Art. 5. 1. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. I contenuti di tale contratto sono quelli determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 19 luglio 1995. 2. La durata del contratto e la sede di assegnazione saranno indicate nell'atto di individuazione del prescelto. L'accettazione della nomina importera' automaticamente accettazione della sede stessa.