Art. 3.

          Costituzione e disciplina del rapporto di lavoro

    3.1 Il  rapporto di lavoro individuale dei modelli viventi con le
Accademie di belle arti e con i licei artistici, si costituisce:
      a) mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato
di  durata  annuale,  per un numero di ore compreso tra le 10 e le 20
settimanali,  per  coloro  che  hanno una anzianita' di servizio alla
data  di  entrata  in vigore della legge n. 124/1999, pari a 5 anni o
superiore,  prestato  come  modello  vivente,  presso le Accademie di
belle arti e presso i licei artistici dello Stato;
      b) mediante contratto di prestazione d'opera, indipendentemente
dal  numero  delle  ore,  per  coloro  che  non hanno l'anzianita' di
servizio, come modello vivente, indicata alla precedente lettera a).
    3.2 Il  contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale
ed  il contratto di prestazione d'opera stipulato dai modelli viventi
con  l'Accademia  di  belle  arti, previa individuazione degli aventi
titolo,  si  costituisce ed acquista efficacia dopo che, sottoscritto
dall'interessato,  viene controfirmato dal direttore dell'istituzione
di alta cultura.
    3.3 Il  contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale
stipulato  dai  modelli  viventi,  previa  individuazione dell'avente
titolo  da parte del dirigente scolastico, si costituisce ed acquista
efficacia    dopo    che,    sottoscritto   dall'interessato,   viene
controfirmato dal competente provveditore agli studi.
    3.4 Il  contratto  i  lavoro di prestazione d'opera stipulato nei
licei   artistici,   previa  individuazione  dell'avente  titolo,  si
costituisce    ed   acquista   efficacia   dopo   che,   sottoscritto
dall'interessato, viene controfirmato dal dirigente dell'istituzione.
    3.5 Il  rapporto  di  lavoro  individuale  costituito dai modelli
viventi  con  l'Accademia  di  belle  arti  e  con  i licei artistici
mediante contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale e'
disciplinato  da quanto previsto dal contratto stesso, dal C.C.N.L. -
Comparto  scuola, dalle disposizioni della normativa comunitaria e da
quanto stabilito nella presente ordinanza.
    3.6 I  modelli  viventi assunti con contratto a tempo determinato
di  durata  annuale  sono  tenuti  a  prestare effettivo servizio per
l'intero  anno  accademico  o  scolastico, comprese le sessioni degli
esami,  per  il  numero  di ore indicato nel contratto e nel rispetto
delle norme di cui al precedente punto 3.5.
    3.7 I  modelli  viventi  assunti  con  contratto  di  prestazione
d'opera,  sono  tenuti a prestare servizio per la durata e per le ore
stabilite   nel  contratto  individuale  di  lavoro.  Nel  contratto,
pertanto, dovranno essere espressamente indicate:
      le generalita' del contraente;
      la durata temporale del rapporto di lavoro;
      le ore di effettivo servizio;
      le cause di recesso, in particolare:
        per  mancata  e  ingiustificata  assunzione  in  servizio nei
termini stabiliti;
        per le assenze ingiustificate dal servizio;
        per l'inefficienza del servizio.
    3.8 Per  quanto  non previsto nella presente ordinanza, in ordine
alla  prestazione  del  servizio dei modelli viventi con contratto di
prestazione  d'opera, si rinvia alle disposizioni degli articoli 2222
e  seguenti  del  codice  civile  e  a  quelle  che regolano analoghi
rapporti di lavoro.