Art. 8. Documenti di riconoscimento Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto: a) carta di identita' o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto; b) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio; c) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da una pubblica amministrazione. Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.