Art. 5. Valutazione dei titoli Per la formulazione della graduatoria di merito saranno ammessi i titoli sotto indicati, con i punteggi di seguito precisati: a) titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 10, la ripartizione del punteggio per i titoli scientifici e l'individuazione degli stessi (pubblicazioni, articoli su riviste nazionali o internazionali, tesi di laurea, di dottorato, di scuola di specializzazione) e' riservata alla commissione. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili ove sia possibile individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per la parte che lo riguarda; b) titoli di studio relativi al settore linguistico, conseguiti a seguito di esami finali: dottorati, Ph. D., corsi abilitanti e simili: fino ad un massimo di punti 10, la ripartizione del punteggio dei titoli di studio e' riservato alla commissione; c) altri titoli: periodi di perfezionamento all'estero, esperienze di insegnamento in Italia e all'estero, corsi di aggiornamento e seminari, frequenze di scuole di specializzazione o dottorato senza avere conseguito il titolo di studio: fino ad un massimo di punti 10. La ripartizione del punteggio per gli altri titoli e' parimenti riservata alla commissione. Il risultato della valutazione di titoli sara' reso noto agli interessati mediante affissione all'albo dell'universita' e della sede degli esami prima dell'effettuazione delle prove d'esame.