Art. 3. Costituzione e disciplina del rapporto di lavoro 3.1 Il rapporto di lavoro individuale dei modelli viventi con le Accademie di belle arti e con i licei artistici, si costituisce: a) mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per un numero di ore compreso tra le 10 e le 20 settimanali, per coloro che hanno una anzianita' di servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, pari a 5 anni o superiore, prestato come modello vivente, presso le Accademie di belle arti e presso i licei artistici dello Stato; b) mediante contratto di prestazione d'opera, indipendentemente dal numero delle ore, per coloro che non hanno l'anzianita' di servizio, come modello vivente, indicata alla precedente lettera a). 3.2 Il contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ed il contratto di prestazione d'opera stipulato dai modelli viventi con l'Accademia di belle arti, previa individuazione degli aventi titolo, si costituisce ed acquista efficacia dopo che, sottoscritto dall'interessato, viene controfirmato dal direttore dell'istituzione di alta cultura. 3.3 Il contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale stipulato dai modelli viventi, previa individuazione dell'avente titolo da parte del dirigente scolastico, si costituisce ed acquista efficacia dopo che, sottoscritto dall'interessato, viene controfirmato dal competente provveditore agli studi. 3.4 Il contratto i lavoro di prestazione d'opera stipulato nei licei artistici, previa individuazione dell'avente titolo, si costituisce ed acquista efficacia dopo che, sottoscritto dall'interessato, viene controfirmato dal dirigente dell'istituzione. 3.5 Il rapporto di lavoro individuale costituito dai modelli viventi con l'Accademia di belle arti e con i licei artistici mediante contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale e' disciplinato da quanto previsto dal contratto stesso, dal C.C.N.L. - Comparto scuola, dalle disposizioni della normativa comunitaria e da quanto stabilito nella presente ordinanza. 3.6 I modelli viventi assunti con contratto a tempo determinato di durata annuale sono tenuti a prestare effettivo servizio per l'intero anno accademico o scolastico, comprese le sessioni degli esami, per il numero di ore indicato nel contratto e nel rispetto delle norme di cui al precedente punto 3.5. 3.7 I modelli viventi assunti con contratto di prestazione d'opera, sono tenuti a prestare servizio per la durata e per le ore stabilite nel contratto individuale di lavoro. Nel contratto, pertanto, dovranno essere espressamente indicate: le generalita' del contraente; la durata temporale del rapporto di lavoro; le ore di effettivo servizio; le cause di recesso, in particolare: per mancata e ingiustificata assunzione in servizio nei termini stabiliti; per le assenze ingiustificate dal servizio; per l'inefficienza del servizio. 3.8 Per quanto non previsto nella presente ordinanza, in ordine alla prestazione del servizio dei modelli viventi con contratto di prestazione d'opera, si rinvia alle disposizioni degli articoli 2222 e seguenti del codice civile e a quelle che regolano analoghi rapporti di lavoro.