Art. 8.

                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento non scaduto:
      a) carta  di  identita'  o  tessera  postale  o  porto d'armi o
patente automobilistica o passaporto;
      b) fotografia  recente,  applicata  su  carta  da bollo, con la
firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
      c) tessera  personale  di  riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da una
pubblica amministrazione.
    Saranno  esclusi  dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.