Art. 7.

                     Comunicazioni dei candidati

    Il  diario  della  prova  sara'  comunicato  ai singoli candidati
almeno   quindici  giorni  prima  dell'inizio  della  prova  medesima
mediante raccomandata a.r.
    L'amministrazione   non   assume  responsabilita'  per  eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
    I   candidati   sono   ammessi   alla   selezione   con  riserva.
L'Amministrazione  puo'  disporre  in  qualsiasi momento, con proprio
provvedimento  motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove  d'esame,  l'esclusione  dalla  selezione  stessa. L'esclusione
verra' comunicata all'interessato.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova d'esame i candidati
dovranno  essere  muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
      a) fotografia  recente,  con firma autenticata dal sindaco o da
un notaio;
      b) tessera  personale  di  riconoscimento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  luglio  1967, n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni;
      c) tessera  postale  o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.