Art. 10.

                     Presentazione dei documenti

    I  candidati  devono,  entro  trenta  giorni,  dalla  stipula del
contratto, presentare i sotto elencati documenti, pena la risoluzione
del contratto stesso, in una delle seguenti forme:
      a) originale,  o  copia  autenticata conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
      b) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni  (per tutti i
documenti tranne per quello di cui al n. 7 che dovra' essere prodotto
in  originale).  In quest'ultimo caso resta salva la possibilita' per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive.  Si  fa  presente  altresi' che le
dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili  ai sensi del codice
penale  delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono
comportare  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma
restando  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
        1)  certificato  comprovante  il  possesso della cittadinanza
italiana  o titolo che da' luogo all'equiparazione ovvero certificato
comprovante  il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
        2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
I  cittadini  di  uno  degli  Stati membri dell'Unione europea devono
presentare il certificato del godimento dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
        3)  certificato  generale  del casellario giudiziario, ovvero
certificato  equipollente  rilasciato  dalla competente autorita' del
Paese  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino;  i cittadini
stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
        4)  certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
competente per residenza del candidato;
        5)   originale  o  copia  autenticata  del  titolo  richiesto
dall'art. 2  punto  4) del presente bando; in sostituzione del titolo
di  studio  in  originale o copia conforme, puo' essere presentato un
documento  rilasciato  dalla competente autorita' scolastica. Qualora
il  titolo  di  studio  sia  stato  conseguito  all'estero, si dovra'
produrre dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo
di  studio  posseduto;  tale  dichiarazione  dovra' essere rilasciato
dalle competenti autorita';
        6)  copia  integrale  dello  stato di servizio militare o del
foglio  matricolare  o  in caso negativo certificato di esito di leva
debitamente  vidimato o di iscrizione nelle liste di leva i cittadini
italiani  soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
        7)  certificato  medico  rilasciato dalIU.S.L. competente per
territorio  o  da  un  medico  militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica ai servizio.
    I  candidati  sono,  inoltre,  tenuti  a presentare fotocopia del
documento di riconoscimento e del codice fiscale.
    Tali  documenti  si  considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine su indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui sopra, e fatta salva la
possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto  ovvero  si  provvede,  per  i  contratti  gia'  stipulati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione  del  contratto  la  mancata  assunzione del servizio nel
termine   assegnato,   salvo  comprovati  e  giustificati  motivi  di
impedimento.  In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati  i  motivi,
proroga  il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
    I  documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), dovranno essere
inoltre  di  data  non  anteriore  a  sei  mesi rispetto alla data di
ricezione dell'invito a produrli.
    I  certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino,  devono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  documenti  di  cui  ai  numeri  1),  2)  dovranno attestare il
possesso  dei requisiti anche alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione.
    I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati,  a  pena  di  decadenza,  entro il termine di quindici
giorni dalla relativa richiesta.