Art. 4.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  esaminatrice  sara' nominata e composta ai sensi
delle vigenti disposizioni.
    La  commissione  alla  prima  riunione, stabilisce i criteri e le
modalita'  di  valutazione  dei  titoli  e  delle  prove  d'esame  da
formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine  assegnare i punteggi
attribuiti rispettivamente ai titoli e dalle singole prove.