Art. 8. Nomine a tempo indeterminato 8.1 L'Ispettorato per l'istruzione artistica e i provveditorati agli studi, ciascuno per la propria competenza, procedono alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di coloro che risultano utilmente collocati nelle indicate graduatorie in relazione alle annuali e accertate vacanze dei posti a livello nazionale e a livello provinciale, correlate alla aliquota percentuale, rispettivamente attribuita sulla disponibilita' totale dei posti riferita all'uno e all'altro profilo professionale. 8.2 I modelli viventi che risultano collocati nelle graduatorie ad esaurimento indicate nel precedente art. 5, lettere a) e b), sono assunti dal competente Ispettorato per l'istruzione artistica, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nella terza e quarta qualifica funzionale, nelle Accademie e nei Conservatori di musica dello Stato, con precedenza rispetto ad altri aventi titolo e fino alla concorrenza della disponibilita' annuale a livello nazionale dedotti gli accantonamenti di legge. 8.3 I modelli viventi, invece, che risultano inseriti nelle graduatorie provinciali vengono assunti, dai competenti Provveditori agli studi con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle qualifiche di pertinenza (terza e quarta) nella misura del 5% e del 10%, rispettivamente, presso le istituzioni scolastiche amministrate. 8.4 A coloro che vengono assunti con contratto a tempo indeterminato nei ruoli del personale A.T.A. della terza e quarta qualifica funzionale, nel rispetto delle graduatorie di appartenenza, il servizio prestato in qualita' di modello vivente e' riconosciuto nella misura massima di 3 anni agli effetti giuridici ed economici e per la restante parte per i 2/3 ai soli fini economici ai sensi dell'art. 19 della legge n. 463/1978 modificativo dell'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974. Roma, 17 gennaio 2000 Il Ministro: Berlinguer