Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana,  ovvero  di  uno degli Stati membri
dell'Unione  europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)  idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre a visita medica di controllo i candidati, in base alla
normativa vigente;
      4)  titolo  di  studio:  diploma  di laurea. Si terra' conto di
eventuali equipollenze disposte dalla normativa vigente.
    Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente  a  quello suindicato, in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933,  n. 1592,  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile per la
presentazione  delle  domande  di partecipazione alla selezione. Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
      5) avere il godimento dei diritti politici;
      6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare (per
i cittadini italiani).
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   Pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
    A  pena  di  esclusione,  i  candidati dovranno specificare nella
domanda  il  corso  per  il  quale intendono partecipare (il corso di
lingua inglese o francese o spagnola o tedesca).
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.