Art. 4. Trattamento economico 4.1 I modelli viventi assunti con contratto a tempo determinato di durata annuale, hanno diritto ad una retribuzione determinata, su base oraria, corrispondente al trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. - Comparto scuola, e successive integrazioni, per la quarta qualifica funzionale del personale A.TA. non di ruolo della scuola. 4.2 L'orario di servizio dei modelli viventi resta fissato a 20 ore settimanali. La retribuzione base, come sopra determinata, conseguentemente, viene calcolata in 20/20 e corrisposta per tutti i mesi dell'anno. Nel caso in cui le ore di servizio stabilite nel contratto individuale di lavoro di durata annuale, siano inferiori alle 20 ore, la retribuzione spettante viene corrisposta in proporzione. Tale retribuzione viene, altresi, proporzionalmente aggiornata in corrispondenza dei miglioramenti economici previsti per la quarta qualifica funzionale del personale A.T.A. non di ruolo della scuola, comprese le competenze dovute per legge e la tredicesima mensilita'. 4.3 La retribuzione oraria dei modelli viventi, assunti con contratto di prestazione d'opera, e' stabilita nella misura di L. 50.000; tale retribuzione e' soggetta alla ritenuta di legge e viene corrisposta per le ore effettivamente prestate. 4.4 L'onere derivante dalle assunzioni dei modelli viventi con contratto a tempo determinato, per le esigenze didattiche istituzionali delle Accademie di belle arti e dei licei artistici dello Stato, continua ad essere posto a carico dell'apposito capitolo di spesa 4409 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione concernente i contratti del personale A.T.A. non di ruolo della scuola. Conseguentemente, come per gli anni pregressi, i direttori delle Accademie di belle arti provvederanno a trasmettere, ai competenti uffici del bilancio e della programmazione economica provinciali, i contratti dei modelli viventi da loro stessi assunti e i provveditori agli studi, a loro volta, invieranno, ai suddetti uffici, i contratti stipulati con i modelli viventi, assunti per le esigenze didattiche dei licei artistici dello Stato amministrati. 4.5 L'onere derivante dall'assunzione dei modelli viventi con contratti di prestazione d'opera e' a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche - spese di funzionamento - e finanziato rispettivamente con il capitolo 4442 per le Accademie di belle arti e 4447 per i licei artistici, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La consistenza di detti capitoli dovra' essere incrementata per compensazione in misura pari alla corrispondente diminuzione che si verifica sulla spesa fissa.