Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    Per la formulazione della graduatoria di merito saranno ammessi i
titoli sotto indicati, con i punteggi di seguito precisati:
      a) titoli  scientifici:  fino  ad  un  massimo  di punti 10, la
ripartizione    del    punteggio   per   i   titoli   scientifici   e
l'individuazione  degli  stessi  (pubblicazioni,  articoli su riviste
nazionali  o  internazionali, tesi di laurea, di dottorato, di scuola
di specializzazione) e' riservata alla commissione.
    I  lavori  redatti  in  collaborazione possono essere considerati
come titoli utili ove sia possibile individuare l'apporto dei singoli
autori,  in  modo  che siano valutabili a favore del candidato per la
parte che lo riguarda;
      b) titoli di studio relativi al settore linguistico, conseguiti
a  seguito  di  esami  finali:  dottorati, Ph. D., corsi abilitanti e
simili: fino ad un massimo di punti 10,
la  ripartizione del punteggio dei titoli di studio e' riservato alla
commissione;
      c) altri   titoli:   periodi   di  perfezionamento  all'estero,
esperienze   di   insegnamento  in  Italia  e  all'estero,  corsi  di
aggiornamento  e  seminari, frequenze di scuole di specializzazione o
dottorato  senza  avere  conseguito  il  titolo di studio: fino ad un
massimo di punti 10.
    La  ripartizione  del punteggio per gli altri titoli e' parimenti
riservata alla commissione.
    Il  risultato  della  valutazione  di titoli sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione  all'albo  dell'universita' e della
sede degli esami prima dell'effettuazione delle prove d'esame.