Art. 4.
    1. Non possono essere nominati direttori generali i candidati che
incorrano  in  una  delle cause ostative di cui al precedente art. 3,
comma 4, lettera f).
    2.  Prima  della  sottoscrizione  del contratto, il nominato deve
dare  atto  della  avvenuta  cessazione  di  ogni  eventuale causa di
incompatibilita'.