Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati, in base alla normativa vigente; 4) titolo di studio: diploma di laurea. Si terra' conto di eventuali equipollenze disposte dalla normativa vigente. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello suindicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'; 5) avere il godimento dei diritti politici; 6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare (per i cittadini italiani). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. A pena di esclusione, i candidati dovranno specificare nella domanda il corso per il quale intendono partecipare (il corso di lingua inglese o francese o spagnola o tedesca). Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.