Art. 4.

                        Trattamento economico

    4.1 I  modelli  viventi assunti con contratto a tempo determinato
di  durata annuale, hanno diritto ad una retribuzione determinata, su
base  oraria,  corrispondente  al  trattamento economico previsto dal
vigente C.C.N.L. - Comparto scuola, e successive integrazioni, per la
quarta  qualifica  funzionale  del personale A.TA. non di ruolo della
scuola.
    4.2 L'orario  di  servizio dei modelli viventi resta fissato a 20
ore  settimanali.  La  retribuzione  base,  come  sopra  determinata,
conseguentemente,  viene calcolata in 20/20 e corrisposta per tutti i
mesi  dell'anno.  Nel  caso  in  cui le ore di servizio stabilite nel
contratto  individuale  di  lavoro di durata annuale, siano inferiori
alle   20   ore,  la  retribuzione  spettante  viene  corrisposta  in
proporzione.  Tale  retribuzione  viene,  altresi,  proporzionalmente
aggiornata in corrispondenza dei miglioramenti economici previsti per
la  quarta  qualifica  funzionale  del  personale A.T.A. non di ruolo
della   scuola,   comprese  le  competenze  dovute  per  legge  e  la
tredicesima mensilita'.
    4.3 La  retribuzione  oraria  dei  modelli  viventi,  assunti con
contratto  di  prestazione  d'opera,  e' stabilita nella misura di L.
50.000;  tale retribuzione e' soggetta alla ritenuta di legge e viene
corrisposta per le ore effettivamente prestate.
    4.4 L'onere  derivante  dalle  assunzioni dei modelli viventi con
contratto   a   tempo   determinato,   per   le  esigenze  didattiche
istituzionali  delle  Accademie  di  belle arti e dei licei artistici
dello Stato, continua ad essere posto a carico dell'apposito capitolo
di  spesa  4409  del bilancio del Ministero della pubblica istruzione
concernente  i  contratti  del  personale  A.T.A.  non di ruolo della
scuola.  Conseguentemente,  come  per gli anni pregressi, i direttori
delle  Accademie  di  belle  arti  provvederanno  a  trasmettere,  ai
competenti  uffici  del  bilancio  e  della  programmazione economica
provinciali, i contratti dei modelli viventi da loro stessi assunti e
i  provveditori  agli  studi,  a  loro volta, invieranno, ai suddetti
uffici,  i  contratti stipulati con i modelli viventi, assunti per le
esigenze didattiche dei licei artistici dello Stato amministrati.
    4.5 L'onere  derivante  dall'assunzione  dei  modelli viventi con
contratti  di  prestazione  d'opera  e'  a  carico del bilancio delle
istituzioni  scolastiche  -  spese  di  funzionamento  - e finanziato
rispettivamente con il capitolo 4442 per le Accademie di belle arti e
4447  per  i licei artistici, dello stato di previsione del Ministero
della  pubblica  istruzione.  La consistenza di detti capitoli dovra'
essere   incrementata   per   compensazione   in   misura  pari  alla
corrispondente diminuzione che si verifica sulla spesa fissa.