Art. 7. Comunicazioni dei candidati Il diario della prova sara' comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima mediante raccomandata a.r. L'amministrazione non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d'esame, l'esclusione dalla selezione stessa. L'esclusione verra' comunicata all'interessato. Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni e integrazioni; c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identita'.