive esigenze didattiche istituzionali. 1.2 La consistenza numerica del monte ore di attivita' di posa, nelle Accademie di belle arti, si determina moltiplicando per dodici il numero complessivo dei corsi di pittura e di scultura annualmente autorizzati. 1.3 Nelle Accademie di belle arti, nelle quali e' attivata la Scuola libera del nudo, il monte ore settimanale di posa, come sopra determinato, e' incrementato di 20 ore fino al limite di 100 alunni frequentanti; il monte ore viene aumentato di 4 ore per ogni ulteriore gruppo di 25 alunni frequentanti. 1.4 Nei licei artistici la consistenza numerica delle ore settimanali di posa dei modelli viventi necessaria a soddisfare le esigenze didattiche e formative istituzionali relativamente agli insegnamenti di figura disegnata e di figura modellata, nei corsi ordinamentali, si determina moltiplicando il numero delle classi terze e quarte di prima e di seconda sezione, delle quali e' stato autorizzato il funzionamento, secondo il prospetto che segue: 1ª Sezione 2ª Sezione Classi: 3ª 4ª 4ª Figura disegnata 4 4 2 Figura modellata 2 2 2 1.5 In presenza di prospetti sperimentali le ore di attivita' di posa, previste dal piano orario per le classi quarta e quinta dei corsi relativi si cumulano con quelle di corsi ordinamentali al fine di determinare il monte ore settimanale complessivo.