Art. 5.
    1.  Il  rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed
e'  regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore
a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. I contenuti di tale
contratto  sono  quelli  determinati  con  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 502 del 19 luglio 1995.
    2.  La  durata  del  contratto  e la sede di assegnazione saranno
indicate  nell'atto  di  individuazione del prescelto. L'accettazione
della  nomina  importera'  automaticamente  accettazione  della  sede
stessa.