Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione esaminatrice sara' nominata e composta ai sensi delle vigenti disposizioni. La commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove d'esame da formalizzare nei relativi verbali, al fine assegnare i punteggi attribuiti rispettivamente ai titoli e dalle singole prove.