Art. 12. Ritiro dei titoli e pubblicazioni I candidati potranno provvedere al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'universita' entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'universita' disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcune responsabilita'.